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LICENZIAMENTO PER DIFFAMAZIONE SUI SOCIAL: ILLEGITTIMO SE LA CHAT È PRIVATA

La Cassazione, con sentenza n. 21965/2018, richiama le imprese ad un’attenta valutazione prima di ricorrere a provvedimenti di tipo espulsivo

 

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Con la sentenza n. 21965/2018 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato i motivi posti a fondamento del ricorso presentati da una impresa che opera in Puglia, ritenendo illegittimo il licenziamento disposto nei confronti del dipendente con mansione di guardia giurata ed eletto rappresentante sindacale.

I fatti.

In primo grado il Tribunale aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che – durante una conversazione su Facebook con altri colleghi iscritti al sindacato – aveva rivolto offese nei confronti dell’amministratore delegato, dissentendo sui suoi metodi “schiavisti” e apostrofandolo con espressioni certamente censurabili.

La Corte di Appello di Lecce, invece, aveva successivamente accolto il reclamo proposto dal dipendente, in quanto la prova della conversazione era limitata alla stampa di una schermata pervenuta tra l’altro da soggetto anonimo; inoltre, la recidiva non poteva essere richiamata sia perché la sanzione conservativa era stata impugnata dallo stesso dipendente con ricorso in giudizio pendente presso il Tribunale di Taranto, sia perché la conversazione sul social, era avvenuta in data anteriore alla prima sanzione. La Corte di Appello aveva ritenuto, inoltre, che la pagina Facebook non dava garanzie sulla rispondenza al contenuto originale, peraltro disconosciuto dal dipendente licenziato: di conseguenza veniva a mancare la prova del fatto addebitato. Da ultimo la Corte di appello aveva sostenuto che, anche qualora le frasi offensive fossero state effettivamente pronunciate, occorreva considerare il ruolo di sindacalista del dipendente, il quale si era limitato a dare una sua opinione nell’ambito di una conversazione privata tra colleghi.

La Corte di Cassazione confermava la sentenza di secondo grado, rigettando tutti motivi del ricorso. In particolare, la S. C. sosteneva che le espressioni adoperate dal dipendente sindacalista durante la chat, chiusa e privata rivolta al limitato gruppo che vi aderiva, pur censurabili, dovevano essere valutate alla stregua del diritto di critica e quale reazione alla provocazione dell’amministratore delegato che l’aveva intimidito e sollecitato a cambiare sindacato. Inoltre, la S.C. non ravvisava nei confronti del medesimo amministratore condotta diffamatoria, che consiste nel ledere il bene giuridico della reputazione di un soggetto, portando a conoscenza nell’ambiente sociale, il contenuto delle frasi denigratorie.

Nel caso di specie, invece, ciò non è avvenuto, in quanto la conversazione era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in ambiente ad accesso limitato che nessuno voleva rendere noto. È, pertanto, da escludersi qualsiasi intento di diffusione denigratoria e mancanza di antigiuridicità della condotta addebitata al lavoratore.

Da qui il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio di legittimità proposto dall’impresa.

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Licenziamento per diffamazione sui social: illegittimo se la chat è privata

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