Il tema della videosorveglianza condominiale ha raggiunto una svolta significativa per la sicurezza dei condomini.
Se in passato era possibile installare telecamere individuali che permettevano una minima tutela personale, oggi il Garante della privacy ha determinato la necessitร di intervenire con norme giuridiche atte a gestire la sicurezza dei comproprietari.
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Videosorveglianza condominiale tra passato e futuro
Fino a qualche anno fa la questione di videosorveglianza allโinterno dei condomini mancava di norme che regolassero il funzionamento delle telecamere.
I condomini erano liberi di utilizzare propri strumenti di sorveglianza, senza possedere alcuna autorizzazione, a patto che questi inquadrassero spazi di pertinenza.
La problematica sullโinstallazione di impianti di videosorveglianza riguardava il possibile mancato rispetto della privacy o il carattere gravoso di tale installazione.
A partire dal 2008, il Garante della privacy aveva segnalato la necessitร di regolarizzare la videosorveglianza condominiale ottenendo nel 2012 il nuovoย art. 1122-ter cod. civ., il quale consentiva lโinstallazione di un impianto diย videosorveglianza nei condomini alle seguenti condizioni: delibera approvata con almeno 500 millesimi e a maggioranza degli intervenuti, posizionamento degli apparecchi su parti comuni (ma, naturalmente, se cโรจ il consenso del proprietario anche su beni privati, ad esempio, un balcone) e ripresa delle sole parti comuni.
Le riprese delle telecamere devono limitarsi alle aree comuni e la norma deve essere applicata anche in presenza di estranei allโinterno di tali zone.
Il decreto di sicurezza e detrazioni fiscali
In tale ambito si inserisce il โDecreto sicurezzaโ il quale fine รจ quello di giungere a una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio.
Vari soggetti hanno ora la possibilitร di proporre numerosi progetti โper la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionatiโ (art. 7, comma 1-bis).
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A partire dal 2018 sarร possibile attuare detrazioni da IMUย eย TASIย in favore di tali soggetti deliberate dai Comuni.
I progetti non sono perรฒ obbligatori e rientreranno solo in futuro negli accordi tra Stato e Regioni seguendo le linee generali stabilite dal Ministro dellโinterno.
Delibera e spesa condominiali
La delibera allโinstallazione degli impianti di videosorveglianza deve essere approvata a maggioranza tra i condomini e la spesa deve essere ripartita tra tutti in base ai millesimi di proprietร .
Secondo la regola del 1137, tutti i comproprietari sono obbligati a partecipare alla spesa senza possibilitร di esonero in quanto il servizio non puรฒ essere utilizzato separatamente.
Le nuove normative: dove installare le telecamere
Oggi, lโinstallazione di un impianto di videosorveglianza allโinterno di un condominio comporta unโaccurata attenzione sul posizionamento delle telecamere.
Secondo la sentenzaย n. 12139 del 2015ย la telecameraย dovrร essere posizionata in modo da non riprendere le proprietร di fronte o circostanti.
Nel caso in cui tale norma non venga rispettata e che dunque la telecamere inquadri unโabitazione vicina, sussiste la violazione del diritto alla privacy del vicino.
Inoltre, le telecamere si possono posizionare nelle aree e spazi comuni, ponendo attenzione ai condomini dotati di portineria che non rende possibile posizionare i dispositiviย senza inquadrare anche la postazione di lavoroย (Art.4 L.300/1970 Statuto dei Lavoratori) e il condominio dovrร disporre di adeguataย Informativa Minima (cartellonistica)ย nei luoghi di accesso alle aree sottoposte alla videosorveglianza.
Nel caso fosse presente la postazione di portierato, si potrร posizionare in esso lโimpianto in modalitร di visualizzazione cosรฌ da permettere un controllo in diretta live.
Le riprese, in modalitร registrazione, dovranno essere effettuate in maniera โcircolareโ con attivitร di sovrascrizione non superiore ai 7 giorni;
Infine, lโaccesso alle registrazioni non potrร essere effettuato in maniera indiscriminata, ma dovrร essere ben motivata e con lโinteressamento dellโamministratore che funge da Responsabile dei Dati.
Urgenza di installazione
Facendo riferimento alla sentenza n.ย 71 del 2013, la Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo il quale: โil condomino puรฒ, unilateralmente, decidere di installare in via dโurgenza, senza la preventiva maggioranza assembleare, una telecamera nel parcheggio al fine di scoraggiare furti e danneggiamentiโ.
Trattandosi di una decisione presa in caso di urgenza in garanzia della sicurezza di propri beni, il condomino che ha operato lโinstallazione ha anche diritto al rimborso delle spese da parte degli altri condomini.
Le classiche regole del Garante della privacy
Naturalmente, oltre alle regole sovraesposte, bisognerร seguire anche le solite regole disposte dal Garante della privacy come la disposizione di segnalare le telecamere con appositi cartelli informativi indicandone lโeventuale collegamento con le forze dellโordine oppure che la protezione dei dati deve essere tale da consentire lโaccesso alle sole persone autorizzate (amministratore) e le registrazioni devono essere conservate per un periodoย non superiore alle 24-48 ore, a meno che non vi sianoย specifiche esigenze, con integrale cancellazione automatica delle informazioni alla scadenza.
Infine, le personeย interessate identificabili hanno il diritto di accedere ai dati che le riguardano con conseguenti verifiche.
https://illuminotronica.it/regole-videosorveglianza-condominiale/