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Trattamento indiretto di dati sensibili, che dicono giurisprudenza e Gdpr

Una sentenza della Cassazione obbliga alla cifratura anche per un trattamento indiretto dei dati, da un caso in cui il ricorrente riteneva che le proprie condizioni di salute si potevano evincere dallโ€™estratto di conto corrente. Ma con il Gdpr la situazione potrebbe cambiare

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza del 27 settembre 2017, n. 30981, si sono pronunciate per dirimere un contrasto giurisprudenziale in ordine alla qualificazione diย dato sensibile quando questo risulti da unโ€™operazione indiretta di trattamento, alla differenza concettuale tra diffusione e comunicazione nonchรฉ allโ€™applicazione delle misure tecniche di sicurezza.

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Secondo la Cassazione, โ€œi dati sensibili idonei a rivelare loย stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalitร  organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile lโ€™interessato.ย Di fatto, i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalitร  di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti allโ€™osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questioneโ€.ย Era un caso in cui il ricorrente riteneva che le proprie condizioni di salute erano deducibili da un estratto di conto corrente.

In primo luogo, la cifratura o la criptatura non รจ una modalitร  organizzativa, ma una misura tecnica di sicurezza. Inoltre, le Sezioni Unite fondano lโ€™analisi e la risoluzione del contrasto interpretativo nellโ€™ambito del sistema di previsioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, senza soffermarsi sulle nuove previsioni normative contenute nel Regolamento europeo n. 679/2016. Si potrebbe quindi sostenere che una pronuncia nuova, da poco pubblica, diventerร  inattuale tra circa quattro mesi se consideriamo che lโ€™impianto normativo di riferimento su cui i giudici fondano lโ€™analisi e la risoluzione del contrasto interpretativo รจ destinato ad essere modificato e, in parte, sostituito dalla suddetta normativa europea (applicabile, a partire dal 25 maggio 2018).

Tuttavia, una tale ipotesi andrebbe a limitare la portata e la validitร  di una pronuncia giurisprudenziale che, di fatto, non contrasta nรฉ diverge dai principi sostanziali posti alla base della normativa europea. La coerenza sostanziale tra la pronuncia odierna e le previsioni indicate in tema di misure di sicurezza nelย GDPRย potrebbe rendere la pronuncia estendibile e applicabile anche a partire dal 25 maggio 2018.

 

Che cambia per i titolari del trattamento
Tuttavia, cambiano i presupposti per i titolari del trattamento nellโ€™adozione delle misure di sicurezza.

Come รจ noto, nel D. Lgs. 196/2003 sono indicate puntuali misure di sicurezza da adottare per garantire un livello minimo di protezione (si pensi allโ€™elenco analitico contenuto nellโ€™art. 33 e allโ€™allegato B), sono previste le misure idonee di sicurezza (si pensi allโ€™art. 31), nonchรฉ le tecniche di cifratura o criptatura prescritte dallโ€™art. 22, 6ยฐ comma del D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati sensibili dei soggetti pubblici. Diversamente, nel GDPR la scelta delleย misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate, tra queste anche la cifratura,ย sarร  oggetto di una preventivaย valutazione dei rischiย effettuata dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento, tenuto conto dello stato dellโ€™arte e dei costi di attuazione, nonchรฉ della natura, dellโ€™oggetto, del contesto e delle finalitร  del trattamento, come anche del rischio di varia probabilitร  e gravitร  per i diritti e le libertร  delle persone fisiche.

Nel D. Lgs. 196/2003, il presupposto per lโ€™adozione di misure di sicurezza รจ (o era) lโ€™applicazione di una prescrizione normativa, mentre nel GDPR lโ€™approccio รจ (e sarร ) basato sul rischio del trattamento.

Lโ€™esame logico-giuridico realizzato dai giudicanti nel corpo della sentenza si fonda sullโ€™analisi dellโ€™art. 22, IV comma, per i soggetti pubblici eย sullโ€™estendibilitร  del precetto normativoย anche ai soggetti privati, atteso che, precisa la Corte, lโ€™autorizzazione del Garante n. 5/2009 prescrive cheย per tutti i trattamentiย โ€œprima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo lโ€™utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalitร  perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalitร  che permettano di identificare lโ€™interessato solo in caso di necessitร , in conformitร  allโ€™art. 3 del Codiceโ€. Sempre secondo i giudici, lโ€™interpretazione sistematica delle norme di protezione dei dati sensibili, contenute nel d. lgs. 196/2003, porta adย escludereche le cautele poste a carico del soggetto pubblico non debbano essere applicate anche ai soggetti privati cui i dati siano trasmessi in virtรน di un obbligo legale o di un vincolo contrattuale, al fine di completare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dellโ€™indennitร . Diversamente ragionando, si determinerebbe un vulvus privo di ragionevolezza in ordine al trattamento dei dati nella fase successiva alla trasmissione di essi allโ€™istituto bancario, caratterizzata dal potenziale aumento dei soggetti che ne possono venire a contatto.

