Commercio elettronico e leggi

Aspetti legali degli E-commerce: Condizioni di Vendita, Termini del Servizio, Info obbligatorie

In questo articolo vediamo cosa dice la normativa riguardante il commercio elettronico. Che informazioni deve contenere lโ€™e-commerce, che meccanismi deve implementare, quali sono gli obblighi di legge.

 

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Attenzione: questo articolo รจ stato scritto con il solo scopo di evidenziare che lโ€™apertura di unโ€™e-commerce ha delle ripercussioni su vari aspetti tra cui quello fiscale, legale e tecnico. Noi siamo una Web Agency e quindi ci possiamo occupare degli aspetti tecnici, ma per quanto riguarda gli aspetti legali e fiscali bisogna rivolgersi ad un legale o ad un commercialista. Di conseguenza non ci assumiamo nessuna responsabilitร  circa la correttezza o la completezza delle informazioni qui riportate. Inoltre questo articolo รจ stato scritto ad inizio 2017 e in questo istante potrebbe contenere informazioni non piรน aggiornate. Se invece stai cercando una web agency per realizzare il tuo e-commerce puoiย chiederci un preventivo.

Le principali norme che regolano gli aspetti legali di un e-commerce sono:

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
nel caso di vendita a consumatori (B2C) anche ilย Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 โ€œCodice del consumoโ€;
art. 1321 e seguenti del codice civile;
Legge 11 dicembre 1985, n. 765;
La lettura di tali norme รจ piรน facile di quello che si potrebbe immaginare, si consiglia quindi di darne una letta e rivolgersi ad un legale per eventuali dubbi.

Di seguito riportiamo solo alcuni spunti contenuti in tali norme.

Clausole e Condizioni Generali del Contratto di Vendita
Un primo decreto dove il legislatore รจ intervenuto nella tematica degli e-commerce รจ ilย Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Vediamo di seguito gli articoli piรน interessanti.

Art. 7 Informazioni generali obbligatorie (D.lgs. n. 70/2003)
Impone di rendere facilmente accessibili e sempre disponibili sul sito dellโ€™e-commerce le informazioni sullโ€™attivitร  che si cela dietro lโ€™e-commerce e quindi richiede di riportare:

il nome, la denominazione o la ragione sociale;
il domicilio o la sede legale;
i contatti e lโ€™indirizzo di posta elettronica dellโ€™azienda;
il numero di iscrizione al repertorio delle attivitร  economiche, REA, o al registro delle imprese;
il numero della partita IVA;
lโ€™indicazione chiara e inequivocabile dei prezzi evidenziando se comprendono le imposte e i costi di consegna e/o altri elementi aggiuntivi da specificare;
lโ€™indicazione delle attivitร  consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora unโ€™attivitร  sia soggetta ad autorizzazione o lโ€™oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza dโ€™uso;
Inoltre sono richiesti altri dati aggiuntivi per le attivitร  soggette a concessione e per le professioni regolamentate. Si rimanda alla legge per maggiori dettagli.

Per rendere le clausole del contratto di vendita efficaci il gestore dellโ€™e-commerce puรฒ ad esempio riportarle in una pagina a sรฉ stante richiamata in calce alle varie pagine del sito con un link e nelle form di iscrizione/sottomissione dellโ€™ordine. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Nel caso in cui lโ€™acquirente sia un consumatore le cose si complicano perchรฉ entra in gioco ilย Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 โ€œCodice del consumoโ€.

