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Installa un KEYLOGGER nel PC di famiglia, intercetta e produce in giudizio i contenuti digitati dalla moglie e viene assolto dalla corte di cassazione

Installa un KEYLOGGER nel PC di famiglia, intercetta e produce in giudizio i contenuti digitati dalla moglie e viene assolto dalla corte di cassazione
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Prima installa un keylogger program nel computer di casa con lo scopo di monitorare la figlia, poi intercetta i contenuti inviati al computer dalla moglie e li produce in giudizio contro di lei e viene assolto dalla corte di cassazione (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 4 novembre 2020, n.30735 – Pres. Zaza โ€“ est. Romano).

Nel caso specifico due sono gli elementi di valutazione che hanno portato la sentenza a favore del marito :

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

  • ย il fatto che ha reso manifesta da subito, in famiglia, la volontร  di installare lo strumento che consente di intercettare la comunicazione e quindi di procedere allโ€™intercettazione consensuale da parte dei due coniugi delle comunicazioni che sarebbero avvenute tramite il computer utilizzato da padre, madre e figlia.
  • la divulgazione dei contenti in forma privata, mediante la produzione delle e-mail in un giudizio di separazione personale dei coniugi, รจ avvenuta non come “corrispondenza” funzionale ad individuare la comunicazione umana nel suo profilo “statico” ma riferibile alla comunicazione nel suo momento “dinamico” ( il keylogger infatti memorizza tutto ciรฒ che viene scritto tramite la tastiera nel momento stesso in cui viene digitato ) ossia in fase di trasmissione, facendo decadere gli artt. 616 e 617-quater c.p.ย .

Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano


TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 4 novembre 2020, n.30735 – Pres. Zaza โ€“ est. Romano
Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 31 maggio 2017 del Tribunale di Roma che ha affermato la penale responsabilitร  di P.G. per i delitti di cui allโ€™art. 616 c.p.p., commi 1 e 4, artt. 617-bis e 617-quater c.p., tutti unificati dal vincolo della continuazione, e, applicate le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione, nonchรฉ al risarcimento del danno in favore della moglie F.F. , costituitasi parte civile.

In particolare, al P. si contesta di avere installato e configurato un programma informatico tramite il quale egli fraudolentemente aveva intercettato e preso cognizione di messaggi, fotografie e e-mail indirizzate alla moglie (capo a), nonchรฉ di avere preso cognizione di comunicazioni pervenute alla moglie tramite posta elettronica per poi utilizzarne il contenuto nella causa civile intentata innanzi al Tribunale di Roma (capo b).

2. Avverso detta sentenza ricorre P.G. , a mezzo dei suoi difensori, chiedendone lโ€™annullamento ed affidandosi a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dellโ€™art. 51 c.p. in relazione allโ€™art. 616 c.p., commi 1 e 4, dellโ€™art. 192 c.p.p. e dellโ€™art. 9, par. 2, lett. f), regolamento U.E. n. 679 del 2016, nonchรฉ la mancanza, contraddittorietร  o manifesta illogicitร  della motivazione.

Con il primo motivo di appello il P. aveva dedotto che erroneamente il Tribunale non aveva applicato la causa di giustificazione di cui allโ€™art. 51 c.p. in relazione al delitto di cui allโ€™art. 616 c.p., commi 1 e 4, per la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, in quanto lโ€™imputato aveva commesso il fatto allo scopo di difendersi innanzi allโ€™autoritร  giudiziaria.

Sul punto la Corte territoriale ha affermato che lโ€™imputato non si รจ limitato a produrre in giudizio una corrispondenza privata di cui aveva occasionalmente preso conoscenza, ma ha fraudolentemente carpito la corrispondenza attraverso lโ€™installazione di uno specifico programma e tale comportamento, in quanto violava uno dei diritti fondamentali della persona, non poteva trovare giustificazione nellโ€™esercizio del diritto di difesa.

