Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione a mezzo web vanno esaminate e contestate tutte le argomentazioni tecniche di parte relative alla mancata verifica dell’indirizzo IP di provenienza della frase diffamatoria evidenziate nei motivi di gravame. In caso contrario la motivazione della sentenza definitiva di condanna potrebbe risultare insufficiente per avere male utilizzato il criterio legale di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen, quanto alla convergenza, concordanza e precisione degli indizi posti a base della ritenuta responsabilità.
La quinta sez. penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5352/2018 ricorda come sia importante nel caso di reati commessi attraverso la rete esaminare con attenzione gli aspetti di natura tecnologica che costituiscono elemento fondamentale ai fini della configurazione e valutazione della prova.
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Nel caso di specie la ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi nei suoi confronti, per il reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, da liquidarsi separatamente, per aver offeso la reputazione del sindaco del paese di residenza, diffondendo attraverso il social network facebook, un messaggio diffamatorio.
Le contestazioni mosse dalla ricorrente si fondano sul fatto che la motivazione della sentenza della Corte territoriale non prende in considerazione il dato – rilevato con i motivi di appello – dell’omessa verifica da parte dell’accusa dell’indirizzo IP di provenienza (codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, all’atto della connessione da una data postazione dal servizio telefonico, onde individuare il titolare della linea) della frase diffamatoria, così come manca la prova fornita attraverso i cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessione. Infine nelle indagini svolte in origine dalla parte civile, l’indirizzo IP individuato, era risultato intestato a altro profilo facebook, sul quale scrivevano numerosi utenti.
La Suprema Corte ritiene fondate tali contestazioni in quanto effettivamente la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte territoriale, aveva ritenuto sussistente la responsabilità penale della ricorrente, considerando senz’altro riferibile ad essa la frase reputata offensiva, di cui all’imputazione, pur a fronte del mancato formale riscontro dell’indirizzo IP di provenienza, segnalato dalla difesa, sulla base di elementi indiziari indicati come concordanti e gravi.
Tale riferibilità, secondo il primo giudice, era desumibile dalla provenienza della frase da profilo facebook intestato all’imputata, mai disconosciuto, nonché dalla carica rivestita dall’imputata, all’epoca dei fatti sindacalista, visti i verosimili dissapori rispetto alla linea politica adottata dal sindaco, sfociati nelle dichiarazioni pubblicate sul forum, nonché dal contenuto dei commenti di altri utenti intervenuti nella discussione telematica. Altro argomento rilevante sostenuto dalla Corte territoriale era la mancanza di qualsiasi denuncia per furto di identità da parte di terzi sporta dall’imputata.
La Corte di Cassazione rileva che mancano nella motivazione importanti riscontri obiettivi poiché la stessa non si confronta con le specifiche lagnanze mosse dalla difesa, relative all’indicata intestazione dell’IP individuato in origine dalla parte civile, riferibile al profilo facebook registrato a nome di altro sindacalista.
Né la motivazione della Corte territoriale si confronta con l’argomento difensivo secondo il quale, a prescindere dal nickname utilizzato, l’accertamento dell’IP di provenienza del post può essere utile per verificare, quanto meno, il titolare della linea telefonica associata. Infine la motivazione del provvedimento impugnato non si confronta con l’argomento relativo alla dedotta carenza istruttoria circa la verifica tecnica di tempi e orari della connessione.
Di conseguenza la Suprema Corte conclude per l’annullamento della sentenza impugnata poiché la stessa non confrontandosi con tutte le argomentazioni antagoniste evidenziate nei motivi di gravame, ha optato per una motivazione insufficiente circa il prospettato dubbio relativo all’eventualità che terzi abbiano potuto utilizzare il nickname dell’imputata, mal utilizzando il criterio legale di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen, quanto alla convergenza, concordanza e precisione degli indizi posti a base della ritenuta responsabilità.
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Fonte : http://www.altalex.com/documents/news/2018/02/06/diffamazione-web-indirizzo-ip