Inquadramento normativo:ย legge 40/2008; art. 2712 c.c., art. 2719 c.c.
Principi generali:ย l’art. 2712 c.c. prevede cheย le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di coseย formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotteย non ne disconosce la conformitร ย ai fatti o alle cose medesime.
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L’art. 2719 c.c. dispone inoltre cheย leย copie fotografiche di scrittureย hanno la stessaย efficaciaย delle autentiche, se la loroย conformitร con l’originaleย รจ attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non รจ espressamente disconosciuta.
Infine, il d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) all’art. 20 comma 1bis stabilisce “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi รจ apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, รจ formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalitร tali da garantire la sicurezza, integritร e immodificabilitร del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilitร all’autore. In tutti gli altri casi,ย l’idoneitร del documento informaticoย a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sonoย liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integritร e immodificabilitร . La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformitร alle Linee guida”.
Messaggi WhatsApp:ย le soprammenzionate disposizioni normative sono applicabili anche ai messaggi WhatsApp, i quali costituiscono documenti informatici a tutti gli effetti, equiparati ai documenti tradizionali ai sensi della legge 40/08:ย iย messaggi WhatsAppย sono delleย vere e proprie prove documentali, rientranti nella disciplina dell’art. 2712 c.c. (Tribunale di Ravenna, sentenza 231/2017).
Come produrli in giudizio:ย pacificamente ammessa la validitร dei messaggi WhatsApp come elementi probatori, รจ necessario analizzare le modalitร tramite le quali questi specifici elementi documentali potranno e dovranno essere prodotti in sede processuale. In particolare รจ possibile:
1) depositare gli screenshot:ย consiste nelย fotografare il displayย del cellulare ove compare la finestra di WhatsApp con la conversazione e stampare il file immagine ottenuto o allegarlo al deposito telematico; tale modalitร , tuttavia, facilita leย contestazioni della controparte, la quale ben puรฒ dedurre che i testi dei messaggi fotografatiย non sono genuini, non corrispondono all’originale o che non รจ possibile verificare la provenienza certa degli stessi. In caso di contestazione โ e sempre se la stessa sia sufficientemente specifica da insinuare il dubbio sull’autenticitร della prova – l’ammissione degli screenshot potrebbe non essere ammessa dal giudice;
2)ย rendere testimonianza:ย consiste nelย far leggere il contenutoย dei messaggi WhatsApp ad una persona che poi, in giudizio, renderร testimonianza su quello che ha letto; per rendere fruttifera la testimonianza, รจ necessario che il testimone riesca a dar prova certa, oltre che sul contenuto del messaggio, sul mittente, sul destinatario e sulle date;
3) effettuare una trascrizione:ย consisteย nella riproduzione su un documento cartaceoย dell’intero testo, parola per parola; il documento con la trascrizione divieneย fonte ufficiale di prova.
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Al fine di controllare l’attendibilitร , la veridicitร e la paternitร di quanto riportato, รจ possibile depositareย un’attestazione, da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale,ย di conformitร ย delle trascrizioni alle conversazioni originali presenti sul supporto informatico; in alternativa ci si puรฒ munire di unaย relazione tecnica di un consulente informatico;
4) produrre lo Smartphone:ย consisteย nell’acquisire il telefonoย al fine di avere ilย supporto materiale che contiene l’originaleย e, quindi, ottenere la certezza della effettiva genuinitร di quanto riportato; con il suddetto deposito, l’apparecchio cellulare o il supporto informatico potranno essere sottoposti allaย perizia di un tecnicoย nominato dal Giudice che dovrร verificare che il testo non abbia subito alterazioni.
In alternativa al deposito del dispositivo originale, รจ possibile produrre laย copia forense dello stesso dispositivo di registrazioneย (registratore digitale, smartphone, telecamera, etcโฆ) cosรฌ da conferire il valore legale di prova informatica e documentale al suo contenuto; in tal caso รจ opportuno depositare anche unaย relazione tecnica forenseย che attesti, in conformitร con quanto disposto dalla legge 48/2008, la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense, l’assenza di tracce di alterazione o manipolazione ai dati che dovranno essere utilizzati in Giudizio e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d’interesse .
