Sempre più dilagante il fenomeno diffamatorio attraverso la rete soprattutto da parte dei “leoni della tastiera”, che sanno tutto e di tutti sempre pronti a puntare il dito anche con ingiurie gratuite. Anche i Tribunali vogliono dare una sterzata a questo modo di agire e arrivano delle sentenze esemplari che come si dice in gergo fanno giurisprudenza.
Con sentenza depositata nei giorni scorsi, il Tribunale di Sciacca ha condannato un quarantenne di Partanna, S.C., che lavora nel Nord Italia, a risarcire con 20.000,00 Euro i genitori di M. A., morto suicida a Partanna nel 2014. Si tratta di un risarcimento danni a seguito di diffamazione mediante facebook.
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In particolare, il quarantenne aveva commentato tramite il suo profilo facebook un articolo di un giornale locale in cui veniva data la notizia del suicidio. Il Tribunale ha ritenuto ingiustificate, denigratorie ed offensive le parole postate da S.C., secondo cui il defunto avrebbe fatto “la prima cosa buona della sua vita”.
Presentata dai genitori la denuncia per offesa alla memoria del figlio, S.C. ha deciso di chiudere la vicenda penale mediante patteggiamento. Nella successiva causa di risarcimento danni, iniziata nel 2017, il Giudice, dottoressa Valentina Stabile, ha quantificato il risarcimento facendo presente che l’articolo, con il relativo commento, era apparso su una testata web seguita da circa 5.000 persone, sicché la frase, diffamatoria e lesiva della reputazione, era stata sicuramente letta da numerosi utenti.
Il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento dei danni ai genitori sul presupposto che “l’offesa alla memoria di un congiunto si riflette immancabilmente sui suoi più stretti familiari, potendo la loro reputazione venirne indirettamente compromessa”.
I genitori oggi risarciti erano assistiti dall’avvocato Gianni Caracci di Partanna, che commenta il fenomeno dilagante della diffamazione attraverso i social: “Oggi i procedimenti penali istaurati a seguito di diffamazione commessa mediante dei post pubblicati su internet hanno avuto negli ultimi anni una diffusione rapidissima. Oltretutto, la diffamazione tramite internet è ritenuta una forma di diffamazione aggravata, sicchè è prevista una pena che può arrivare sino a tre anni di reclusione.
Va chiarito che la Cassazione ha di recente escluso la responsabilità dei direttori delle testate giornalistiche on line e di amministratori di blog o forum su internet in relazione a contenuti diffamatori immessi in rete dagli utenti .Per questi ultimi invece la responsabilità è assai facile da dimostrare, essendo sufficiente per il soggetto diffamato, la stampa della pagina contenente il commento inopportuno e possibilmente, la sua registrazione in un apposito file.
Quest’ultima operazione consente infatti di ricavare, attraverso indagini tecniche, non particolarmente complesse, l’indirizzo IP di chi ha pubblicato il post, così da smascherare e a far sottoporre a procedimento penale anche chi ritenga ingenuamente, creando un profilo falso, di farsela in tal modo franca.”
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HAI RICEVUTO UNA DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK ? Leggi qui “Denuncia per diffamazione : rimozione contenuti veloce e risarcimento danni”
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