Diffamazione online facebook

Facebook: reato di diffamazione aggravata anche per chi commenta

Per il Tribunale di Campobasso il social รจ idoneo a pubblicizzare e diffondere i contenuti diffamatori. Condannato anche chi commenta

di Lucia Izzoย –ย Rischia una condanna perย diffamazioneaggravata chi pubblica un post offensivo e denigratorio sul proprio profilo Facebook: il social network, infatti, consente di pubblicizzare e diffondere i contenuti diffamatori tra un gruppo di persone apprezzabile per composizione numerica.

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Il reato puรฒ scattare anche nei confronti di chi semplicemente aggiunge al post originale un successivo commento, avente la medesima portata offensiva, in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggior diminuzione della reputazione della nella considerazione dei consociati

 

Lo ha stabilito il Tribunale di Campobasso, sezione penale, nella sentenza n. 396/2017 (qui sotto allegata) che si รจ pronunciato sulla vicenda di alcuni imputati del reato diย diffamazioneย aggravata per aver leso su Facebook la reputazione di un magistrato.

La vicenda
Uno degli imputati aveva pubblicato un post sul suo profilo in cui offendeva il giudice che lo aveva condannato al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende poichรฉ, chiamato a testimoniare in un’udienza, non si era presentato senza addurre alcuna giustificazione nonostante gli fosse stata notificata l’intimazione a comparire.

 

Il post “incriminato” fu, in brevissimo tempo, visionato da un numero imprecisato di utenti, ricevendo. nel giro di qualche ora, numerosi “Mi piace” e commenti da parte di amici “virtuali”. Tra questi alcuni risultavano essere particolarmente denigratori e diffamatori sia della figura del magistrato che di tutta la categoria.

 

In base a tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto responsabili penalmente perย diffamazioneย “aggravata” sia l’autore del post che due dei suoi “amici” dopo aver accertato sia che i profili fossero effettivamente associabili agli autori dei commenti, sia che le espressioni denigratorie fossero riferite al giudice del processo nel quale l’autore del post era chiamato a testimoniare.

Diffamazione aggravata pubblicare un commento offensivo sul profilo Facebook
Infatti, l’ipotesi delittuosa in questione presuppone un’offesa a una persona determinata e individuabile e, nel caso di specie, l’autore del post aveva sia fatto riferimento alla vicenda giudiziaria che esplicitato nome e cognome dellaย persona offesa.

 

Il provvedimento richiama l’orientamento della Cassazione in tema diย diffamazioneย a mezzo social network, secondo cui “la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneitร  del mezzo realizzato, a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica”.

 

Nel caso in esame, il Tribunale riconosce nei confronti di tutti gli imputati l’aggravante prevista dal terzo comma dell’art. 595 c.p. (oltre che quella di cui al comma 4) posto che laย diffamazioneย tramite internet costituisce un’ipotesi diย diffamazioneย aggravata in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicitร .

 

Un commento diffamatorio pubblicato tramite la bacheca Facebook, infatti, ha potenzialmente la capacitร  di raggiungere un numero indeterminato di persone e, per l’idoneitร  del mezzo utilizzato, di determinare un’ampia possibilitร  di circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per la composizione numerica (Cass. n. 24431/2015).

 

La libertร  di pensiero, spiega il Tribunale, seppur garantita dall’art. 21 Cost, trova dei limiti nel rispetto altrui e nella tutela dell’ordine pubblico e del buon costume, nonchรฉ nel diritto di ogni cittadino all’integritร  dell’onore, del decoro, della reputazione. La libertร  di pensiero, in sostanza, trova un limite nella legge penale, essendo laย diffamazioneย un atto illecito e non una manifestazione della libertร  di pensiero.

 

Ne consegue la lesione della reputazione di una persona determinata, in quanto l’autore del post non si รจ di certo limitato a esprimere frasi offensive nei confronti di una o piรน persone appartenenti a una categoria di persone non individuabili.

Facebook: condannato perย diffamazioneย anche chi commenta il post
Ancora, la rilevanza penale della condotta dei due “amici” non รจ esclusa dal fatto che questi si erano “limitati” ad aggiungere al post da altri pubblicato un mero commento successivo.

 

Invero, va osservato che “in tema diย diffamazione, la reputazione di una persona che per taluni aspetti sia giร  stata compromessa puรฒ divenire oggetto di ulteriori illecite lesioni in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggior diminuzione della reputazione della nella considerazione dei consociati” (cfr. Cass. n. 47452/2004).

 

Neppure รจ sufficiente a escludere la responsabilitร  penale degli imputati il fatto che il post in questione, comprensivo dei commenti denigratori, sia poi stato rimosso e diventato non piรน visibile sul profilo Facebook, essendosi, il reato, giร  perfettamente consumato all’atto della percezione delle frasi denigratorie da parte di piรน di una persona.

 

Ebbene, che l’offesa alla reputazione del magistrato sia stata percepita da piรน di due persone trova conferma nella molteplicitร  dei commenti e “mi piace” che in poco tempo sono stati apposti al post in riferimento, molti dei quali successivi agli interventi degli altri due imputati. Laย diffamazione, che รจ reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa.

Trib. Campobasso, sentenza n. 396/2017

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