Art. 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (D.lgs. n. 206/2005)
Particolarmente interessante lโ€™art. 49 del Codice del Consumo che richiede di riportare, oltre ai dati dellโ€™art. 7 anche:

le caratteristiche principali dei beni o servizi;
lโ€™indirizzo geografico, il numero di telefono, di fax (se disponibile) e lโ€™indirizzo e-mail dellโ€™azienda;
prezzi comprensivi di imposte e tasse e spedizioni o eventualmente come calcolarle e tutti i costi a cui lโ€™acquirente puรฒ essere soggetto;
le modalitร  di pagamento (es. carta di credito, bonifico, ecc. Solo nel caso del contrassegno รจ possibile far pagare il costo del servizio di pagamento), consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi (al piรน tardi entro 30 giorni. vedi art. 61 Codice del consumo) e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
diritto di recesso o meno, come esercitarlo, eventuali costi per la restituzione;
un promemoria dellโ€™esistenza della garanzia legale di conformitร  per i beni;
lโ€™eventuale assistenza post vendita e le garanzie commerciali;
la durata del contratto e le condizioni per recedere;
se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore;
se applicabili, lโ€™esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie in capo allโ€™acquirente;
se applicabile, la funzionalitร  del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
qualsiasi interoperabilitร  pertinente del contenuto digitale con lโ€™hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puรฒ ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
se applicabile, la possibilitร  di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista รจ soggetto e le condizioni per avervi accesso.
Oltre a tale articolo vanno letti e compresi anche gli articoli seguenti il 49, dal 50 al 59 relativi aย Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Clausole vessatorie
Alcune clausole se non approvate specificamente per iscritto vengono ritenute nulle. Tali clausole sono leย clausole vessatorie. Si considerano vessatorie le clausole che malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Inoltre sono vessatorie anche tutte le clausole che prevedono limitazioni alla responsabilitร , la facoltร  di recedere dal contratto e sospendere lโ€™esecuzione, ecc.

Per approfondimenti si rimanda agli articoli 33, 34 e 36 del D.lgs n. 206/2005 e alle disposizioni previste nellโ€™art. 1341 del codice civile.

On-line quando ci sono clausole vessatorie si tende a richiamarle con un testo del tipo โ€œsi approvano esplicitamente i punti 1,2,3,ecc.โ€ con un tasto โ€œapprovaโ€ che funge da โ€œapprovazione per iscrittoโ€. Al momento non รจ stato chiarito se ciรฒ basti.

Informativa sulla Privacy
Dato che per interagire con un e-commerce รจ necessario fornire dei dati personali va presa in considerazione anche ilย Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

I principali articoli sono:

Art. 3 Principio di necessitร  nel trattamento dei dati;
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art. 11 Modalitร  del trattamento e requisiti dei dati;
Art. 13 Informativa;
Art. 23 Consenso;
Come redigere lโ€™informativa sulla privacy รจ ben documentato sulย sito del garante.

Legge sui Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dallโ€™utente inviano al suo browser (Google Chrome, Internet Explorer, ecc.), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.

A seconda di come il sito utilizza questi cookie vanno effettuate una o piรน delle seguenti azioni:

segnalare lโ€™uso dei cookie nellโ€™informativa sulla privacy;
inserire un banner per richiedere il consenso allโ€™uso dei cookie ai visitatori;
notificare lโ€™uso al garante;
Il garante della privacy ha creato la guidaย Cookie e privacy: istruzioni per lโ€™usoย per spiegare caso per caso cosa bisogna fare.

Da tener presente che ad installare i cookie sono tipicamente oltre al sito stesso anche servizi esterni veicolati dal sito come ad esempio Google Maps, i pulsanti social di facebook, twitter e degli altri social network, i video di youtube, ecc.

I cookie installati dal sito sono i cosรฌ detti cookie di prima parte, mentre quelli installati da servizi esterni veicolati allโ€™interno del sito sono cookie di terze parti.

Link ODR
In breve va aggiunto al proprio e-commerce un link alla piattaforma ODR in modo da informare lโ€™utente del sito che puรฒ avvalersi di tale piattaforma per la risoluzione delle controversie. Inoltre va riportata questa possibilitร  nella pagina dei termini e condizioni del sito e-commerce. La stessa cosa va fatta anche per le offerte inviate via e-mail.

Questa disposizione รจ contenuta nellโ€™art. 14 del Regolamento 524/2013/EU.

Il link alla piattaforma ODR da inserire รจย https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Sul sito delย Ministero dello sviluppo economicoย รจ riportato in sintesi cosa fare e anche unโ€™infografica e dei banner da usare per il link.

