Nelle ultime settimane la giurisprudenza ha reso piรน chiari i limiti della diffamazione, in relazione alla corretta esplicazione del diritto allโinformazione. Il Tribunale Milano, nella sentenza 876 25/01/18, ha infatti affermato che il diritto riconosciuto dallโart.21 della Costituzione costituisce una causa di giustificazione che scrimina il comportamento del soggetto cui le dichiarazioni lesive sono attribuite, in quanto costituisca corretto esercizio della manifestazione del pensiero. Tale libertร , garantita anche dallโart.10 CEDU, include la libertร di opinione e la libertร di ricevere e comunicare informazioni e idee su temi di interesse pubblico, e dunque soprattutto sui modi di esercizio del potere senza ingerenza da parte delle autoritร pubbliche. La natura di diritto individuale di libertร ne consente, in campo penale, lโevocazione per il tramite dellโart.51 c.p., e non vi รจ dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dellโesercizio di altre libertร . Inoltre รจ stato chiarito il limite del diritto alla cronaca: la veritร di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorchรจ essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta. Ne consegue che eventuali inesattezze marginali o secondarie possono considerarsi irrilevanti, ai fini dellโaltrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarsi rilievo e privi di valore informativo. Al fine di attribuire efficacia esimente allโesercizio del diritto alla cronaca, la veritร della notizia e la fondatezza dellโopinione debbono essere valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate.
Importante in materia รจ la sentenza Cassazione 23469 del 18/11/2016. In questo provvedimento la Suprema Corte pone dei limiti per lโazione giudiziaria, con riferimento al rispetto del diritto allโinformazione. La tutela costituzionale, affermano gli ermellini, รจ applicabile al quotidiano o al periodico pubblicato con mezzo telematico, qualora possieda i tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie, il giornale non puรฒ essere oggetto di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca la diffusione, ferma restando lโeventuale tutela prevista in tema di protezione dei dati personali.
Giurisprudenza, il confine tra diritto alla cronaca e diffamazione
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