Tuttavia, tale motivazione appare in contrasto con quanto asserito nei due precedenti paragrafi della motivazione. In essi si afferma che la captazione fraudolenta della corrispondenza, avvenuta attraverso la installazione del programma informatico a ciรฒ diretto, non lascia dubbi sulla sussistenza materiale dei reati e sul dolo, emergendo evidente la volontร  dellโ€™imputato di venire a conoscenza della corrispondenza elettronica della moglie, poichรฉ altrimenti non si sarebbe spiegata la installazione del server che consentiva la captazione. La captazione non puรฒ trovare giustificazione nellโ€™esigenza di controllare la figlia minore, poichรฉ detta esigenza non giustifica la sottoposizione a controllo anche della corrispondenza della moglie in un periodo in cui era in corso la separazione giudiziale. La Corte, tuttavia, ha affermato pure che la consulenza tecnica del Pubblico ministero non era stata in grado di stabilire a quanto tempo prima risalisse la installazione e da quanto tempo venisse attuata lโ€™illecita captazione. Questo rilievo contrasta con la intenzione dellโ€™imputato di carpire fraudolentemente la corrispondenza della moglie e rende la motivazione carente ed illogica, perchรฉ se non รจ possibile stabilire a quando risalisse lโ€™istallazione del programma informatico, neppure puรฒ ritenersi smentita la tesi difensiva e quindi non puรฒ ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio la natura fraudolenta della captazione.

Nella stessa sentenza impugnata si afferma che la istallazione del programma informatico rispondeva ad unโ€™esigenza di tutela della figlia minore che era comune ad entrambi i genitori.

Nรจ poteva in contrario obiettarsi che lโ€™esigenza di tutelare la minore non giustificasse che anche la corrispondenza della moglie fosse oggetto di intercettazione, in quanto il programma informatico non consentiva di distinguere tra i diversi utilizzatori del computer sul quale era stato installato.

Inoltre, lโ€™art. 9, par. 2, lett. f), regolamento U.E. n. 679 del 2016 prevede che il divieto di trattamento dei dati personali stabilito dellโ€™art. 9, par. 1, dello stesso regolamento non si applichi ove il trattamento sia necessario per accertare, esercitare, difendere un diritto in sede giudiziaria.

Del resto, evidenzia il ricorrente, questa Suprema Corte ha giร  affermato che la nozione di giusta causa, ai sensi dellโ€™art. 616 c.p., comma 2, non รจ fissata dalla legge e la sua identificazione รจ rimessa al giudice, che deve valutare la liceitร , sotto il profilo etico e sociale, dei motivi che hanno indotto il soggetto a tenere un certo comportamento (Sez. 5, n. 52075 del 29/10/2014, Lazzarinetti, Rv. 263226; Sez. 5, n. 8838 del 10/07/1997, Reali, Rv. 208613).

In particolare, secondo il ricorrente, il giudice deve operare un bilanciamento tra contrapposti interessi ed assolvere se la rivelazione risulti necessaria.

In tal senso si รจ giร  espressa questa Corte di cassazione laddove ha affermato che la produzione di documenti ottenuti illecitamente, tramite la lesione di un diritto fondamentale, puรฒ essere scriminata per giusta causa, ai sensi dellโ€™art. 616 c.p., comma 2, laddove costituisca lโ€™unico mezzo per contestare le pretese della controparte e lโ€™imputato riesca a dar prova della circostanza (Sez. 5, n. 35383 del 29/03/2011, Solla, Rv. 250925).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dellโ€™art. 616 c.p.p., commi 1 e 4, artt. 617-bis e 617-quater c.p. nonchรฉ carenza, contraddittorietร  o manifesta illogicitร  della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati previsti dalle disposizioni appena citate.

A fronte del secondo motivo di appello, diretto a contestare la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente, la Corte territoriale aveva sostenuto che era irrilevante che lโ€™imputato avesse acquistato i computer installati nellโ€™abitazione coniugale e che sempre egli avesse creati gli account della figlia e della moglie, in quanto era comunque stato accertato che il computer sul quale era avvenuta lโ€™intercettazione era usato dalla moglie che esclusivamente tramite esso apriva, leggeva ed inviava la sua corrispondenza elettronica.

Tale assunto era illogico a fronte dellโ€™affermazione, anchโ€™essa contenuta in motivazione, che la consulenza tecnica del Pubblico ministero non era stata in grado di stabilire a quanto tempo prima risalisse la installazione e da quanto tempo venisse attuata lโ€™illecita captazione e che al momento della denuncia era giร  pendente il giudizio per la separazione personale dei coniugi e tale circostanza dimostrava il dolo.

