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Il genitore deve controllare il figlio che usa WhatsApp? Si, e lo stabilisce una sentenza del tribunale

Il genitore deve controllare il figlio che usa WhatsApp? Si, e lo stabilisce una sentenza del tribunale
Scritto da gestore

Torniamo a parlare di tecnologia e bambini in questo breve articolo che riguarda l’utilizzo di whatsapp da parte dei ragazzi. Per chi non avesse ancora letto il nostro articolo “Come parlare di tecnologia ai bambini ? Come evitare forme di dipendenza ? puรฒ approfondire con un [click qui ]”.

In una recente sentenza il Tribunale di Caltanisetta stabilisce che i minori, in quanto soggetti per i quali รจ ancora in corso il processo di formazione, vanno messi in guardia dai pericoli della rete. Lโ€™educazione deve impedire che i ragazzi provochino danni a sรฉ o a terzi, non solo tramite whatsapp ma attraverso tutti i mezzi di comunicazione digitale.

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Il genitore quindi รจ tenuto a controllare il cellulare del figlio e se non lo fa, ed il figlio commette atti illeciti, puรฒ essere ritenuto responsabile ( una responsabilitร  tuttavia non penale ma civile, quindi risarcitoria ).

Altro articolo utile di cui consigliamo la lettura : DIVIETI SU WHATSAPP : I 15 REATI CHE DOVRESTI CONOSCERE โ€“ CONSEGUENZE E SANZIONI PER CHI INFRANGE LA LEGGE ITALIANA ED EUROPEA ( click qui )

Ma leggiamo ora una parte della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, sentenza 8 ottobre 2019:

Per quanto concerne lโ€™uso anomalo da parte del minore di strumenti di comunicazione telematica si deve anzitutto dare atto che oggi รจ sempre piรน frequente l’utilizzo da parte dei minori di internet e in generale degli strumenti di comunicazione telematica, al fine di acquisire notizie e di esprimere le proprie opinioni; i pericoli per gli stessi minori derivanti dallโ€™anomalo utilizzo dei suddetti mezzi pone la necessitร  di una adeguata formazione di questi ultimi allโ€™utilizzo della rete telematica;

senza dubbio lโ€™impiego di tali mezzi consente lโ€™esercizio di un diritto di libertร , ossia del diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee: in particolare il diritto allโ€™informazione e alla comunicazione, riconducibile alla libertร  di espressione ai sensi del primo comma dellโ€™art. 10 della Convenzione di Roma del 1950, costituisce un interesse fondamentale della persona umana; la libertร  di espressione, al livello sovranazionale, รจ altresรฌ tutelata dallโ€™art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dellโ€™Unione Europea del 7 dicembre del 2000; nella Costituzione la libertร  di
comunicazione trova poi garanzia e riconoscimento nellโ€™art. 21 che sancisce il diritto di ogni persona di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione;

il suddetto diritto trova tuttavia un limite nella tutela della dignitร  della persona specie se minore di etร : i minori sono infatti soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto unโ€™adeguata maturitร  ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione; a questo proposito la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069) ha affermato la necessitร  di tutela del minore nellโ€™ambito del mondo della comunicazione, facendo riferimento in particolare allโ€™art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla sua corrispondenza o al suo domicilio; รจ altresรฌ riconosciuto il diritto del minore a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore; lโ€™art. 3 della medesima Convenzione prevede che in ogni procedimento davanti al giudice che coinvolga un minore, lโ€™interesse superiore di questโ€™ultimo deve essere senzโ€™altro considerato preminente. Tale preminenza ha quindi luogo anche nel giudizio di bilanciamento con eventuali e diversi valori costituzionali, quali il diritto allโ€™informazione e la libertร  di espressione degli altri individui; inoltre, รจ bene anche ricordare che lโ€™art. 17 della Convenzione
di New York sui diritti del fanciullo attribuisce agli Stati parti il dovere di riconoscere lโ€™importanza della funzione esercitata dai mass-media, in quanto mezzi idonei a garantire una sana crescita e una corretta formazione del minore stesso;

i pericoli ai quali il minore รจ esposto nell’uso della rete telematica rendono quindi necessaria una tutela degli stessi, indipendentemente poi dalle competenze digitali da loro maturate; รจ bene porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilitร  genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione allโ€™utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere unโ€™attivitร  vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; lโ€™educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell’abuso di internet da parte di terzi.

Lโ€™educazione deve essere, inoltre, finalizzata aย  evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sรฉ stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che lโ€™anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignitร  cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, puรฒ essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori;

i genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un’educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell’attivitร  di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore; riguardo allโ€™uso della rete telematica lโ€™adempimento del dovere di vigilanza dei genitori รจ, inoltre, strettamente connesso all’estrema pericolositร  di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti;

al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell’accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori (cfr. Trib. Teramo,16 gennaio 2012, ove si affronta la questione relativa alla responsabilitร  civile dei genitori ai sensi dellโ€™art. 2048 c.c. nellโ€™ipotesi di danno cagionato dal minore attraverso Facebook)

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Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano