La recente pubblicazione dellaย sentenza della Corte di cassazione 17 febbraio-1ยฐ giugno 2011, n. 21839ย fa riflettere.
I fatti alla base della decisione paiono, nella loro essenza, estremamente semplici:ย un soggetto diffonde via chat il numero di telefono cellulare di un altro soggetto, senza consenso di questโultimo. Tale condotta, secondo la decisione, integra ilย reato di trattamento illecito di dati personali, disciplinato dallโart. 167ย delย Codice per la protezione dei dati personali.
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ร bene ricordare che gli elementi costitutivi di questa fattispecie di reato sono tre:
1) che il trattamento sia di per sรฉ illecito, cioรจ in violazione di alcune specifiche disposizioni del Codice
2) che si configuri il dolo specifico, cioรจ la volontร di arrecare un danno o conseguire un profitto
3) che un danno (nocumento) sia stato effettivamente cagionato.
Ora, da quanto si ricava dalla decisione, il trattamento era senzโaltro illecito.ย Il dato personale (il numero telefonico del cellulare) era stato trattato, piรน precisamente diffuso via Internet, senza il consenso dellโinteressato.
Questa condotta, a quanto si desume, era stata posta in essere dal reo allo scopo di arrecare un danno allโinteressato e il danno era stato effettivamente prodotto. Su questo punto, si segnala, la Cassazione sembra favorevole al riconoscimento di un danno in re ipsa, ma non รจ possibile approfondire questo aspetto in questa sede.
La Corte di cassazione conferma quindi la sentenza penale di condanna.
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Pur sembrando laย decisione condivisibile, nei limiti degli scarni elementi di fatto riportati nella sentenza pubblicata, si rilevaย un errore.
Il numero di telefono cellulare รจ certamente dato personale ma non dato sensibile. La decisione, invece, si riferisce al numero di telefono cellulare come ad un dato sensibile.
Le due definizioni, contenute nellโart. 4 del Codice per la protezione dei dati personali sono invece estremamente chiare e non danno luogo ad equivoci.
Ilย dato personaleย รจ, in sintesi,ย qualunque informazione riferibile ad un soggetto: dunque sia il numero dellโutenza telefonica fissa, sia il numero dellโutenza telefonica mobile.
Dati โsensibiliโย sono soltanto i dati espressamente e tassativamente elencati dallโart. 4, comma 1, lett. d), cioรจ: โi dati personali idonei a rivelare lโorigine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, lโadesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchรฉ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessualeโ. Fra questi non vi รจ il numero di utenza telefonica cellulare.
โDato sensibileโ non รจ, sotto il profilo giuridico, sinonimo di โdato riservatoโ. Il dato riservato nella legge non esiste, mentre il dato sensibile รจ soltanto quello che rientra nellโelenco sopra riportato.
Il numero di telefono cellulare รจ un dato personale ma non un dato sensibile.ย Questo รจ un errore che viene frequentemente commesso dai non addetti ai lavori.
Ciรฒ non significa affatto che il numero di telefono cellulare possa essere liberamente trattato e diffuso da chiunque: รจ un dato personale e quindi per ogni trattamento occorre il consenso dellโinteressato.
Se fosse stato dato sensibile, allora sarebbe stata necessaria anche lโautorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali e il reato sarebbe stato aggravato. Non essendo dato sensibile, ma dato personale, comunque si configura un reato.
Che la Corte di cassazione incorra in questo errore, dimostra che la cosiddetta legge sulla privacy รจ ancora ben lontana dallโessere conosciuta e che il livello di consapevolezza e di cultura giuridica รจ ancora estremamente basso.
Giusella Finocchiaro