Il Garante Privacy, nella newsletter n. 439 del 29 marzo 2018, รจ intervenuto sul controllo massivo e sulla conservazione illimitata delle mail dei dipendenti durante lโorario lavorativo.
Divieto di controlli indiscriminati.ย Nello specifico, lโAutoritร ha vietato la memorizzazione indiscriminata ed indeterminata di dati esterni personali raccolti nel corso di un biennio da una societร nei confronti di un proprio lavoratore subordinato che scambiava mail con altri colleghi e collaboratori. Licenziato, il provvedimento disciplinare รจ stato poi annullato dal giudice del lavoro. La societร , deve limitarsi, come precisato dal Garante, a conservare informazioni ai soli fini della tutela dei diritti nel giudizio pendente.
La societร , ritenuta responsabile di gravi violazioni, non solo non aveva comunicato modalitร e finalitร di raccolta e conservazione dei dati, ma, mantenendo i dati del dipendente anche dopo lโinterruzione del rapporto, era venuta meno ai principi di liceitร , necessitร e proporzionalitร previsti dal Codice privacy.
A parere del Garante, infatti, il datore pur disponendo del potere di controllo sullโadempimento delle prestazioni e sullโuso corretto degli strumenti di lavoro, avrebbe potuto agire in modo piรน efficiente e rispettoso della riservatezza dei propri sottoposti con la predisposizione di sistemi di gestione documentale che individuassero in automatico i documenti da archiviare.
Inoltre, lโAutoritร ha sottolineato che il datore non รจ autorizzato ad un controllo massivo, prolungato ed indeterminato, che risulti lesivo della libertร e della dignitร del lavoratore. Infine, รจ stato specificato che, dopo la cessazione del rapporto, la casella di posta elettronica deve essere disattivata e rimossa.
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Fonte:ย www.lavoropiu.info