Come registrare una telefonata a fine di prova? Vediamo quando la registrazione telefonica è considerata una prova attendibile in Tribunale.
Un tema caldo quello della registrazione delle telefonate. Le domande corrono veloci,
ma una su tutte richiama la nostra attenzione: – Registrare una telefonata senza
l’esplicito consenso dell’altro è legale? – L’atto in se di registrare una conversazione
telefonica è molto semplice, del resto oggi tutti gli smartphone consentono tantissime
funzioni amplificate rispetto al passato. Il punto è sapere quanto è legale registrare
una conversazione senza l’autorizzazione dell’altra parte.
A fare chiarezza nel merito la Cassazione con la sentenza n. 47602 del 17.10.2017.
Secondo quanto riportato dai giudici la telefonata registrata all’insaputa dell’altro
interlocutore costituisce una ottima prova, tanto da poterla esibire in un contesto di
causa. In sostanza, essendo una prova paragonabile a qualsiasi atto, a tutti gli effetti di
legge si rischia la condanna.
Quando registrare la telefonata è legale?
Avere la registrazione di una conversazione, con o senza il consenso dell’altro
interlocutore è considerata dalla normativa come prova, segue lo stesso iter di un
normale documento esibito in corso di causa. La legge non considera la variante della
conoscenza da parte dell’altro interlocutore, come un ostacolo, precisando che si tratta di
un atto tra privati.
Qual è la differenza tra registrazione e intercettazione?
La prima si riferisce alla registrazione telefonica di una telefonata in cui una delle
parti è consapevole che stia registrando un documento. La seconda si verifica quando si
registra la conversazione telefonica di due persone ignare di essere registrate,
questo è un atto riservato alle autorità competenti sotto la diretta autorizzazione del
giudice.
La Suprema Corte di Cassazione ha classificato la registrazione telefonica eseguita da
una parte attiva, cioè da un soggetto consapevole della registrazione in se, come una
prova indipendentemente dalla sua originalità. Cosa vuol dire? Nel caso in cui la
conversazione telefonica venga registrata dallo smartphone può, ad esempio,
essere inviata attraverso una email generando delle copie per poterle esibirle nell’ipotesi
di una querela oppure per mostrarla al giudice in corso di causa. Rappresenta un atto
che può essere regolarmente fascicolato in corso di causa, allegandolo alle prove negli
atti come fatto storico realmente accaduto. Il giudice vaglierà la genuinità della registrazione attraverso un team specializzato per evitare che essa sia il frutto di
manomissioni. A quel punto la registrazione diventa una prova attendibile a tutti gli
effetti di legge.
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Fonte : https://www.magevola.it/impresa/diritti-e-doveri/not-rated/quando-registrare-una-telefonata-e-legale/
Registrare una chiamata è Legale?
In Italia, la registrazione delle chiamate all’insaputa dell’interlocutore non costituisce, in determinate condizioni, reato in quanto non lede la privacy (Art. 615 bis cod. pen.). Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima.
La registrazione su supporto di memoria digitale è sostanzialmente la memorizzazione di quanto già ascoltato dal nostro udito durante la chiamata e memorizzato nella nostra testa. Vietare la registrazione sarebbe per assurdo chiederci di “dimenticare” una conversazione avvenuta (Cass. sent. n. 16886/2007; C. App. Milano, sent. n. 1242/2011, Cass. sent. del 22.04.1992.).
Registrare la conversazione a cui si è preso parte costituisce una sorta di “presa di appunti” al fine di riportare sostanzialmente per iscritto quanto avvenuto durante la conversazione stessa.
La diffusione pubblica di una conversazione privata è invece vietata. Farla ascoltare a terze persone o pubblicarla per esempio su internet o sui social network costituisce infatti illecito penale.
Per poter pubblicare la conversazione è necessario il consenso di TUTTI i soggetti (non solo di alcuni) che vi hanno preso parte. Uno dei casi in cui si ha la possibilità di divulgare la registrazione, facendola ascoltare a terzi senza violare la legge, si presenta quando è necessario tutelare un proprio diritto e fare valere le proprie legittime ragioni. Ciò può avvenire, per esempio, davanti al giudice nell’ambito di un processo civile o penale.
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La registrazione della telefonata può essere eventualmente utilizzata anche come prova in un processo, nei confronti della parte avversa, anche se ignara di essere stata registrata. Il Codice della Privacy (Cod. Privacy art. 13, comma 5, lett. b) consente chiaramente la possibilità di effettuare di “nascosto” la registrazione della chiamata per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria. Questi dati dovranno però essere stati utilizzati esclusivamente per quella finalità e per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento.
Differente è invece il caso di un soggetto che registri le telefonate di terze parti, senza il loro consenso e senza l’autorizzazione del Pubblico Ministero nell’ambito di un’indagine penale. In questo caso si tratterebbe di una intercettazione telefonica illecita.