Se il giudice non era in grado di stabilire lโ€™epoca di installazione del programma informatico, questa poteva essere avvenuta anche prima della crisi coniugale ed esclusivamente allo scopo di tutelare la figlia minorenne.

Risultava, quindi, violato lโ€™art. 192 c.p.p. e la Corte di appello aveva omesso di motivare la propria decisione, nonostante lo specifico motivo di appello.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dellโ€™art. 15, art. 616 c.p., commi 1 e 4, artt. 617-bis e 617-quater c.p. e la mancanza, contraddittorietร  o manifesta illogicitร  della motivazione in ordine al mancato assorbimento dei reati di cui agli artt. 616 e 617-bis c.p. nel delitto previsto dallโ€™art. 617-quater c.p..

Con lโ€™atto di appello era stato invocato detto assorbimento, ma la Corte territoriale aveva risposto che questโ€™ultimo delitto non presentava elementi di specialitร  rispetto agli altri che quindi concorrono con esso e non ne sono assorbiti. In particolare, i giudici di secondo grado avevano affermato che andava disattesa la tesi secondo la quale i tre reati sarebbero in rapporto di continenza perchรฉ la realizzazione dellโ€™uno sarebbe stata impossibile senza la realizzazione dellโ€™altro.

Il ricorrente sostiene che poichรฉ la corrispondenza informatica รจ tale se viene inoltrata e ricevuta per mezzo di un sistema informatico, la Corte di appello ha violato lโ€™art. 15 c.p. poichรฉ il bene giuridico tutelato dagli artt. 616, 617-bis e 617-quater c.p. era il medesimo ed identico era lโ€™oggetto delle varie norme, che regolavano la stessa materia.

Sostiene il P. che la Corte di cassazione ha affermato che il reato progressivo รจ un reato complesso in senso lato e il rapporto di continenza deve essere stabilito in via interpretativa dal giudice e lโ€™assorbimento del reato minore in quello maggiore ha luogo solo laddove sia impossibile realizzare il reato maggiore senza realizzare quello minore e, nel caso di specie, non avrebbero potuto essere contestate al P. le violazioni di cui agli artt. 616 e 617-quater c.p. se non fosse stato installato il software riferibile al delitto di cui allโ€™art. 617-bis c.p..

Le Sezioni Unite hanno affermato che in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialitร  (art. 15 c.p.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme puรฒ ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica si deve procedere mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 – dep. 2011, Giordano, Rv. 248864).

Conseguentemente, in applicazione dei principi sopra esposti, doveva ritenersi operante lโ€™assorbimento.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dellโ€™art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione degli artt. 157, 159 e 160 c.p. e dellโ€™art. 129 c.p.p..

I reati erano ormai estinti per prescrizione giร  nel momento in cui era stata pronunciata la sentenza di appello.

I reati erano stati contestati come commessi in data 12 agosto 2011 e conseguentemente il termine massimo di prescrizione, essendo pari ad anni sette e mesi sei, era maturato in data 12 febbraio 2019. La sentenza di appello era stata emessa il 7 maggio 2019.

Inoltre, non essendo stato possibile collocare nel tempo lโ€™installazione del software che consentiva lโ€™intercettazione dei messaggi, andava applicato il principio in dubio pro reo anche al termine iniziale della prescrizione.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione dellโ€™art. 539 c.p.p. e della mancanza, contraddittorietร  o manifesta illogicitร  della motivazione in ordine alla condanna generica al risarcimento del danno ed al riconoscimento della provvisionale in favore della parte civile.

Per la condanna generica al risarcimento del danno era necessario che fosse accertata la potenzialitร  lesiva del fatto ed il nesso causale tra il reato ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, mentre nel caso di specie la sentenza non motivava su detti presupposti.

Inoltre era la stessa persona offesa che aveva voluto la installazione del software allo scopo di controllare la figlia minore.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso appare fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Deve preliminarmente rilevarsi lโ€™insussistenza, nel caso di specie, del delitto di divulgazione di corrispondenza di cui allโ€™art. 616 c.p., commi 1 e 4.

