ALLERTA PERICOLI INFORMATICI Copia autentica pagina web Diffamazione online

Diffamazione sui social: rischio di multa o reclusione, lo dice la legge

Diffamazione sui social: rischio di multa o reclusione, lo dice la legge
Scritto da gestore

Rischio di multa per chi offende sui social: diffamazione aggravata per mezzo di pubblicitร . Multe da 516 euro e reclusione fino a tre anni, lo dice la legge

Offese sui social, rischio di multe per reato aggravato di diffamazione
Chi offende sui socialย rischiaย adesso di incorrere inย reato di diffamazione, con ripercussioni piรน ingenti di quelle causate dalle offese a parole eย pari a diffamazione per mezzo pubblicitario.

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

รˆ cosรฌ, oramai laย valenza pubblica di facebookย e delle proprie bacheche, rischia di far incorrere i diffamatori inย multe o reclusione fino a tre anni. Secondoย lโ€™articolo 595, se lโ€™offesa รจ recata a mezzo stampa, o con altro mezzo pubblicitario con atto pubblico, la pena รจ laย reclusione da sei mesi a tre anni oppure una multa non inferiore a 516 euro.

Diffamazione sui social: rischio di multa o reclusione, lo dice la legge

Diffamazione sui social: rischio di multa o reclusione, lo dice la legge

Offendere su facebook รจ diffamazione aggravata per uso di un mezzo di pubblicitร 
A tale proposito, si pensi, ad esempio, a quanto affermato nellaย sentenza numero 50/2017, ove si legge che โ€œla diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso lโ€™uso di una bacheca โ€œfacebookโ€ย integra unโ€™ipotesi di diffamazione aggravataย ai sensi dellโ€™art. 595 terzo comma cod. pen., poichรฉ trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di personeโ€

Inoltre, โ€œlโ€™aggravante dellโ€™uso di un mezzo di pubblicitร , nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nellโ€™idoneitร  del mezzo utilizzato di coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando โ€“ e aggravando โ€“ in tal modo la capacitร  diffusiva del messaggioย lesivo della reputazione della persona offesa,ย come si verifica ordinariamente attraverso leย bacheche dei social network, destinate per comune esperienzaย ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di personeโ€.

Nella sentenza, ciรฒ avverrebbe โ€œsecondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che รจ quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre piรน esteso, attratte dal relativo effetto socializzanteโ€.

Facebook raggiunge un numero molto elevato di persone
Interessante รจ, poi, la sentenza numero 40083/2018, nella quale la Corte, dopo aver ribadito che โ€œla diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso lโ€™uso di una bacheca โ€œfacebookโ€ integra unโ€™ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dellโ€™art. 595, comma terzo, cod. pen., poichรฉ trattasi di condotta potenzialmenteย capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di personeโ€œ.

La Corte ha precisato inoltre che, a fronte di ciรฒ, โ€œlโ€™eventualitร  che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensiveโ€ non consente comunque di โ€œmutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuriaโ€.

Ingiuriose le espressioni disumanizzanti
Infine, possiamo citare la pronuncia numero 34145/2019, ove si legge che โ€œรˆ vero che la recente giurisprudenza di legittimitร  ha mostrato alcune โ€œapertureโ€ verso un linguaggio piรน diretto e โ€œdisinvoltoโ€, ma รจ altrettanto vero che talune espressioni presentano ex se carattere insultanteโ€. Per i giudici โ€œSono obiettivamente ingiuriose quelle espressioni con le quali si โ€œdisumanizzaโ€ la vittima, assimilandola a cose o animaliโ€œ.

Chi รจ vittima di diffamazione puรฒ denunciarlo alle autoritร 
Chi รจ vittima di una diffamazioneย tramite social networkย o ritiene di esserlo, quindi,ย puรฒ denunciare il comportamento scorretto presso le autoritร .

In particolare,ย occorreย recarsi presso la procura, i carabinieri, la polizia o in un altroย ufficio delle forze dellโ€™ordineย e sporgere querela, esponendo il fatto avvenuto, dotandosi diย documentazione idonea a provare lโ€™offesa, per evitare che le evidenza siano poi cancellate e risulti poi difficile provarne lโ€™esistenza.

Diffamazione sui social: rischio di multa o reclusione, lo dice la legge

LA DOCUMENTAZIONE IDONEA PER PROVARE L’OFFESA DI UNA DIFFAMAZIONE E’ LA COPIA AUTENTICA

Se vuoi depositare una denuncia ti occorre un documento probatorio con valore legale : richiedi la tua copia autentica pagina web [ click qui ]

Il nostro studio fornisce un servizio professionale di supporto e raccolta di prove informatiche con valore legale per effettuare una denuncia per diffamazione su siti internet o sui social network

Approfondisci : https://www.analisideirischinformatici.it/servizi/diffamazione-online