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Giurisprudenza, il confine tra diritto alla cronaca e diffamazione

Nelle ultime settimane la giurisprudenza ha reso piรน chiari i limiti della diffamazione, in relazione alla corretta esplicazione del diritto allโ€™informazione. Il Tribunale Milano, nella sentenza 876 25/01/18, ha infatti affermato che il diritto riconosciuto dallโ€™art.21 della Costituzione costituisce una causa di giustificazione che scrimina il comportamento del soggetto cui le dichiarazioni lesive sono attribuite, in quanto costituisca corretto esercizio della manifestazione del pensiero. Tale libertร , garantita anche dallโ€™art.10 CEDU, include la libertร  di opinione e la libertร  di ricevere e comunicare informazioni e idee su temi di interesse pubblico, e dunque soprattutto sui modi di esercizio del potere senza ingerenza da parte delle autoritร  pubbliche. La natura di diritto individuale di libertร  ne consente, in campo penale, lโ€™evocazione per il tramite dellโ€™art.51 c.p., e non vi รจ dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dellโ€™esercizio di altre libertร . Inoltre รจ stato chiarito il limite del diritto alla cronaca: la veritร  di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorchรจ essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta. Ne consegue che eventuali inesattezze marginali o secondarie possono considerarsi irrilevanti, ai fini dellโ€™altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarsi rilievo e privi di valore informativo. Al fine di attribuire efficacia esimente allโ€™esercizio del diritto alla cronaca, la veritร  della notizia e la fondatezza dellโ€™opinione debbono essere valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate.
Importante in materia รจ la sentenza Cassazione 23469 del 18/11/2016. In questo provvedimento la Suprema Corte pone dei limiti per lโ€™azione giudiziaria, con riferimento al rispetto del diritto allโ€™informazione. La tutela costituzionale, affermano gli ermellini, รจ applicabile al quotidiano o al periodico pubblicato con mezzo telematico, qualora possieda i tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie, il giornale non puรฒ essere oggetto di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca la diffusione, ferma restando lโ€™eventuale tutela prevista in tema di protezione dei dati personali.

Giurisprudenza, il confine tra diritto alla cronaca e diffamazione

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