Nel processo di legittimitร , dalla disposizione di cui allโ€™art. 609 c.p.p., comma 2, deriva che la Corte possa rilevare la sussistenza dei presupposti per lโ€™applicabilitร  dellโ€™art. 129 c.p.p. solo se dalla sentenza impugnata emergano elementi che depongano in maniera evidente in tal senso, costituendo tale condizione necessaria espressione dei limiti di cognizione propri di tale giudizio (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018 – dep. 2019, Gilardi, Rv. 27456701). (Conforme n. 109 del 1968, Rv. 108484).

La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione puรฒ decidere ex art. 609 c.p.p. e, pertanto, puรฒ essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimitร , purchรฉ lโ€™impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013 – dep. 2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773).

In particolare, รจ necessario che la diversa qualificazione giuridica del fatto sia possibile sulla base della stessa motivazione della sentenza impugnata.

Peraltro, quando, come nel caso di specie, ricorre una doppia conforme, avendo la Corte di appello richiamato la motivazione della sentenza di primo grado e adottato gli stessi criteri di valutazione delle prove e di ricostruzione del fatto, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, integrandosi reciprocamente e dando vita ad risultato organico ed inscindibili.

Pertanto, ai fini della qualificazione giuridica del fatto e dellโ€™art. 129 c.p.p. questa Corte di cassazione puรฒ fondarsi anche sulla motivazione della sentenza di primo grado e sullโ€™accertamento del fatto in essa contenuto.

Secondo quanto accertato dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte di appello, lโ€™odierno ricorrente ha utilizzato un programma informatico che gli consentiva di intercettare quanto veniva inviato alla casella di posta elettronica della moglie. Il programma entrava in funzione quando la moglie si connetteva ad internet riprendendo e filmando i contenuti dei messaggi di posta elettronica che venivano inviati al computer dellโ€™imputato, che poteva visionarli in diretta. In sostanza, il P. , tramite detto programma, era in grado di intercettare le e-mail inviate dalla o alla moglie durante la loro trasmissione.

Deve allora osservarsi che le fattispecie punite dagli artt. 616 e 617-quater c.p. hanno ambiti operativi ben definiti dalla diversa configurazione dellโ€™oggetto materiale della condotta, anche indipendentemente dalle specifiche connotazioni modali che la caratterizzano nellโ€™art. 617-quater e che invece non sono previste nellโ€™art. 616.

Mentre nellโ€™ambito dellโ€™art. 617-quater c.p. il termine corrispondenza non comprende ogni forma di comunicazione, ma assume un significato piรน ristretto, riferibile alla comunicazione nel suo momento ‘dinamico’ ossia in fase di trasmissione – come si ricava anche dai termini impiegati per definire la condotte alternative a quella di intercettazione, ossia ‘impedisce’ e ‘interrompe’ -, nellโ€™art. 616 c.p., il termine ‘corrispondenza’ risulta invece funzionale ad individuare la comunicazione umana nel suo profilo ‘statico’ e cioรจ il pensiero giร  comunicato o da comunicare fissato su supporto fisico o altrimenti rappresentato in forma materiale, come si ricava anche in questo caso dai termini impiegati per descrivere le altre condotte tipizzate alternativamente a quella di illecita cognizione (sottrarre, distrarre, sopprimere e distruggere) (vedi in proposito Sez. 5, n. 12603 del 02/02/2017, Segagni, Rv. 26951701 che pone a raffronto lโ€™art. 616 c.p. e lโ€™art. 617 c.p.).

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, il P. ha intercettato le e-mail che venivano inviate alla moglie e che a questa venivano inviate nel momento in cui la loro trasmissione era in corso, cosicchรฉ, in applicazione del principio sopra esposto, non risulta applicabile lโ€™art. 616, comma 1, c.p., nรจ il comma 4 della medesima disposizione, che si riferisce alla divulgazione della corrispondenza di cui al comma 1, ossia di quella ‘statica’.

