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Email diffamatoria in cc integra la diffamazione aggravata: la pronuncia della Cassazione

Per la Corte di Cassazione inviare email diffamatorie in copia conoscenza integra il reato di diffamazione aggravata. Infatti si tratta di un mezzo ad elevata capacitร  diffusiva.

Laย Corte di Cassazioneย ha stabilito che lโ€™invio diย messaggi di posta elettronicaa contenuto diffamatorio o ingiurioso integra la fattispecie aggravante del reato di diffamazione se lโ€™email รจ inviata a piรน personeย in copia conoscenza.

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La decisione in questione รจ stata sostenuta piรน volte dagli ermellini, sia in una sentenza di metร  gennaio del 2018 che in unโ€™altra a luglio dello stesso anno (Cassazione, 34484/18) che contraddicono lโ€™orientamento dei tribunali di Milano e di Chieti.

Dunque, secondo la Corte di Cassazione, lโ€™invio multiplo di email rispetta i requisiti della diffamazione aggravata perchรฉ destinata ad un elevato numero di utenti, concordemente a quanto previsto dal comma 3 dellโ€™articolo 595 del Codice Penale.

Il caso di specie
Nelย gennaio del 2018, la Corte di Cassazione ha ribaltato lโ€™orientamento del tribunale di Chieti e di Milano in merito alla diffamazione aggravata perpetrata via email.

Dunque, la Corte si era ritrovata ad annullare il provvedimento del tribunale di Chieti che aveva escluso lโ€™ipotesi di diffamazione aggravata nel caso di email a contenuto offensivo/diffamatorio inviata in copia conoscenza ad una pluralitร  di destinatari.
Secondo la Cassazione la decisione appariva ingiustificata: infatti utilizzare la tecnologia per diffamare un soggetto รจ considerato unโ€™aggravante del reato di diffamazione, a causa dellaย visibilitร  delle accuse/offese, ma non si spiega come mai lo stesso non dovrebbe valere per le email inviate ad una molteplicitร  di persone.

La decisione della Cassazione
Dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto che leย email diffamatorie in ccintegrano la fattispecie del comma 3 dellโ€™articolo 595 del Codice Penale, in quanto:

โ€œSe lโ€™offesa รจ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicitร  ovvero in atto pubblico, la pena รจ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.โ€
Quindi nel caso di specie la condotta รจ aggravata perchรฉ attuata mediante uno strumento di pubblicitร . I togati affermano che:

ยซIl contenuto ritenuto offensivo รจ stato propagato attraverso posta elettronica indirizzata ad una pluralitร  di destinatari. La condotta deve correttamente essere qualificata ai sensi dellโ€™ad 595/3 cp per essere aggravata dallโ€™uso di uno strumento di pubblicitร , nella fattispecie, di notevolissima capacitร  diffusivaยป.
Pertanto alla fattispecie in esame si applicano le seguenti sanzioni:

reclusioneย daย 6 mesiย aย 3 anni;
multaย non inferiore aย 516 euro.

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