La registrazione del numero di cellulare in siti internet senza il consenso dellโinteressato, costituisce condotta che, se compiuta al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโinteressato, integra la fattispecie di reato
La vicenda
Lโimputata aveva iscritto la persona offesa in una chat erotica, invitando i frequentatori a telefonare al numero di cellulare indicato per ricevere prestazioni sessuali.
Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:
Usufruisci di uno sconto per fare un CONTROLLO DELLA REPUTAZIONE PERSONALE o AZIENDALE [ click qui ]
( Nota importante da analisideirischinformatici.it : se dovete presentare una denuncia vi occorre la prova legale della pubblicazione o copia autentica di pagina web che potete richiedere con un click qui )
La Corte dโappello di Caltanissetta ne aveva confermato la condanna a nove mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in Euro 1.700,00, per il reato di trattamento illecito di dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167.
Per la cassazione della sentenza lโimputata ha proposto ricorso denunziando la violazione dellโart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione allโaffermazione della penale responsabilitร a suo carico.
Ma i giudici della Terza Sezione Penale dellaย Cassazioneย (sentenza n. 46376/2019) hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Lโaffermazione della responsabilitร penale dellโimputata era fondata su una pluralitร di elementi probatori tra i quali la stessa confessione, successivamente ritrattata, di avere registrato il numero di utenza cellulare della persona offesa sulla chat erotica.
Il punto di partenza dellโesame della vicenda compiuto dagli Ermellini รจ stato quello di ribadire lโimportanza della modifica legislativa della norma sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167 a seguito dellโentrata in vigore del D.Lgs. n. 101 del 2018.
Lโart. 167 del codice della privacy
Tale norma dispone che: โ1. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโinteressato, operando in violazione di quanto disposto dagli artt. 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui allโart. 129 arreca nocumento allโinteressato, รจ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:
2. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque, al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโinteressato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui allโart. 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dellโart. 2-quinquiesdecies arreca nocumento allโinteressato, รจ punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresรฌ a chiunque, al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโinteressato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli artt. 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento allโinteressatoโ.
La nozione di nocumento secondo il codice della privacy
A differenza della previgente versione, la disposizione di cui allโart. 167 comma 1, non fa piรน riferimento al trattamento, ma introduce lโelemento del danno allโinteressato che connota anche il dolo specifico.
Ciรฒ posto la Cassazione ha ricordato che nel reato di trattamento illecito di dati personali previsto dallโart. 167, il nocumento รจ costituito dal pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, subito dalla persona cui si riferiscono i dati quale conseguenza dellโillecito trattamento (Sez. 3, n. 29549 del 07/02/2017).
Il requisito del nocumento รจ tuttora richiesto, con lโulteriore specificazione, rispetto al passato, che lo stesso deve essere arrecato allโinteressato e costituisce elemento costitutivo del reato.
Riconosciutane, dunque, la natura di elemento costitutivo del reato, ad avviso della Corte, ai fini della punibilitร non รจ sufficiente che il nocumento si ponga quale conseguenza non voluta, ancorchรฉ prevista o prevedibile della condotta, essendo necessario che esso sia previsto e voluto dallโagente come conseguenza della propria azione o quanto meno previsto ed accettato in tutte quelle ipotesi in cui non si identifichi con il fine dellโazione stessa in quanto finalizzata, ad esempio, a trarre profitto dallโillecito trattamento dei dati (Sez. 3, n. 40103 del 05/02/2015).
La questione giuridica
Nel caso in esame, la condotta ascritta allโimputata di avere registrato lโutenza cellulare di altra persona, senza il suo consenso, su chat erotiche con invito a contattarla per le prestazioni sessuali, integrava pacificamente, secondo la legge in vigore al momento del fatto, una ipotesi di trattamento dei dati personali, essendo lโutenza telefonica uno di questi.
Il punto controverso era tuttavia verificare se a seguito del mutato quadro normativo, il fatto contestato potesse considerarsi ancora reato e, in caso positivo, individuare la norma sanzionatoria applicabile ai sensi dellโart. 2 c.p..
Ebbene il Collegio ha risolto la questione affermando che lโavere diffuso il numero di telefono cellulare mediante il suo inserimento in chat a contenuto erotico, in assenza di consenso dellโinteressata, costituisce, ancora oggi, fatto di reato punito dallโart. 167 comma 1 citato, in quanto la condotta contestata รจ avvenuta in violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 123, comma 5, come adeguato al Regolamento, richiamata dalla norma sanzionatoria citata.
Il principio di diritto e la modifica del trattamento sanzionatorio
Ne consegue che โla registrazione dellโutenza cellulare in siti internet di un soggetto in assenza di consenso dellโinteressato, requisito previsto in via generale dallโart. 6 del GDPR, costituisce condotta che, se compiuta al fine di trarre per sรฉ o per altri profitto ovvero di arrecare danno allโinteressato, e arreca nocumento allโinteressato, integra la fattispecie di reato anche nella nuova configurazione in quanto condotta in violazione di quanto disposto dallโart. 125, comma 5 del medesimo decreto, che consente il trattamento del dato del traffico telefonico limitatamente ai soli soggetti autorizzati e per i limitati fini ivi indicatiโ.
I giudici della Suprema Corte hanno tuttavia, annullato la sentenza impugnata perchรฉ non corretta sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. Ed invero la pena attualmente indicata nel novellato art. 167, รจ piรน favorevole, essendo prevista la reclusione da sei mesi ad anno e sei mesi, in luogo della previgente reclusione da sei a ventiquattro mesi.
Tale trattamento sanzionatorio piรน favorevole doveva trovare applicazione, ai sensi dellโart. 2 c.p., comma 4, anche al caso in esame, ed infatti, la pena รจ stata definitivamente rideterminata nella misura di sette mesi e sei giorni di reclusione.
Registrare il numero di cellulare altrui in siti internet costituisce reato