L’installazione di un sistema di videosorveglianzaย all’interno di unย condominioย รจ tema di stretta attualitร .
Ragioni di sicurezza sono prevalentemente alla base della decisione di sistemare strumentazioni in grado di avere un occhio perennemente attento su quanto accade.
Ma cosa dice la legge? si puรฒ riprendere l’androne del portone o il vialetto di ingresso o tutto il pianerottolo ?
E’ opportuno prendere in esame l’articolo 1122 TER del codice civile: ยซLe deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136ยป.
Si tratta di una norma introdotta solo nel 2012 a dimostrazione di come lo stesso legislatore abbia avvertito la necessitร di disciplinare la materia in tempi a noi piuttosto vicini.
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Ebbene il primo dato da cui si puรฒ partire รจ quello circa l’approvazione dei lavori che consentono l’installazione: essi, infatti, devono essere deliberati dall’assemblea condominiale ยซcon un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metร del valore dell’edificioยป, exย articolo 1136, secondo comma, codice civile.
Inoltre, sempre secondo l’articolo 1122 TER del codice civile,ย possono essere riprese solamente le parti comuni dell’edificio.
Ma attenzione ad alcuni aspetti: si puรฒ riprendere l’androne del portone o il vialetto di ingresso o tutto il pianerottolo esponendo un avviso affinchรจ tutti sappiano della presenza del sistema di videosorveglianza.
Invece se l’installazione รจ opera di un solo condomino, egli potrร riprendere esclusivamente la porta d’accesso alla propria abitazione oppure al suo garage.
A tutto questo sono da aggiungere altre cose: il sistema di videosorveglianza comporta degli obblighi per il condominio nel rispetto della privacy motivo per cui la sua attivazione deve rispondere a principi comeย liceitร , finalitร , necessitร e proporzionalitร .
https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/porta-e-porta-e-amministratori-di-condominio/
Il singolo proprietario puรฒ installare la videosorveglianza senza previa autorizzazione del condominio?
a riforma sul condominio (legge 220/2012) ha introdotto un articolo ad hoc in tema di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (art. 1122 ter). Il singolo condomino รจ libero di installare le telecamere, senza chiedere previa autorizzazione al condominio, purchรฉ le registrazioni riprendano unicamente aree di sua proprietร esclusiva. Il suo unico onere consiste nell’informare gli altri condomini.
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Fonteย https://www.condominioweb.com/videosorveglianza-condominio.13485#ixzz5W6RGhw3V
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