controllo dei dipendenti Videosorveglianza

Installazione di telecamere in ambiente lavorativo e Privacy

Il punto dellโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro sul controllo a distanza dei lavoratori in una recente circolare la n.5 del 19/2/2018.

La tematica legata allaย installazione di telecamere in ambiente lavorativoย รจ stata piรน volta oggetto di esame allโ€™interno di questa rubrica, vedi i seguenti articoli pubblicati nelย Dossier sulla Privacy:

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

Il controllo a distanza dei lavoratori al vaglio della Cassazione

Quando lโ€™assenteismo dei dipendenti si combatte con il ricorso alla biometria

Controllo a distanza dei lavoratori: il parere del Garante

oggi diamo notizia di un nuovo orientamento espresso dallโ€™ย Ispettorato nazionale del Lavoro attraverso la Circolare n. 5 del 19.2.2018, che amplia le possibilitร  di ricorso a tale tipologia di trattamenti.
1) La cornice normativa del controllo a distanza dei lavoratori
2) La Circolare n. 5 del 19.2.2018 dell’INL
3) Il principio della responsabilitร  argomentata nella policy privacy
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La cornice normativa del controllo a distanza dei lavoratori
La materia risulta disciplinata dallโ€™art. 4, L. n. 300/1970, il cui testo รจ stato modificato a seguito di un intervento legislativo avutosi attraverso il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, articolo 23 recante โ€œDisposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunitร , in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183โ€ e art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.

Il testo normativo, cosรฌ modificato, stabilisce che:

โ€œ1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche laย possibilitร  di controllo a distanza dellโ€™attivitร  dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unitร  produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piรน regioni, tale accordo puรฒ essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale.ย In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unitร  produttive dislocate negli ambiti di competenza di piรน Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalitร  dโ€™uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196โ€.

Da notare che con la rimodulazione dellโ€™articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, รจ solo apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza, nel senso che il superamento del divieto generale di detto controllo non puรฒ essere affermato sulla base della mancanza, nel nuovo articolo 4, di una indicazione espressa (comโ€™era nel previgente articolo 4, comma 1) di un divieto generale di controllo a distanza sullโ€™attivitร  del lavoratore, avendo la nuova formulazione solamente adeguato lโ€™impianto normativo alle sopravvenute innovazioni tecnologiche e, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti, posto che lโ€™uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo puรฒ essere giustificato โ€œesclusivamenteโ€ a determinati fini, che sono espressamente previsti e declinati:

per esigenze organizzative e produttive;
per la sicurezza del lavoro e
per la tutela del patrimonio aziendale e alle condizioni normativamente indicate; sicchรจ residua un regime protezionistico diretto a salvaguardare la dignitร  e la riservatezza dei lavoratori, la cui tutela rimane primaria nellโ€™assetto ordinamentale e costituzionale, seppur bilanciabile sotto il profilo degli interessi giuridicamente rilevanti con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza sul lavoro.
La Circolare n. 5 del 19.2.2018 dell’INL
Lโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in ordine alla installazione ed allโ€™utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ha fornito indicazioni operative, attraverso la Circolare n. 5 del 19.2.2018.: โ€œindicazioni operative sullโ€™installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dellโ€™art. 4 della legge n. 3000/1970โ€.

Circa laย istruttoria delle istanze presentate, essa puรฒ essere effettuata โ€“ allโ€™interno della INL –ย  sia da personale con la qualifica di โ€œispettore tecnicoโ€ che da personale ispettivo ordinario o del ruolo amministrativo che opera allโ€™interno delle varie unitร  organizzative dellโ€™ufficio. Lโ€™intervento del personale ispettivo tecnico รจ, invece, obbligatorio in quei casi che comportano valutazione tecniche di particolare complessitร .

Lโ€™oggetto della valutazione deve essere incentrato sulla effettiva sussistenza delle ragioni che legittimano lโ€™adozione del provvedimento (ci si riferisce alle: esigenze organizzative e produttive;ย  alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale).

Lโ€™INL ribadisce che la ripresa dei lavoratori deve avere il carattere della residualitร  e della occasionalitร , anche se โ€“ in presenza di ragioni giustificatrici del controllo โ€“ puรฒ essere prevista.

