Eโ stato approvato in via definitiva dalย Parlamento Europeo il regolamento sul geoblocking. Ora si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Europea da cui decorreranno iย nove mesi previsti per lโentrata in vigore, che presumibilmente avverrร entro il 2018.
I consumatori che effettuano acquisti on line, grazie allo stop del geoblocking, potranno effettuare operazioni di acquisto piรน agevolmente. Lo stabilisce un regolamento UE
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Il nuovo regolamento, presentato nellโambito del mercato unico digitale, ha come obiettivo quello di dareย fine al geoblocking ingiustificato, che si sostanzia in restrizioni di diverso tipo che i siti di e-commerce applicano in base alla nazionalitร , al luogo di residenza o di connessione dellโutente. Eliminandolo viene consentito ai consumatori di poter acquistare, effettuare prenotazioni alberghiere, noleggiare auto e quantโaltro senza alcuna limitazione geografica e senza essere reindirizzati automaticamente verso un altro sito web a causa della loro nazionalitร .
Stando ai dati messi in luce da unโindagine sul “mystery shopping” condotta dalla Commissione, il 63% dei siti web non consente agli acquirenti di acquistare da un altro Paese UE. Il geoblocking risulta piรน elevato nel settore degli elettrodomestici con lโ86%, mentre per quanto riguarda i servizi di prenotazioni online di eventi nel tempo libero, come ad esempio i biglietti di eventi sportivi, si assesta al 40%.
Cosa prevede il nuovo regolamento
Le nuove norme approvate con 557 voti favorevoli, 89 contrari e 33 astensioniย vieteranno il “geoblocking” degli acquirenti che navigano su siti web di un altro Paeseย dell’UE. Verrร consentito a tutti i cittadini UE di scegliere in quali siti acquistare beni o servizi, senza essere bloccati o reindirizzati automaticamente verso un altro sito web a causa della loro nazionalitร , del luogo di residenza o dellโubicazione temporanea.
Il re-indirizzo automatico รจ uno dei tanti modi in cui si manifestano i blocchi geografici, impedendo ai consumatori di scegliere i negozi online che preferiscono. Ad esempio, una persona in Italia vuole comprare un capo di abbigliamento su un sito francese e, dopo aver scelto taglie e colore, clicca su โProcedi allโacquistoโ. A quel punto sullo schermo appare il messaggio โla stiamo reindirizzando sulla pagina italiana del sitoโ e automaticamente appare la versione italiana del sito, in cui lโarticolo scelto perรฒ non รจ disponibile.
O addirittura, vi sono alcuni siti di e-commerce che non accettano modalitร di pagamento (ad esempio carte di credito) di un altro paese europeo, oppure, nei siti in cui esiste la registrazione, lโutente non riesce a registrarsi se ha un indirizzo in un altro paese UE.
I commercianti avranno il compito di trattare i consumatori tutti allo stesso modo, consentendo l’accesso agli stessi prezzi o alle stesse condizioni di vendita. Trattamento che deve essere garantito soprattutto quando procedono allโacquisto di:
โข beni fisici, che possono o essere spediti nel proprio Stato membro o ritirati in un luogo concordato da entrambe le parti, alle stesse condizioni di consegna offerte agli acquirenti locali;
โข servizi elettronici non protetti da copyright quali cloud, firewall, memorizzazione di dati, hosting di siti web
โข servizi forniti nei locali commerciali o in un luogo fisico in cui opera il commerciante (soggiorni in hotel, noleggio auto, biglietti per eventi sportivi, festival musicali o per i parcheggi).
Esclusi contenuti protetti da copyright
Almeno per ora, rimangono esclusi i contenuti digitali protetti da copyright, come i libri elettronici, la musica o i giochi online. Viene data perรฒ la possibilitร di poter inserire allโinterno della predetta disciplina anche i citati contenuti digitali. Infatti, i deputati, attraverso lโinserimento di una โclausola di revisioneโ, hanno imposto alla Commissione europea di valutare entro due anni se il divieto di geoblocking debba essere esteso anche a tali contenuti.
La Commissione avrร il compito di valutare attentamente l’attuazione del regolamento e il suo contribuito all’efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, terrร conto delle crescenti aspettative dei consumatori, in particolare di coloro che non hanno accesso ai servizi protetti dal diritto d’autore. Eseguirร , inoltre, un’analisi sostanziale della fattibilitร e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche all’ambito di applicazione del regolamento.
Esclusi dal campo di applicazione, per il momento, ancheย servizi audiovisivi e di trasporto.
Sintesi del nuovo regolamento
Dunque, il nuovo regolamento relativo agli acquisti on line puรฒ essere cosรฌ sintetizzato:
โข i commercianti dovranno trattare gli acquirenti di altri paesi come quelli locali, garantendo accesso agli stessi prezzi;
โข i consumatori potranno fare acquisti online su qualsiasi sito nell’UE, senza essere automaticamente bloccati o reindirizzati.
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24691-e-commerce-senza-confini-stop-al-geoblocking.html