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Dal Garante per la privacy le prime indicazioni sulla scelta del Responsabile della protezione dei dati

Non saranno necessari attestati formali nรฉ lโ€™iscrizione a un albo per ricoprire lโ€™incarico diย Responsabile della protezione dei dati personaliย ย (Rpd; Data Protection officer, Dpo, in inglese) ma una conoscenza approfondita della normativa, dei procedimenti e della prassi in tema di privacy, oltre alla conoscenza delle eventuali norme specifiche di settore. Come nel caso della salute e della sanitร , uno degli ambiti caratterizzati dalla presenza di dati sensibili e per questo interessati dallโ€™obbligo di individuare la figura previsto dal nuovoย regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (regolamento Ue n.2016/679), che sostituisce il precedente regolamento generale sulla protezione dei dati (direttiva 95/46/CE).

Sono contenute in una nota dellโ€™Ufficio delย Garanteย per la privacy, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di unโ€™azienda ospedaliera, questeย prime indicazioniย sulla scelta del Rpd, che entro maggio 2018, quando il regolamento diventerร  obbligatorio nel paesi dellโ€™Unione, tutti gli enti pubblici e gli altri soggetti individuati dalle nuove norme europee dovranno designare.

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Il Responsabile della protezione dei dati, nella costruzione del nuovo regolamento, รจ fondamentale perchรฉ in concreto si produca il cambiamento di approccio richiesto alla amministrazioni pubbliche dal nuovo regolamento con lโ€™introduzione del โ€œprincipio di responsabilizzazioneโ€ oย accountabilityย (articolo 5, comma 2), che pone in capo ai titolari del trattamento il compito di assicurare, e comprovare, il rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali.

Tra i suoi compiti il Rpd, che riferisce direttamente al vertice dellโ€™organizzazione, funge da interfaccia tra questa e il Garante e i soggetti portatori di interessi, e deve essere dotato di adeguate risorse sia strumentali che finanziarie, ci sono: la sorveglianza sullโ€™applicazione del regolamento, il supporto al titolare del trattamento dei dati, che del trattamento rimane responsabile, lโ€™informazione/sensibilizzazione, aspetto non meno importante, sulle regole per il corretto trattamento dei dati personali.

Sul responsabile โ€“ contesto, nomina, compiti, posizione nellโ€™organizzazione โ€“ esistono giร  delleย Linee guidaadottate in via definitiva ad aprile scorso, con le indicazioni essenziali.

Ulteriori indicazioni verranno dal Garante, che sulla figura del Rpd e sulle altre novitร  introdotte dal regolamento ha avviato un ciclo di incontri con i soggetti interessati, in relazione alle esigenze di chiarimento/approfondimento che emergeranno anche in fase di prima applicazione.

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