Circolano sul web diversi articoli in merito alla diffamazione aggravata tramite facebook la cui lettura approssimativa del solo titolo, potrebbe scoraggiare le persone dall’idea di poter ottenere giustizia. Riferirsi, in caso di diffamazione a mezzo facebook, unicamente alla sentenza della Corte di Cassazione n.5352 del 5 febbraio 2018 ove i giudici hanno dichiarato che senza la mancata verifica da parte dell’Autorità giudiziaria dell’indirizzo IP dal quale è partita l’offesa non vi sarebbe condanna, è limitativo e fuorviante al tempo stesso. Visto che siamo in un ambito non solo legale ma anche tecnico, quindi parliamo di informatica legale, ci permettiamo di fare le nostre precisazioni.
Come primo elemento dobbiamo filtrare la dichiarazione “se manca l’indirizzo ip dell’imputato non vi è condanna” per riconfinarla da un valore che sembrerebbe assoluto in senso negativo ad uno più reale, ove non sarà possibile perseguire solo una bassissima percentuale di casi. L’assenza della determinazione di un IP certo ed individuabile, si verifica alla sola condizione di essere in presenza di un profilo finto ( segnaliamo il servizio di segnalazione e protezione dai profili falsi fakeisfaking.com [ click qui ] ), che ha avuto accesso a facebook sempre e soltanto tramite VPN o rete virtuale privata, tale per cui l’IP viene costantemente mascherato dal servizio utilizzato. Le condizioni di tale maestria dell’occultamento si devono inoltre accompagnare ad assenza di immagini nel profilo (anche da un’immagine infatti è possibile estrarre dei dati utili all’individuazione di un utente), assenza di condivisioni, assenza di amicizie, assenza di commenti, assenza di altri elementi identificativi o di valutazione che permettano di fare indagini investigative anche soltanto correlate tra gli amici del profilo, gli eventuali post pubblicati nel diario, i luoghi visitati e recensiti, i gruppi di appartenenza … Nella nostra esperienza vi assicuriamo, tuttavia, che nella maggioranza dei casi anche chi utilizza VPN per mascherare i suoi accessi, è comunque un utente non così esperto ed almeno una volta avrà commesso un errore e sarà entrato nel social, nel nostro caso facebook, in modo non anonimo, fosse anche per la connessione automatica che viene fatta dal suo dispositivo mobile a sua insaputa, come avviene con la app di facebook che ricerca costantemente le notifiche per nuovi avvisi di attività dell’account o dal browser avviato prima della connessione protetta. Un unico errore e le forze dell’ordine potranno identificarlo !
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Oltre all’indirizzo Ip, in fase di valutazione delle prove, vi sono molti altri elementi che verranno valutati dal giudice in una causa di diffamazione. Scopriamo insieme quali :
- indirizzo IP e file di log contenenti gli orari della connessione (ottenibile tramite denuncia alla polizia postale, meglio se presentando una copia autentica del post o del commento facebook con una valida motivazione. Per non perdere il proprio tempo e farlo perdere alle forze dell’ordine vi consigliamo di valutare bene se vi sono elementi chiari che indicano si tratti di diffamazione. Potete contattarci gratuitamente per una verifica o leggere ulteriori informazioni sul nostro sito : scopri i requisiti del reato di diffamazione con un click qui – leggi gli esempi di frasi sanzionabili sul web con un click qui … );
- la consegna dell’id del profilo facebook con valore probatorio ( consegna che avviene con la nostra copia autentica e che deve essere determinato subito ed autenticato come prova con valore legale [ click qui per copia autentica di un profilo facebook ]. Se fosse già partita la querela e l’autore del commento o di un post diffamatorio dovesse cancellarsi da facebook o disattivare il suo account momentaneamente o dovesse togliere il post o commento stessi, le prove conferite ed allegate tramite semplice screenshot non avrebbero alcun valore e la vostra azione legale perderebbe di efficacia subito );
- la modalità di produzione delle prove del contenuto diffamatorio ( testo o immagini o video ) con valore legale grazie ad una copia autentica pagina web [ click qui ] ;
- la presenza nel profilo del diffamatore di foto personali o di un nome e cognome piuttosto che un nickname non identificativo ;
- la natura dell’argomento ed il rispetto dei requisiti richiesti dal reato di diffamazione ;
- il momento e la circostanza temporale.
Per chi non conoscesse ancora cosa è un indirizzo IP, l’indirizzo IP, se non viene mascherato da una VPN consente di risalire con certezza al dispositivo o al PC (collegato alla rete informatica) utilizzato per pubblicare le dichiarazioni diffamatorie. Vi tranquillizziamo subito sul fatto che nessun social network sbandiera pubblicamente l’indirizzo IP di un suo iscritto. Nessun utente infatti è in grado di conoscere l’indirizzo IP di chi ha già scritto un commento o un post. Esistono è vero, sistemi di tracciamento per identificare l’IP di un profilo, ma solo successivi all’atto diffamatorio [ se interessati a questo argomento potete leggere il nostro articolo “Scopri come ottenere l’indirizzo IP di chi ha scritto un post su facebook” click qui ]. La polizia postale è la sola ad avere facoltà di ottenere dai social network i file di log o di accesso appartenenti al profilo autore del reato ed ottenere così gli indirizzi IP … ed abbiamo visto prima come sia importante la modalità di presentazione della querela, in particolare se siamo stati vittima di diffamazione da parte di un profilo anonimo (senza l’indirizzo IP non si potrà ottenere il massimo grado di certezza possibile in merito all’attribuzione della responsabilità penale, potendosi difatti ipotizzare un utilizzo abusivo del nickname dell’account Facebook come ci dice la Cass. Pen. sez. V, 22/11/2017, n. 5352). Se poi non vengono forniti elementi con valore probatorio come la copia autentica della pagina del post o del commento [ click qui ] unitamente al codice univoco del profilo facebook autore della diffamazione ( elementi che l’autore del reato potrebbe eliminare dal web in ogni momento, da qui la necessità di una copia autentica veloce ) allora difficilmente potremo sperare di identificare il colpevole e la nostra richiesta verrà respinta per assenza di prove.
Tornando quindi alla domanda in incipit che è anche il titolo di questo articolo “non vi è condanna per diffamazione senza indirizzo IP?” è doveroso completare la frase aggiungendo questa conclusione : “non vi è condanna se le prove non vengono raccolte e presentate con valore probatorio o se l’autore della diffamazione si è tutelato in modo perfetto tramite sistemi di anonimizzazione”.
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