โIl contenuto ritenuto offensivo propagato attraverso posta elettronica indirizzata ad una pluralitร di destinatari deve correttamente essere qualificata ai sensi dellโart. 595, comma 3 del Codice Penale per essere aggravata dallโuso di uno strumento di pubblicitร , nella fattispecie, di notevolissima capacitร diffusivaโ. Su questa base laย Corte di Cassazioneย ha ritenuto di confermare la sentenza di condanna per diffamazione aggravata nei confronti di un uomo reo di aver inviato un messaggio ingiurioso a una pluralitร di persone.
I giudici della Cassazione hanno stabilito che lโinvio di unโemail contenenteย riferimenti offensiviย nei confronti di un altro soggetto o la rappresentazione di fatti non veritieri tesa a mettere in cattiva luce lโaltra persona, configura il reato di diffamazione aggravata quando il messaggio di posta elettronica viene inviato anche ad altri utenti. La pena prevista dal Codice Penale รจ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00 euro. Bisogna fare molta attenzione anche ai messaggi via wzapp, per non parlare di Facebook, chi in un momento di rabbia non ha scritto epiteti sul vicino che disturba o sul collega antipatico senza pensare alla diffusione della diffamazione, a volte non ci rendiamo conto che gli autori del reato possono essere i nostri figli minori; in tempi meno sospetti si diceva: โparola detta e sasso tirato non tornano piรน indietroโ oggi sarebbe il caso di dire โparola scrittaโ
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