Le stesse regole valgono non solo per la registrazione di una conversazione vocale ma per tutti i tipi di comunicazione come per esempio anche una Videochiamata, una Chat o una conferenza registrato con il proprio Smartphone.
Per concludere con un estratto da una sentenza di Cassazione, ”Chi dialoga accetta il rischio che la conversazione venga registrata” (Cass. sent. n. 18908 del 13.05.2011).
https://www.3cx.it/blog/news-2/registrare-una-chiamata-e-legale/
Quando la registrazione di una telefonata è lecita ed è fonte di prova
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 01/03/2017 n° 5259
Si può procedere autonomamente alla registrazione di una telefonata senza bisogno di una autorizzazione da parte del giudice o della polizia. E’ quanto ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 1° marzo 2017, n. 5259.
Come ha confermato la giurisprudenza di legittimità, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente accaduta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. civ., Sez. VI, 11 settembre 1996, n. 8219).
La medesima giurisprudenza ha chiarito che, affinché il magistrato possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico, è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa, come era avvenuto nella fattispecie.
Conseguentemente, la registrazione di una telefonata all’insaputa dell’interlocutore è del tutto legale anche senza l’autorizzazione preventiva da parte del giudice o della polizia, e anche se la conversazione attenga a fatti personali e riservati, sempre che vengano osservate le condizioni di cui sopra.
http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/30/telefonata-registrazione-prova
Cassazione: lecito registrare e filmare le conversazioni col cellulare
Inoltre le registrazioni audiovisive effettuate da uno dei partecipanti costituiscono prova documentale valida e particolarmente attendibile
Le registrazioni e i video col telefonino sono leciti e fanno prova in udienza
di Lucia Izzo – Le registrazioni audio e/o video effettuate da uno dei partecipanti al colloquio o da persona autorizzata ad assistervi costituiscono prova documentale lecita e utilizzabile nel processo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 5241/2017 (qui sotto allegata). L’imputato, un brigadiere dei carabinieri, è accusato per aver indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali e, abusando della sua inferiorità psichica, per aver indotto indebitamente una donna ad avere con lui in due circostanze rapporti sessuali.
Nel rigettare l’impugnazione, gli Ermellini evidenziano che gli elementi indicati dai due provvedimenti di merito, sono gravi, univoci e convergenti nell’indicare il ricorrente autore dei fatti, e di altri fatti anche più gravi ancora in accertamento, descritti nell’imputazione.
In particolare, per i giudici alcune considerazioni devono necessariamente svolgersi sull’uso delle registrazioni video e sonore nei casi di violenza sessuale. Infatti, nel caso in esame, l’imputato aveva anche filmato integralmente gli incontri sessuali con le donne (oltre a quelle di cui all’imputazione anche per altre), e dalla visione del filmato e dal contenuto del colloquio erano emersi in maniera inconfutabile (documentati dallo stesso indagato con i video) i gravi indizi dei reati in contestazione.
Nonostante le registrazioni siano, nel caso di specie, effettuate dall’indagato, per i giudici queste sarebbero potute ben essere realizzate dalla stessa vittima di violenze.
Le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi (che non commette il reato di cui agli atrt. 617 e 623 c.p., in quanto autorizzato), costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, ossia il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se con video) o la telefonata.
Ancora, sottolinea il Collegio, la persona che registra (o, come nel caso esaminato, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o su incarico della Polizia Giudiziaria.
Nel particolare caso di violenza sessuale in giudizio, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze. Infatti, secondo i giudici, le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti stante l’uso massiccio dei telefonini c.d. “smartphone”, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile e oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima.
Ancora, le registrazioni di conversazioni (e di vide ) tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 del c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.
Quanto precisato relativamente alla sede penale, inoltre, vale anche in relazione al processo civile, poichè le video registrazioni rappresentano prove documentali rientranti nell’ambito di cui all’art. 2712 c.c (riproduzioni meccaniche).
Va comunque sottolineato che la registrazione per essere validamente utilizzabile deve essere effettuata da uno dei protagonisti della conversazione: non è possibile, pertanto, l’estensione dei limiti di applicabilità della normativa codicistica in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali anche alle intercettazioni di conversazioni tra presenti o al telefono svolte non solo da un estraneo, ma anche da uno degli interlocutori della conversazione medesima.
Si tratta, infatti, di situazioni del tutto diverse fra loro e non si può equiparare la registrazione effettuata, sia pure occultamente, da uno dei protagonisti della conversazione, all’ingerenza esterna sulla vita privata costituita dall’intercettazione svolta per opera di un terzo.
Cassazione: lecito registrare e filmare le conversazioni col cellulare