Cassazione: senza indirizzo Ip niente diffamazione su Facebook
Per gli Ermellini vanno risolti i dubbi circa l’indirizzo IP da cui proviene il messaggio diffamatorio sui social per far scattare la condanna per diffamazione
di Lucia Izzoย – Non puรฒ scattare la condanna perย diffamazioneย seย non รจ accertato l’indirizzo IP da cui proviene il messaggioย che offende la reputazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione penale, nellaย sentenza n. 5352/2018ย (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una donna, condannata per il reato di cuiย all’art. 595, comma 3, delย codice penale.
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L’imputata, era ritenuta colpevole di averย offeso la reputazione di un Sindaco, diffondendo un messaggio diffamatorio attraverso il social network Facebook. In Cassazione, tuttavia, la signora sostiene che la motivazione del giudiceย a quoย sia illogica e abbiaย violato i criteri legali di valutazione della prova.
In particolare, la signora contesta la Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto a lei riferibile il messaggio in quantoย proveniente da un profilo riportante suo nome e cognomeย (quindi ritenuto lei appartenente) e in base all’argomento di discussione delย forum su cui era stato postato, riguardante pretese dei lavoratori del Comune, ritenute di interesse della donna che, all’epoca dei fatti, svolgeva attivitร di sindacalista.
In realtร , l’imputata ritiene che gli indizi non convergano in quanto, non solo, non รจ stato identificatoย l’indirizzo IP di provenienza del post, ma la stessa non conosceva la persona del sindaco e mai aveva avuto contatti con il predetto; ancora, la signora evidenzia ilย diverso ambitoย di interesse dell’attivitร sindacaleย da lei svolta (nel settore dei lavoratori chimici, elettronici e tessili) rispetto ai lavoratori di cui al forum, appartenenti alla categoria dei lavoratori cd. socialmente utili del comune.
In particolare, la ricorrente sottolinea il dato, giร rilevato con i motivi d’appello,ย dell’omessa verifica da parteย dell’accusa dell’indirizzo IP di provenienzaย (codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, all’atto della connessione da una data postazione dal servizio telefonico, onde individuare il titolare della linea) della frase diffamatoria, cosรฌ come la mancanza di una prova fornita attraverso iย cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessione. Infine, rappresenta la difesa, nelle indagini svolte in origine dalla parte civile, l’indirizzo IP individuato, era risultatoย intestato al profilo Facebook di un altro sindacalista, sul quale scrivevano numerosi utenti.
Diffamazione: va accertato l’IP di provenienza del messaggio diffamatorio
Per la Cassazione il ricorso รจ fondato: la motivazione della sentenza di appello, infatti, non si confronta con le specifiche lagnanze mosse dalla difesa, relativeย all’indicataย intestazione dell’IP individuatoย in origine dalla parte civile, riferibile al profilo Facebook registrato a nome dell’altro sindacalista, forum sulla cui bacheca virtuale, secondo la ricorrente,ย intervenivano numerosi utenti che ben avrebbero potuto utilizzare il suo nickname.
Ancora, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con l’argomento difensivo secondo il quale, a prescindere dal nickname utilizzato, l’accertamento dell’IP di provenienza del postย puรฒ essere utile per verificare, quanto meno, ilย titolare della linea telefonica associata.
Neppure il provvedimento impugnato risponde sulla dedotta carenza istruttoria circa laย verifica tecnica diย tempi e orari della connessione, in quanto l’imputata ha contestato la paternitร del post in ogni grado del giudizio di merito, e sulla rilevata diversitร tra i settori operativi della donna rispetto a quelli della categoria dei lavoratori cd. socialmente utili ai quali ineriva la discussione del forum.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, stante l’insufficiente motivazione circa il prospettato dubbio relativoย all’eventualitร che terzi abbiano potuto utilizzare il nickname dell’imputataย per inviare il messaggio sul forum di discussione e il mancato rispetto del criterio legale di valutazione ex art. 192, comma 2, c.p.p. quanto alla convergenza, concordanza e precisione degli indizi posti a base della ritenuta responsabilitร .
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Cass., V pen. n. 5352/2018
https://www.studiocataldi.it/articoli/29108-cassazione-senza-indirizzo-ip-niente-diffamazione-su-facebook.asp