A parere di chi scrive, il ragionamento seguito dagli Ermellini, sebbene astrattamente corretto, non considera che โ€“ nel caso di specie โ€“ย il dato personale nel momento in cui entra nella sfera di controllo dellโ€™istituto di credito ricade nella sfera di responsabilitร  giuridica dello stesso, in qualitร  di nuovo titolare del trattamento (o titolare autonomo) con poteri decisionali autonomi in ordine alle modalitร  e finalitร  del trattamento, incluso il profilo della sicurezza.

 

Che cambia con il GDPR
Di conseguenza,ย lโ€™analogica applicazione delle misure di sicurezza a seguito di trasmissione non puรฒ trovare lo stesso fondamento giuridico (ovvero lโ€™art. 22, IV comma del codice).Tuttalpiรน sarebbe stato piรน opportuno individuare in tale fondamento giuridico le misure idonee di sicurezza per ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento previste dallโ€™art. 31 del Codice Privacy e dai punti 20 a 24 dellโ€™Allegato B dello stesso Codice;ย misure, che tra lโ€™altro, avrebbero garantito maggior coerenza e continuitร  con il GDPR che prescrive lโ€™adozione di idonee misure in relazione al rischio individuato in relazione al trattamento specifico.

Di conseguenza, poichรฉ la Corte individua nellโ€™art. 22, IV comma e nellโ€™autorizzazione generale per il trattamento dei dati sensibili, il presupposto per lโ€™adozione della cifratura anche ai soggetti privati, ed essendo tali norme destinate, rispettivamente, ad essere modificate ed abrogate il 24 maggio 2018, la sentenza in esame, a parere di chi scrive,ย rischia di perdere la propria validitร  ed efficacia nel momento in cui il GDPR sarร  pienamente applicabile e con esso i nuovi presupposti per lโ€™adozione delle misure di sicurezza.ย In tal senso,ย con il GDPR, il titolare โ€“ su cui grava lโ€™accountability โ€“ sarร  tenuto ad individuare le misure di sicurezza idonee per proteggere i dati personaliย che, in astratto e salvo casi particolari, le misure di sicurezza idonee a proteggere i dati sensibili o le particolari categorie di dati saranno, in ogni caso, le tecniche di cifratura. Tuttavia, la scelta sarร  il frutto di una valutazione dei rischi e non del recepimento di un precetto normativo (che nel caso di specie รจ stato applicato in via analogica).

รˆ doveroso ricordare che il D. Lgs. 196/2003 non verrร  abrogato, ma armonizzato alla normativa europea a seguito della delega conferita al nostro Governo che lo incarica diย abrogareย le disposizioni del D. Lgs. 196/2003ย incompatibiliย conย le disposizioni di cui al GDPR,ย modificareย le norme del D. Lgs. 196/2003 al fine diย dare puntuale attuazione alle disposizioni del Regolamentoย non direttamente applicabili,ย coordinareย le disposizioni vigenti del D. Lgs. 196/2003 conย le disposizioniย di cui alย Regolamento, prevedere, oveย opportuno,ย il ricorso aย provvedimentiย attuativi e integrativiย del Garanteย nellโ€™ambito e per le finalitร  previste dal Regolamento;ย adeguare,ย nellโ€™ambito delle modifiche al D. Lgs. 196/2003ย lโ€™attuale regime sanzionatorioย penaleย eย amministrativo, alle disposizioni del Regolamento,ย prevedendo ย ย sanzioniย penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravitร  dellaย violazione delle disposizioni stesse.

Inoltre, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto lโ€™illecito trattamento e diffusione (semmai comunicazione!) di dati sensibili relativi alla propria condizione di salute leggibili dalla dizione โ€œpagamento rateo arretrati bimestrali e posticipati (โ€ฆ) L. n. 210 del 1992โ€ ย (indennizzo a favore delle vittime del sangue infetto) nella causale di accredito dellโ€™indennitร  da parte della regione (quale ente pubblico erogatore dellโ€™indennitร ), riportata nellโ€™estratto conto inviato al cliente dalla banca, essendo i ratei bimestrali accreditati su un suo conto corrente acceso presso lโ€™istituto.ย Tali dati non erano stati trattati secondo tecniche di cifratura che li avrebbero resi inintelligibili ai sensi dellโ€™art. 22 comma 6 D. Lgs. n. 196 del 2003.

In merito al tema indicato, gli Ermellini si erano giร  pronunziati in modo antitetico e precisamente, il trattamento de quo per la Cassazione n. 1097/14 era illegittimo, mentre per la Cassazione. n. 10280/15 era legittimo; cosรฌ la Sezione I, ravvisando un contrasto di giurisprudenza ha richiesto la rimessione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 3455/17. Gli Ermellini hanno composto la discrasia in modo unanime stabilendo che โ€“ salvo deroghe ex lege โ€“ i dati relativi allo stato di salute possono essere trattati dalla banca solo previo consenso specifico scritto e solo mediante applicazione delle misure crittografiche necessarie. Inoltre, hanno chiarito la corretta qualificazione di comunicazione in relazione alla trasmissione dei dati, attraverso la dicitura nella causale di bonifico, dalla regione alla banca.

Trattamento indiretto di dati sensibili, che dicono giurisprudenza e Gdpr