Rischio di multa per chi offende sui social: diffamazione aggravata per mezzo di pubblicitร . Multe da 516 euro e reclusione fino a tre anni, lo dice la legge
Offese sui social, rischio di multe per reato aggravato di diffamazione
Chi offende sui socialย rischiaย adesso di incorrere inย reato di diffamazione, con ripercussioni piรน ingenti di quelle causate dalle offese a parole eย pari a diffamazione per mezzo pubblicitario.
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ร cosรฌ, oramai laย valenza pubblica di facebookย e delle proprie bacheche, rischia di far incorrere i diffamatori inย multe o reclusione fino a tre anni. Secondoย lโarticolo 595, se lโoffesa รจ recata a mezzo stampa, o con altro mezzo pubblicitario con atto pubblico, la pena รจ laย reclusione da sei mesi a tre anni oppure una multa non inferiore a 516 euro.
Offendere su facebook รจ diffamazione aggravata per uso di un mezzo di pubblicitร
A tale proposito, si pensi, ad esempio, a quanto affermato nellaย sentenza numero 50/2017, ove si legge che โla diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso lโuso di una bacheca โfacebookโย integra unโipotesi di diffamazione aggravataย ai sensi dellโart. 595 terzo comma cod. pen., poichรฉ trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di personeโ
Inoltre, โlโaggravante dellโuso di un mezzo di pubblicitร , nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nellโidoneitร del mezzo utilizzato di coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando โ e aggravando โ in tal modo la capacitร diffusiva del messaggioย lesivo della reputazione della persona offesa,ย come si verifica ordinariamente attraverso leย bacheche dei social network, destinate per comune esperienzaย ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di personeโ.
Nella sentenza, ciรฒ avverrebbe โsecondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che รจ quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre piรน esteso, attratte dal relativo effetto socializzanteโ.
Facebook raggiunge un numero molto elevato di persone
Interessante รจ, poi, la sentenza numero 40083/2018, nella quale la Corte, dopo aver ribadito che โla diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso lโuso di una bacheca โfacebookโ integra unโipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dellโart. 595, comma terzo, cod. pen., poichรฉ trattasi di condotta potenzialmenteย capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di personeโ.
La Corte ha precisato inoltre che, a fronte di ciรฒ, โlโeventualitร che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensiveโ non consente comunque di โmutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuriaโ.
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Ingiuriose le espressioni disumanizzanti
Infine, possiamo citare la pronuncia numero 34145/2019, ove si legge che โร vero che la recente giurisprudenza di legittimitร ha mostrato alcune โapertureโ verso un linguaggio piรน diretto e โdisinvoltoโ, ma รจ altrettanto vero che talune espressioni presentano ex se carattere insultanteโ. Per i giudici โSono obiettivamente ingiuriose quelle espressioni con le quali si โdisumanizzaโ la vittima, assimilandola a cose o animaliโ.
Chi รจ vittima di diffamazione puรฒ denunciarlo alle autoritร
Chi รจ vittima di una diffamazioneย tramite social networkย o ritiene di esserlo, quindi,ย puรฒ denunciare il comportamento scorretto presso le autoritร .
In particolare,ย occorreย recarsi presso la procura, i carabinieri, la polizia o in un altroย ufficio delle forze dellโordineย e sporgere querela, esponendo il fatto avvenuto, dotandosi diย documentazione idonea a provare lโoffesa, per evitare che le evidenza siano poi cancellate e risulti poi difficile provarne lโesistenza.
Diffamazione sui social: rischio di multa o reclusione, lo dice la legge
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