Nรจ puรฒ ritenersi sussistente il reato di cui allโ€™art. 617-quater c.p., comma 2 che punisce la divulgazione del contenuto della comunicazione intercettata, poichรฉ a tal fine รจ necessario che la divulgazione del contenuto della comunicazione intercettata avvenga mediante ‘qualsiasi mezzo dโ€™informazione al pubblico’, mentre nel caso di specie la divulgazione รจ avvenuta mediante la produzione delle e-mail in un giudizio di separazione personale dei coniugi pendente tra lโ€™imputato e la persona offesa, modalitร  che รจ inidonea a rivelare il contenuto della comunicazione alla generalitร  dei terzi (vedi Sez. 5, n. 11965 del 30/01/2018, C, Rv. 272669, che per lo stesso motivo ha escluso lโ€™applicabilitร  del comma 2 dellโ€™art. 617 c.p.).

Deve, quindi, concludersi per la penale irrilevanza, nel caso di specie, della successiva divulgazione delle comunicazioni giร  oggetto di intercettazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al reato di cui al capo b) perchรฉ il fatto non sussiste. Il primo motivo di ricorso resta assorbito.

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la illogicitร  della motivazione, รจ fondato.

Gli artt. 617-bis e 617-quater c.p. richiedono entrambi che le condotte in essi descritte siano attuate ‘fraudolentemente’, ossia con modalitร  tali da rendere non percettibile o riconoscibili le condotte stesse, che avvengono allโ€™insaputa del soggetto che รจ parte della comunicazione; se lโ€™agente ha reso manifesta la volontร  di installare lo strumento che consente di intercettare la comunicazione e quindi di procedere allโ€™intercettazione delle comunicazioni, prima che lโ€™azione sia posta in essere, il reato รจ escluso.

Lโ€™odierno ricorrente ha sostenuto con il suo appello (vedi 3 e 4 dellโ€™atto di appello) che lโ€™installazione del programma che consentiva lโ€™intercettazione delle attivitร  di navigazione in internet era conosciuta alla moglie, in quanto attuata di comune accordo molti anni prima allo scopo di controllare la navigazione su internet della figlia minore per impedire che la stessa potesse utilizzare il computer per accedere a contenuti inappropriati, considerata la sua etร ; il programma informatico installato non consentiva di distinguere tra i vari utenti del sistema.

La Corte di appello, nel rigettare la tesi difensiva, afferma che la natura fraudolenta dellโ€™installazione del programma keylogger e della successiva attivitร  di intercettazione emerge dallโ€™intento dellโ€™imputato di venire a conoscenza della corrispondenza elettronica privata della moglie, non potendo la intercettazione della corrispondenza informatica della moglie, peraltro attuata in un periodo in cui tra i due coniugi pendeva il giudizio di separazione personale, trovare giustificazione nellโ€™intento di controllare lโ€™attivitร  informatica della figlia minore.

Tuttavia, la stessa Corte di appello afferma contraddittoriamente che non รจ possibile stabilire quando sia stato installato detto programma e quando sia iniziata lโ€™attivitร  di intercettazione, circostanza, questa, che confligge con le ragioni addotte dalla stessa Corte di appello per affermare che le condotte di cui agli artt. 617-bis e 617-quater c.p. sono state attuate fraudolentemente e che sussiste il dolo dei delitti contemplati dalle disposizioni appena citate, non risultando esclusa la finalitร  indicata dal ricorrente.

4. Stante la fondatezza del ricorso in ordine ai delitti contestati al capo a), deve rilevarsi, ai sensi dellโ€™art. 129 c.p.p., comma 1, che i reati sono ormai estinti per prescrizione.

Non ricorrendo la evidenza di alcuna delle ipotesi di cui allโ€™art. 129 c.p.p., comma 2, in relazione a tali delitti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali.

Quanto agli effetti civili, in relazione ai reati di cui al capo a), la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederร  alla regolamentazione tra le parti delle spese processuali del grado di legittimitร .

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui allโ€™art. 616 c.p. perchรฉ il fatto non sussiste. Annulla la stessa sentenza senza rinvio agli effetti penali relativamente agli altri reati per essere gli stessi estinti per prescrizione e con rinvio agli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. In caso di dรฌffusรฌone del presente provvedimento omettere le generalitร  e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.