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Privacy, il 25 maggio si cambia. In azienda arriva il data protection officer

Il 25 maggio 2018 entrerร  in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali che prevede un nuovo regime sanzionatorio per le imprese. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n.1/2018, fornisce alcuni chiarimenti sullโ€™entrata in vigore del nuovo Regolamento.

LE NOVITร€ IN MATERIA DI PRIVACY. PERCHร‰ LA SCADENZA DEL 25 MAGGIO NON SLITTERร€
Ha avuto di recente un certo eco la notizia, ripresa anche da qualche testata giornalistica, che il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali sarebbe sostanzialmente inapplicabile, a causa di una pretesa mancata attuazione da parte della legislazione nazionale. In realtร  la posizione espressa e โ€“ soprattutto โ€“ le conseguenze presunte appaiono viziate da un equivoco di fondo; una indebita commistione tra la critica al contenuto dello schema di decreto legislativo, che dovrebbe provvedere allโ€™armonizzazione della normativa interna con quella europea, e gli effetti che ne dovrebbero derivare, sino addirittura alla non operativitร  del Regolamento. รˆ necessario perciรฒ chiarire alcuni punti oggettivamente indiscutibili.

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IL REGOLAMENTO UE 2016/679: IMMEDIATAMENTE APPLICABILE E DIRETTAMENTE VINCOLANTE. CHIARIMENTI SUL PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY
Innanzitutto รจ da ritenersi pacifico che la norma di riferimento in materia di protezione dei dati personali, a partire dal 25 maggio 2018, sarร  il Regolamento UE 2016/679, come da esplicita previsione dellโ€™art. 99 dello stesso. Ciรฒ perchรฉ il cambiamento non riguarda soltanto il contenuto delle regole ma anche la tecnica normativa adottata. La Direttiva n. 95/46, recepita con lโ€™attuale Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003), viene espressamente abrogata dal Reg. 2016/679. Ma non solo. Il Regolamento 2016/679, diversamente dalla Direttiva, รจ applicabile immediatamente ed รจ direttamente vincolante in ogni sua parte sia per gli Stati membri che per i cittadini, con la conseguenza che lโ€™eventuale inosservanza delle regole poste consente ai giudici nazionali di applicare le disposizioni comunitarie a prescindere da eventuale normativa nazionale contrastante. Non รจ necessario alcun recepimento da parte della normativa interna per la sua efficacia. Non cโ€™รจ ragione pertanto di ritenere la necessitร  di nessun altro passaggio โ€œattuativoโ€ delle norme fissate dal Regolamento 2016/679, che sono immediatamente cogenti nonostante richiedano talvolta ai destinatari una operazione di decodificazione della loro portata, laddove astratta. Tale esigenza pragmatica รจ perรฒ ben diversa da una attuazione normativa interna (non necessaria per quanto premesso), e piรน semplicemente manifesta lโ€™esigenza della predisposizione di policies concrete destinate a garantire lโ€™operativitร  dei princรฌpi fissati dal Regolamento. Ciรฒ quale esemplare traduzione del principio di accountability che costituisce il connotato ontologico fondamentale della nuova normativa in materia di privacy, con la posizione dellโ€™accento sulla verifica della efficacia concreta dei comportamenti assunti e della loro attitudine a garantire i diritti affermati dal Regolamento, prevenendo la possibilitร  di abusi da parte di chi ricade nella condizione del trattamento dei dati oggetto della tutela.

LA NON SIGNIFICATIVITร€ DEL GIUDIZIO SULLA COMPATIBILITร€ DELLO SCHEMA DI D.LGS. PREVISTO DALLA LEGGE DELEGA N. 163/2017

Per quanto brevemente premesso, non รจ perciรฒ da ritenere significativo,perlomeno ai fini della verifica della efficacia del Regolamento 2016/679, ilgiudizio sulla compatibilitร  dello schema di decreto legislativo con la delegaprevista dalla Legge n. 163/2017, che richiede lโ€™adeguamento del quadronormativo nazionale alle disposizioni del regolamento UE in discorso, abrogandole disposizioni incompatibili, modificando il codice vigente e coordinando ognialtra normativa ove necessario al premesso adeguamento (art. 13, L.n.163/2017).A prescindere infatti dalla fondatezza delle critiche mosse al suddetto schema didecreto legislativo, e dal larvato giudizio di incostituzionalitร  che alcune letturehanno paventato, รจ lโ€™approccio che deve essere respinto, nel senso di necessitร di tale attuazione ai fini dellโ€™applicabilitร  delle nuove norme in materia di privacy.Lโ€™adeguamento e coordinamento รจ da auspicare ed agevolerร  verosimilmentelโ€™applicazione pratica del Regolamento 2016/679. In difetto, perรฒ, ogni normaincompatibile con le nuove disposizioni sarร  inapplicabile dal 25 maggio prossimoed il Regolamento spiegherร  pienamente la propria efficacia.Nessun dubbio dunque puรฒ essere sollevato sulla immediata applicabilitร  dellenuove norme a partire dal 25 maggio prossimo. Nessun rinvio puรฒ venireinvocato o ritenuto necessario nรฉ periodo di wait and see per i destinatari (tutti),imprese innanzitutto, che dovranno trovarsi pronti, alla data premessa,allโ€™applicazione delle nuove regole, pena lโ€™applicazione del regime sanzionatorio.

IL REGIME TRANSITORIO E LA GUIDA DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Lโ€™art. 94 del Reg. 2016/679 peraltro prevede esplicitamente un regime transitorio per conformare anche i trattamenti giร  in corso alla nuova normativa. Del resto anche il Garante per la protezione dei dati personali, investito dal legislatore nazionale del compito di assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertร  dei cittadini (art. 1, co. 1020 ss., L.n. 205/2017), ha predisposto una guida allโ€™applicazione delle nuove norme in materia di protezione dei dati personali contenente, tra lโ€™altro raccomandazioni specifiche e suggerimenti circa le azioni che possono essere intraprese immediatamente perchรฉ fondate su disposizioni precise del regolamento, che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/- /docweb-display/docweb/8135449). Pertanto, alla luce di quanto disposto il prossimo 25 maggio 2018 entrerร  in vigore la nuova normativa in materia di privacy e il relativo apparato sanzionatorio.

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