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Registrare il numero di cellulare altrui in siti internet costituisce reato

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Scritto da gestore

La registrazione del numero di cellulare in siti internet senza il consenso dellโ€™interessato, costituisce condotta che, se compiuta al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโ€™interessato, integra la fattispecie di reato

La vicenda
Lโ€™imputata aveva iscritto la persona offesa in una chat erotica, invitando i frequentatori a telefonare al numero di cellulare indicato per ricevere prestazioni sessuali.

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La Corte dโ€™appello di Caltanissetta ne aveva confermato la condanna a nove mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in Euro 1.700,00, per il reato di trattamento illecito di dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167.

Registrare il numero di cellulare altrui in siti internet costituisce reato

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Per la cassazione della sentenza lโ€™imputata ha proposto ricorso denunziando la violazione dellโ€™art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione allโ€™affermazione della penale responsabilitร  a suo carico.

Ma i giudici della Terza Sezione Penale dellaย Cassazioneย (sentenza n. 46376/2019) hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Lโ€™affermazione della responsabilitร  penale dellโ€™imputata era fondata su una pluralitร  di elementi probatori tra i quali la stessa confessione, successivamente ritrattata, di avere registrato il numero di utenza cellulare della persona offesa sulla chat erotica.

Il punto di partenza dellโ€™esame della vicenda compiuto dagli Ermellini รจ stato quello di ribadire lโ€™importanza della modifica legislativa della norma sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167 a seguito dellโ€™entrata in vigore del D.Lgs. n. 101 del 2018.

Lโ€™art. 167 del codice della privacy
Tale norma dispone che: โ€œ1. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโ€™interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli artt. 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui allโ€™art. 129 arreca nocumento allโ€™interessato, รจ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโ€™interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui allโ€™art. 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dellโ€™art. 2-quinquiesdecies arreca nocumento allโ€™interessato, รจ punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresรฌ a chiunque, al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโ€™interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o unโ€™organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli artt. 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento allโ€™interessatoโ€œ.

La nozione di nocumento secondo il codice della privacy
A differenza della previgente versione, la disposizione di cui allโ€™art. 167 comma 1, non fa piรน riferimento al trattamento, ma introduce lโ€™elemento del danno allโ€™interessato che connota anche il dolo specifico.

Ciรฒ posto la Cassazione ha ricordato che nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dallโ€™art. 167, il nocumento รจ costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dellโ€™illecito trattamento (Sez. 3, n. 29549 del 07/02/2017).

Il requisito del nocumento รจ tuttora richiesto, con lโ€™ulteriore specificazione, rispetto al passato, che lo stesso deve essere arrecato allโ€™interessato e costituisce elemento costitutivo del reato.

Riconosciutane, dunque, la natura di elemento costitutivo del reato, ad avviso della Corte, ai fini della punibilitร  non รจ sufficiente che il nocumento si ponga quale conseguenza non voluta, ancorchรฉ prevista o prevedibile della condotta, essendo necessario che esso sia previsto e voluto dallโ€™agente come conseguenza della propria azione o quanto meno previsto ed accettato in tutte quelle ipotesi in cui non si identifichi con il fine dellโ€™azione stessa in quanto finalizzata, ad esempio, a trarre profitto dallโ€™illecito trattamento dei dati (Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015).

La questione giuridica
Nel caso in esame, la condotta ascritta allโ€™imputata di avere registrato lโ€™utenza cellulare di altra persona, senza il suo consenso, su chat erotiche con invito a contattarla per le prestazioni sessuali, integrava pacificamente, secondo la legge in vigore al momento del fatto, una ipotesi di trattamento dei dati personali, essendo lโ€™utenza telefonica uno di questi.

Il punto controverso era tuttavia verificare se a seguito del mutato quadro normativo, il fatto contestato potesse considerarsi ancora reato e, in caso positivo, individuare la norma sanzionatoria applicabile ai sensi dellโ€™art. 2 c.p..

Ebbene il Collegio ha risolto la questione affermando che lโ€™avere diffuso il numero di telefono cellulare mediante il suo inserimento in chat a contenuto erotico, in assenza di consenso dellโ€™interessata, costituisce, ancora oggi, fatto di reato punito dallโ€™art. 167 comma 1 citato, in quanto la condotta contestata รจ avvenuta in violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 123, comma 5, come adeguato al Regolamento, richiamata dalla norma sanzionatoria citata.

Il principio di diritto e la modifica del trattamento sanzionatorio
Ne consegue che โ€œla registrazione dellโ€™utenza cellulare in siti internet di un soggetto in assenza di consenso dellโ€™interessato, requisito previsto in via generale dallโ€™art. 6 del GDPR, costituisce condotta che, se compiuta al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโ€™interessato, e arreca nocumento allโ€™interessato, integra la fattispecie di reato anche nella nuova configurazione in quanto condotta in violazione di quanto disposto dallโ€™art. 125, comma 5 del medesimo decreto, che consente il trattamento del dato del traffico telefonico limitatamente ai soli soggetti autorizzati e per i limitati fini ivi indicatiโ€.

I giudici della Suprema Corte hanno tuttavia, annullato la sentenza impugnata perchรฉ non corretta sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. Ed invero la pena attualmente indicata nel novellato art. 167, รจ piรน favorevole, essendo prevista la reclusione da sei mesi ad anno e sei mesi, in luogo della previgente reclusione da sei a ventiquattro mesi.

Tale trattamento sanzionatorio piรน favorevole doveva trovare applicazione, ai sensi dellโ€™art. 2 c.p., comma 4, anche al caso in esame, ed infatti, la pena รจ stata definitivamente rideterminata nella misura di sette mesi e sei giorni di reclusione.

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