Sono sufficienti due anni e mezzo per ottenere la cancellazione e deindicizzazione di una notizia ritenuta lesiva della riservatezza e reputazione dal web. Informatica in Azienda offre un servizio di rimozione articoli diffamatori sui giornali e siti online in violazione del diritto di cronaca ed in appello al diritto all’oblio. La Corte Europea con il Diritto all’oblio ha voluto impedire il perdurare e la riproposizione di quelle notizie che, pur avendo rivestito interesse nel momento storico in cui si sono verificate, hanno perso – per il normale decorso del tempo – quel connotato essenziale dato appunto dall’interesse collettivo.
Diffamare una persona innocente non è più diritto di cronaca se la notizia risulta inesatta o se non è stata aggiornata dopo la sentenza dalla testata giornalistica che la pubblica e per questi motivi si può contestare che la stessa lede la reputazione della persona citata. Notizia che se non viene eliminata lascerà INGIUSTAMENTE e per sempre un brutto ricordo nella memoria dei famigliari e amici.
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Ricordiamo prima di procedere l’importanza della raccolta di prove informatiche con valore legale per effettuare una denuncia per diffamazione su internet o sui social network come una copia autentica pagina web [ click qui ].
ESISTE UNA SCADENZA PER IL DIRITTO DI CRONACA ?
Il tempo trascorso tra la pubblicazione e la richiesta di rimozione sulla quale i giudici supremi appongono ora il timbro di legittimità è di 2 anni e mezzo ( Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, sentenza del 16 gennaio 2013 ). La permanenza online del pezzo di cronaca oltre i due anni e mezzo “determina una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza e alla reputazione”. E i dati contenuti per vicende penali sono particolarmente “sensibili”, rimarcano i giudici. Con sentenza n. 13161 del 24.6.2016 la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza di una sentenza del Tribunale di Chieti in tema di diritto all’oblio che ha ritenuto sufficiente il decorso di due anni e mezzo per ottenere la cancellazione e deindicizzazione di una notizia (ritenuta lesiva della riservatezza e reputazione) dal web. Il diritto all’oblio sorge dunque a tutela della reputazione individuale e può essere sacrificato soltanto nel caso in cui, per qualche ragione oggettiva, l’interesse pubblico per quella notizia si risvegli ( ad esempio se la persona o le persone coinvolte commettono altri reati o fatti correlati a quello iniziale )
LE TRE STRADE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALL’OBLIO
Se avete già provato a richiedere la cancellazione del materiale contattando il sito o i siti che presentano il materiale diffamatorio ma non siete stati ascoltati si può procedere seguendo tre strade :
- Compilare la richiesta di rimozione con valore legale dei propri dati personali, tramite modulo offerto dai vari motori di ricerca
- Inviare una diffida legale al sito che ha ancora pubblicati i vostri contenuti
- Seguire la strada legale della denuncia
Continua la lettura ed approfondisci i tre punti sopra indicati sul nostro sito dedicato alla REPUTAZIONE ONLINE con un [ click qui ]
Fonte : Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano