Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 52578/2017, non viene integrata la diffamazione nei confronti del lavoratore nel caso in cui il proprio superiore gerarchico si limiti – anche se con toni ritenuti “aspri” – a contestare il dipendente, in unica relazione alla sua condotta professionale, senza pertanto sfociare in una censura diretta alla persona, quale individuo.
La critica al dipendente, circostanziata sul suo aspetto professionale, non sfocia in diffamazione: ecco cosa ha chiarito la Cassazione.
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Il caso
Il caso all’attenzione della Suprema Corte nasce poiché un dipendente aveva contestato alla donna, sua superiora gerarchica, di aver offeso la propria reputazione all’interno di una lettera che era stata inviata al Ministero dei Beni culturali, quale comune datore di lavoro.
Nel documento inviato al Ministero, la donna aveva dichiarato che la parte civile aveva eluso, omesso e ostacolato ogni sua direttiva, e aveva altresì arrecato, con una vera e propria campagna denigratoria nei suoi confronti, un grave nocumento alla sua dignità personale e professionale, all’immagine dell’Istituto e agli interessi dei lavoratori. In aggiunta a tutto ciò, nello stesso documento la donna sottolineava come non si potesse transigere sulla lentezza e sulla negligenza della parte offesa ad adempiere ai suoi doveri lavorativi, al punto da giudicarla inadeguata a ricoprire incarichi di responsabilità.
La decisione degli Ermellini
In un quadro in cui ci si può ben riferire alla disciplina del Pubblico impiego, la Corte rammenta innanzitutto che
il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione, non consente di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano, più che all’azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica.
Chiarito ciò, appare evidente come per poter dirimere la questione sarà necessario accertare se l‘espressione pronunciata dal titolare di una posizione sovraordinata si sia limitata alla sola censura di una determinata condotta lavorativa o professionale del sottoposto, oppure se diventi un vero e proprio attacco personale all’individuo, che possa colpire la persona in quanto tale.
Ebbene, nella sentenza impugnata i giudici della corte territoriale avevano sottolineato come le contestazioni mosse non avessero censurano la persona in sé e per sé considerata, quanto invece la condotta professionale del dipendente. In altri termini, la lettera inviata al Ministero non aveva oltrepassato il limite della continenza, e non erano pertanto comparse valutazioni gratuite sulla persona o sulla condotta in generale della parte civile.
In altre parole ancora, la Corte Suprema è concorde nel ritenere che il contenuto della lettera si è limitato a valutare in maniera pur pesantemente negativa, e con toni aspri, la condotta lavorativa del ricorrente, lamentando nei confronti del dipendente uno scarso rendimento e un atteggiamento improntato a marcata ostilità nei confronti della stessa dirigente.
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Tra le altre considerazioni della Corte, anche l’evidenza secondo cui “non sarebbe persuasivo l’assunto del ricorrente secondo cui la Dirigente non avrebbe potuto inviare una nota negativa sul dipendente ai superiori, non essendo questa formalità prevista dalla legge che regola il rapporto di pubblico impiego. A prescindere dal rilievo che in questa sede si deve valutare non la correttezza amministrativa dell’operato della prevenuta (se dovesse o meno esercitare il potere disciplinare), ma la rilevanza penale delle espressioni contenute nella missiva incriminata” – conclude infatti la Corte – “va osservato che, a seguito dell’entrata in vigore del dlgs n. 165/2001, il rapporto di pubblico impiego è stato attratto nell’orbita civilistica – l’art. 2 comma 2 della legge citata prevede al comma 2 che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, e l’art. 63 che le eventuali controversie sono devolute alla cognizione del giudice ordinario – con la conseguenza anche il potere disciplinare del datore di lavoro pubblico ha assunto una connotazione più marcatamente di natura privatistica”.
Diffamazione, non è reato il capo che critica aspramente il dipendente