ร configurabile il reato di diffamazione e non lโillecito civile di ingiuria, qualora tra i partecipanti alla chat di gruppo in cui vengono formulate le espressioni offensive vi sia anche la persona offesa
La vicenda
Il Tribunale per i minorenni di Bari aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di un ragazzo, indagato per il delitto di diffamazione di cui allโart. 595 cod. pen., trattandosi di persona non imputabile perchรฉ minore degli anni quattrodici al momento del fatto.
Da quanto emerso dagli atti di indagine non era stato possibile prosciogliere lโimputato come richiesto dalla difesa, atteso che il tenore dei messaggi a questi riferibili, versati nella โchat di un โgruppo whatsappโ cui egli partecipava, non potevano dirsi โictu oculiโ privi di valenza offensiva per la reputazione della persona offesa, anchโessa minorenne.
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Contro la citata sentenza il difensore del ragazzo ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione delle legge penale, in relazione allโart. 595 cod. pen., sostenendo che la situazione di scambio comunicativo che viene in rilievo in una โchatโ di โwhatsappโ non integra il delitto di diffamazione, ma piuttosto lโillecito civile di ingiuria.
Il reato di diffamazione
Laย Corte di Cassazioneย ha piรน volte affermato che lโeventualitร che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive non puรฒ indurre a ritenere integrato lโillecito di ingiuria (magari, a suo tempo, sub specie del delitto di ingiuria aggravata ai sensi dellโart. 594, comma 4, cod.pen.), piuttosto che il delitto di diffamazione, posto che, sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato (โe-mailโ o โinternet) consenta, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente lโoffesa, il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori โ i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi -, fa si che lโaddebito lesivo si collochi in una dimensione ben piรน ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, P; Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000): di qui lโoffesa alla reputazione della persona ricompresa nella cerchia dei destinatari del messaggio.
Nel caso oggetto dโesame dallo stesso tenore dei messaggi offensivi era stato possibile sostenere che la minore parte lesa del reato fosse estranea allo specifico contesto comunicativo nel quale erano coinvolti i soli minori indagati dialoganti tra loro. Per queste ragioni il motivo non รจ stato accolto e confermata la pronuncia di merito (Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n. 7804/2019).
La redazione giuridica https://responsabilecivile.it/messaggi-offensivi-tra-minorenni-su-whatsapp-diffamazione-o-ingiuria/
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