La Circolare in commento ha inteso, altresรฌ, snellire alcuni aspetti per cui โ€œnon appare fondamentale specificare il perfezionamento predeterminato e lโ€™esatto numero delle telecamere da installareโ€ย  cosรฌ come non รจ necessario corredare la richiesta inoltrata allโ€™Ispettorato del lavoro di una dettagliata planimetria, che di fatto fotografa una situazione ad un dato momento; per cui sarร  in fase di accertamento ispettivo che si provvederร  al controllo.

Poichรฉ la richiesta di installazione di un sistema di videosorveglianza deve basarsi sulla dichiarata necessitร  di perseguire una delle tre finalitร  sopra richiamate, suddetta finalitร  non puรฒ essere modificata nel corso del tempo volendo perseguire lโ€™imprenditore altre ragioni non dichiarate nellโ€™istanza di autorizzazione.
Se a fondamento della richiesta cโ€™รจ la necessitร  diย โ€œtutela del patrimonio aziendaleโ€ย non รจ sufficiente ricorrere a tale definizione che risulta essere troppo ampia per ottenere lโ€™autorizzazione richiesta. Ciรฒ significa che le visite di controllo dovranno accertare la sussistenza โ€œdei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendaleโ€; detta attivitร  di scrutinio dovrร  tenere conto della esistenza o meno di โ€œmezzi tecnici e legali alternativi attuabili, allโ€™intrinseca qualitร  delle cose da tutelare, alla possibilitร  per il datore di lavoro di prevenire ammanchi attraverso lโ€™adozione di misure alternativeโ€, aspetti richiamati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 84/5902.

La congruitร  della richiesta finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale comporta in fase di valutazione della istanza la quantificazione dellโ€™intrinseco valore del bene, oltre che della sua agevole asportabilitร .

Riguardo alle specifiche tecniche che le telecamere devono avere, lโ€™INL ritiene che โ€“ sussistendo le ragioni giustificatrici โ€“ โ€œรจ autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini โ€œin tempo realeโ€ che registrateโ€.

Perรฒ dovranno essere adottate specifiche policy per quanto attiene allโ€™accesso alle immagini registrateย che โ€œdeve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalitร  che consentano la conservazione dei โ€œlog di accessoโ€ per un congruo periodo, non inferiore a sei mesiโ€.

In riferimento allโ€™ambito delle ripreseย questo va circoscritto al perimetro aziendale, fermo restando che โ€œlโ€™installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni aziendali ovvero da un provvedimento dellโ€™Ispettorato del lavoroโ€.

Eโ€™ riconosciuta la possibilitร  di ricorrere allโ€™impiego di sistemi basati sullaย biometriaย (elaborazione dellโ€™impronta digitale o della topografia della mano) per quanto attiene allโ€™accesso alle rilevazioni delle immagini, solo da personale autorizzato, senza dovere ricorrere allโ€™accordo con le rappresentanze sindacali nรฉ dovere seguire lโ€™iter del procedimento amministrativo di carattere autorizzato previsto dalla legge.

 

Il principio della responsabilitร  argomentata nella policy privacy
Premesso che le immagini riprese attraverso sistemi di rilevazione dร  luogo ad una attivitร  di trattamento dei dati personali, se ad essere riprese sono persone, in una ottica tesa a garantire la accountability (responsabilitร ) il Titolare del trattamento dovrร  dimostrare che la scelta di ricorrere a tali sistemi per ottenere una o piรน delle tre finalitร  (esigenze organizzative e produttive; sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale) che fungono da base di legittimitร  per ricorrere alla videosorveglianza deve essere argomentata allโ€™interno di una policy privacy.
La valutazione dellโ€™efficacia della tecnologia scelta va svolta in base alla natura e alla quantitร  dei dati trattati, oltre che delle modalitร  con cui gli stessi vengono trattati e dei rischi che il trattamento comporta.
Alla luce delย Considerando (74) al Regolamento (UE) n. 679/2016, il Titolare del trattamento โ€œdovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformitร  delle attivitร  di trattamento con il presente regolamento, compresa lโ€™efficacia delle misureโ€.
Per cui, sempre il Titolare, dovrร  esplicitare i motivi che lo inducono a procedere a tale forma di trattamento dei dati, attraverso un sistema di videosorveglianza, dimostrando che alternative e meno invasive tipologie di trattamento non raggiungerebbero gli stessi risultati.

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13034-privacy-installazione-ed-utilizzo-di-impianti-audiovisivi.html