Orientamenti giurisprudenziali:ย stante l’utilizzo sempre piรน diffuso di siffatta messaggistica, anche quale mezzo di prova, la giurisprudenza (anche di merito, cfr. Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, sentenza del 24/10/2017) sta assumendoย posizioniย sempre piรนย rigide, ritenendo โ soprattutto in caso di contestazione e di disconoscimento della “fedeltร ” del documento all’originale โ che la sempliceย trascrizione non sia congrua prova, senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni.
La Cassazione (sentenza 49016/2017) ha affermato cheย le chat hanno valore come prova informaticanel processo solamenteย se viene acquisito anche il supportoย โ telematico o figurativo โ contenente la registrazione o il messaggio, al fine di “controllare l’affidabilitร della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternitร delle registrazioni e del messaggio sia l’attendibilitร di quanto da esse documentato”.
Di recente (sentenza n. 5523/2018) la Cassazione ha sostenuto, in relazione al documento informatico non sottoscritto con firma digitale, che “รจย liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, l’idoneitร di ogni diversoย documento informaticoย (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualitร ,ย sicurezza, integritร ed immodificabilitร .”.
Laย dottrina non approvaย la tesi secondo cui, per valutare la veridicitร e verificare la corrispondenza della documentazione prodotta ai messaggi effettivamente inviati e contenuti nell’app, ilย Giudice possa disporre un’apposita consulenza tecnica d’ufficio: si conclude, quindi, che in assenza dei supporti informatici nei quali sono contenute le conversazioni in chat, non sia possibile conferire ad esse valore probatorio, neppure attraverso un ordine di produzione che, in considerazione delleย preclusioni processuali, avrebbeย natura esplorativaย e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti.
Casistica:ย in diverse pronunce la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza giuridica a quanto contenuto in un messaggio inviato tramite WhatsApp e prodotto in giudizio.
A titolo esemplificativo, il Tribunale di Catania (Sez. lavoro Ordinanza, 27.06.2017) ha ritenuto che ilย licenziamento comunicato al lavoratoreย tramite WhatsApp assolva l’onere della forma scritta trattandosi di un documento informatico che, grazie al sistema delle doppie spunte (grigie quando il messaggio viene consegnato e blu quando viene letto) dร un riscontro completo della data e dell’ora di ricezione e lettura.
Analogamente, il lavoratore puรฒ informare il datoreย dell’assenza per malattiaย con un messaggio WhatsaApp, trattandosi di una modalitร il cui invio diventa piรน efficiente di una raccomandata a/r perchรฉ la “doppia spunta” grigia e blu dร informazioni immediate su data e ora di consegna e lettura (Tribunale di Roma, sentenza n. 8802/2017)
Sempre in tema di licenziamento, il Tribunale di Milano (Sez. lavoro sentenza, 30.05.2017) ha ritenuto che fosseย giusta causa di licenziamento la creazione di un gruppo WhatsApp utilizzato per denigrare il datore di lavoro,ย cosรฌ sminuendo l’autorevolezza e il potere esercitato dallo stesso nei confronti degli altri colleghi.
I messaggi inviati tramite WhatsApp, contenenti anche fotografie, possono contribuire aย dimostrare l’attivitร di lavoro subordinato, trattandosi di prove documentali che, insieme alle testimonianze, provano l’attivitร svolta come dipendente (Tribunale di Torino, sentenza n. 55/2018).
I messaggi di WhatsApp legittimamente prodotti in giudizio, sono stati utilizzati per ottenere la condanna di una donna alย pagamento delle somme di denaro di cui, in detti messaggi, riconosceva essere debitriceย (Tribunale di Ravenna, sentenza n. 231/2017).
Fonte : https://www.avvocatirandogurrieri.it/leggi-e-diritto/messaggi-whatsapp-sono-fonte-di-prova
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