riforma sul condominio (legge 220/2012) ha introdotto un articolo ad hoc in tema di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (art. 1122 ter). Il singolo condomino è libero di installare le telecamere, senza chiedere previa autorizzazione al condominio, purché le registrazioni riprendano unicamente aree di sua proprietà esclusiva. Il suo unico onere consiste nell’informare gli altri condomini.
=> Videosorveglianza. Adozione della delibera dopo l’avvento della riforma.
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=> Impianto di videosorveglianza delle parti comuni, la “riforma” ne agevola l’installazione
=> È lecita la telecamera in condominio anche senza l’unanimità dei condomini
La videosorveglianza del condominio. L’assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino metà del valore dell’edificio, può decidere di installare un impianto di videosorveglianza che riprenda le parti comuni del palazzo.
Lo scopo della registrazione delle immagini è la tutela della sicurezza delle persone e delle cose.
Solitamente le telecamere sono posizionate negli ingressi, negli atri, nel cortile e via discorrendo.
La videosorveglianza condominiale deve rispettare la disciplina contenuta nel codice in materia di trattamento dei dati personali (d. lgs. 1986/2003) ed i provvedimenti assunti dal Garante della privacy, in particolare quello datato 8 aprile 2010 [1] .
Per completezza, si segnala altresì che il Garante, nel 2013, ha reso disponibile un “vademecum” dal titolo “Il condominio e la privacy.
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Le regole del Garante per conciliare trasparenza e riservatezza nel condominio” per facilitare l’applicazione della corrispondente normativa.
=> Utilizzo dell’impianto di videosorveglianza in condominio
La videosorveglianza del singolo condomino. Anche il proprietario di una singola unità immobiliare, ubicata nel condominio, è libero di installare delle telecamere per ragioni di sicurezza.
Nondimeno, in questo caso, le zone sorvegliate devono essere unicamente le aree di sua proprietà esclusiva o le sue pertinenze. Ad esempio, la sua porta di ingresso o il suo giardino.
In queste ipotesi, non trova applicazione la disciplina dettata dal codice della privacy (d. lgs. 196/2003), giacché le aree sorvegliate non sono parti comuni, ma zone di proprietà esclusiva in cui l’accesso è consentito solo a soggetti che siano invitati dal proprietario stesso.
L’amministratore, dunque, in queste ipotesi, non è chiamato ad adempiere ad alcuna prescrizione di legge.
Egli deve solo accertarsi che il posizionamento delle videocamere non riprenda parti comuni o di transito. Il singolo proprietario ha un unico onere: informare gli altri condomini (Cass. Pen. 44156/2008)
=> Art. 1122-ter del Codice Civile
Riprese sul fondo altrui. Quando si effettuano registrazioni tramite telecamere occorre evitare di recare molestia ai vicini, riprendendo spazi altrui (ad esempio, una strada privata o un giardino).
Ai sensi dell’art. 833 c.c., infatti, si considerano illeciti gli atti posti in essere al solo fine di nuocere o molestare il prossimo (il cosiddetto “divieto di atti emulativi”).
Le conseguenze possono essere anche penalistiche, allorché la condotta tenuta integri il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.).
La fattispecie di reato può ravvisarsi anche nel caso di immagini scattate alla vicina di casa mentre si trova nella propria abitazione (Cass. Pen. 18058/2003).
Il delitto, infatti, si verifica quando si realizza una violazione di domicilio con strumenti di videosorveglianza e quando le notizie e/o immagini captate afferiscano alla vita privata [2] .
Riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio. Riprendere una zona destinata a parcheggio e quindi al passaggio di un numero indeterminato di persone, non integra la fattispecie di reato di cui sopra (615 bis c.p.).
La norma penale, infatti, intende tutelare il domicilio ed i luoghi di privata dimora, proteggendo il soggetto negli ambienti in cui esplica la propria vita privata (Cass. Pen. 44156/2008).
Secondo i giudici di legittimità,«non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis cod. peri., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza». (Cass. Pen. 71/2013).
Inoltre, integra il reato di molestie (art. 660 c.p.) la condotta di chi fotografi un condomino per documentare le ripetute violazioni del regolamento; commette la contravvenzione di cui sopra, ad esempio, chi riprenda il trasgressore nell’atto di posteggiare nell’area condominiale ove viga il divieto di parcheggio, essendo sufficiente fotografare l’auto (Cass. Pen. 15993/2006).
Videocitofono. L’installazione del videocitofono richiede una delibera assembleare assunta a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi (art. 1122 ter c.c.) Nondimeno è necessaria l’unanimità allorché, in considerazione delle condizioni del palazzo, la suddetta installazione rappresenti un’innovazione onerosa e voluttuaria.
A margine si segnala che, per quanto riguarda la ripartizione della spesa, essa va rapportata alla distanza di ciascun appartamento dalla pulsantiera [3] (art. 1123 c. 2 c.c.).
=> Videosorveglianza, gli spazi comuni non possono essere equiparati all’abitazione
Conclusioni. In conclusione, il singolo condomino è libero di installare un impianto di videosorveglianza senza chiedere l’autorizzazione all’assemblea; nondimeno deve avere cura di posizionare le telecamere di guisa che l’angolo di visuale non riprenda zone comuni o soggetti che transitino in esse.
Inoltre, gli è fatto obbligo di non recare molestia ai confinanti e di non disporre l’inclinazione della telecamera in modo tale da osservare la porta di ingresso dei vicini, in caso contrario, potrebbe commettere il reato di indebite intromissioni nella vita privata (art. 615 bis c.p.).
Il proprietario, infine, non deve sottostare alla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
=> Videosorveglianza in condominio. Breve focus.
[1] In estrema sintesi, il provvedimento del 2010, assunto dal Garante per la privacy, dispone che l’installazione di videocamere sia ammissibile solo per ragioni di sicurezza (ad esempio, vandalismi verificatisi nel palazzo); inoltre, è fatto obbligo all’amministratore di posizionare appositi cartelli, indicare il responsabile del trattamento dei dati, cancellare le immagini entro 24 ore.
[2] Per un approfondimento, vedasi R. CUSANO, Il nuovo condominio, Napoli, Simone, 2015, 59 ss.
[3] In tal senso vedasi M. FRACARO – G. PALMIERI, Condominio. Il dizionario dalla A alla Z, collana il Diritto di tutti, Milano, Giuffrè, voce “citofono”, 2016, 83 ss.
http://www.condominioweb.com/videosorveglianza-condominio.13485