Informazioni dirette alla conclusione del contratto
Lโ€™Art. 12 del giร  menzionato D.lgs. n. 70/2003 stabilisce che lโ€™e-commerce deve fornire altre informazioni in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dellโ€™inoltro dellโ€™ordine da parte del cliente.

le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
il modo in cui il contratto concluso sarร  archiviato e le relative modalitร  di accesso;
i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare lโ€™ordine al prestatore;
gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre allโ€™italiano;
lโ€™indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Tutto ciรฒ si traduce nel riepilogo ben dettagliato nella fase di check-out dellโ€™ordine:

dei dati di fatturazione del cliente;
dei dati di spedizione del cliente;
del riepilogo dei beni con lโ€™indicazione della quantitร  e del prezzo comprensivo di spese di spedizione e imposte;
i dati dellโ€™azienda che vende tramite e-commerce;
il link alle condizioni di vendita con pulsante โ€œaccettaโ€;
link ODR;
le lingue a disposizione per concludere lโ€™ordine oltre allโ€™italiano;
come correggere eventuali errori (es. scrivere una e-mail allโ€™indirizzo โ€ฆ);
come il cliente potrร  accedere al contratto concluso e come questo sarร  archiviato. Es. il contratto viene conservato sul server dellโ€™azienda e puรฒ essere stampato e archiviato dal cliente.
come procedere alla conclusione del contratto;
lโ€™indicazione chiara che รจ un โ€œordine con obbligo di pagareโ€ e tutto ciรฒ che รจ previsto nellโ€™art. 51 D.lgs 6 settembre 2005, n. 206.
Una volta concluso il contratto (cioรจ quando il cliente ha inviato lโ€™ordine) lโ€™e-commerce deve spedire una ricevuta dellโ€™ordine al cliente. La ricevuta di fatto deve contenere le stesse informazioni riportate in precedenza. Per i dettagli si veda lโ€™Art. 13 del D.lgs. n. 70/2003.

Comunicazioni commerciali via e-mail
Oltre agli articoli descritti sono anche interessanti i seguenti che stabiliscono le informazioni da riportare nelle comunicazioni commerciali ad esempio via e-mail. Si rimanda direttamente al D.lgs. n. 70/2003 per i dettagli:

Art. 8 Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale: spiega cosa deve essere inserito nelle e-mail o informazioni commerciali inviate;
Art. 9 Comunicazione commerciale non sollecitata;
Art. 10 Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate.
Diritto di recesso
Per quanto riguarda il diritto di recesso si rimanda al Codice del Consumo (e quindi si applica nei casi di B2C). La parte piรน interessante riguarda il fatto che il consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni da quando riceve il bene o dal giorno della conclusione del contratto per i servizi. Questo termine viene prolungato di ulteriori 12 mesi se il sito e-commerce non ha provveduto ad informare il cliente di questa possibilitร .

Ci sono poi delle esclusioni dal diritto di recesso (vedi art. dal 56 al 59 del Codice del Consumo) come ad esempio la fornitura di beni digitali (es. e-book, mp3, app, ecc.).

Attenzione: questo articolo รจ stato scritto con il solo scopo di evidenziare che lโ€™apertura di unโ€™e-commerce ha delle ripercussioni su vari aspetti tra cui quello fiscale, legale e tecnico. Noi siamo una Web Agency e quindi ci possiamo occupare degli aspetti tecnici, ma per quanto riguarda gli aspetti legali e fiscali bisogna rivolgersi ad un legale o ad un commercialista. Di conseguenza non ci assumiamo nessuna responsabilitร  circa la correttezza o la completezza delle informazioni qui riportate. Inoltre questo articolo รจ stato scritto ad inizio 2017 e in questo istante potrebbe contenere informazioni non piรน aggiornate. Se invece stai cercando una web agency per realizzare il tuo e-commerce puoiย chiederci un preventivo.

Aspetti legali degli E-commerce: Condizioni di Vendita, Termini del Servizio, Info obbligatorie