Il punto dellโIspettorato Nazionale del Lavoro sul controllo a distanza dei lavoratori in una recente circolare la n.5 del 19/2/2018.
La tematica legata allaย installazione di telecamere in ambiente lavorativoย รจ stata piรน volta oggetto di esame allโinterno di questa rubrica, vedi i seguenti articoli pubblicati nelย Dossier sulla Privacy:
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oggi diamo notizia di un nuovo orientamento espresso dallโย Ispettorato nazionale del Lavoro attraverso la Circolare n. 5 del 19.2.2018, che amplia le possibilitร di ricorso a tale tipologia di trattamenti.
1) La cornice normativa del controllo a distanza dei lavoratori
2) La Circolare n. 5 del 19.2.2018 dell’INL
3) Il principio della responsabilitร argomentata nella policy privacy
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La cornice normativa del controllo a distanza dei lavoratori
La materia risulta disciplinata dallโart. 4, L. n. 300/1970, il cui testo รจ stato modificato a seguito di un intervento legislativo avutosi attraverso il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, articolo 23 recante โDisposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunitร , in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183โ e art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.
Il testo normativo, cosรฌ modificato, stabilisce che:
โ1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche laย possibilitร di controllo a distanza dellโattivitร dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unitร produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piรน regioni, tale accordo puรฒ essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale.ย In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unitร produttive dislocate negli ambiti di competenza di piรน Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalitร dโuso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196โ.
Da notare che con la rimodulazione dellโarticolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, รจ solo apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza, nel senso che il superamento del divieto generale di detto controllo non puรฒ essere affermato sulla base della mancanza, nel nuovo articolo 4, di una indicazione espressa (comโera nel previgente articolo 4, comma 1) di un divieto generale di controllo a distanza sullโattivitร del lavoratore, avendo la nuova formulazione solamente adeguato lโimpianto normativo alle sopravvenute innovazioni tecnologiche e, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti, posto che lโuso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo puรฒ essere giustificato โesclusivamenteโ a determinati fini, che sono espressamente previsti e declinati:
per esigenze organizzative e produttive;
per la sicurezza del lavoro e
per la tutela del patrimonio aziendale e alle condizioni normativamente indicate; sicchรจ residua un regime protezionistico diretto a salvaguardare la dignitร e la riservatezza dei lavoratori, la cui tutela rimane primaria nellโassetto ordinamentale e costituzionale, seppur bilanciabile sotto il profilo degli interessi giuridicamente rilevanti con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza sul lavoro.
La Circolare n. 5 del 19.2.2018 dell’INL
LโIspettorato Nazionale del Lavoro (INL), in ordine alla installazione ed allโutilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ha fornito indicazioni operative, attraverso la Circolare n. 5 del 19.2.2018.: โindicazioni operative sullโinstallazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dellโart. 4 della legge n. 3000/1970โ.
Circa laย istruttoria delle istanze presentate, essa puรฒ essere effettuata โ allโinterno della INL –ย sia da personale con la qualifica di โispettore tecnicoโ che da personale ispettivo ordinario o del ruolo amministrativo che opera allโinterno delle varie unitร organizzative dellโufficio. Lโintervento del personale ispettivo tecnico รจ, invece, obbligatorio in quei casi che comportano valutazione tecniche di particolare complessitร .
Lโoggetto della valutazione deve essere incentrato sulla effettiva sussistenza delle ragioni che legittimano lโadozione del provvedimento (ci si riferisce alle: esigenze organizzative e produttive;ย alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale).
LโINL ribadisce che la ripresa dei lavoratori deve avere il carattere della residualitร e della occasionalitร , anche se โ in presenza di ragioni giustificatrici del controllo โ puรฒ essere prevista.
La Circolare in commento ha inteso, altresรฌ, snellire alcuni aspetti per cui โnon appare fondamentale specificare il perfezionamento predeterminato e lโesatto numero delle telecamere da installareโย cosรฌ come non รจ necessario corredare la richiesta inoltrata allโIspettorato del lavoro di una dettagliata planimetria, che di fatto fotografa una situazione ad un dato momento; per cui sarร in fase di accertamento ispettivo che si provvederร al controllo.
Poichรฉ la richiesta di installazione di un sistema di videosorveglianza deve basarsi sulla dichiarata necessitร di perseguire una delle tre finalitร sopra richiamate, suddetta finalitร non puรฒ essere modificata nel corso del tempo volendo perseguire lโimprenditore altre ragioni non dichiarate nellโistanza di autorizzazione.
Se a fondamento della richiesta cโรจ la necessitร diย โtutela del patrimonio aziendaleโย non รจ sufficiente ricorrere a tale definizione che risulta essere troppo ampia per ottenere lโautorizzazione richiesta. Ciรฒ significa che le visite di controllo dovranno accertare la sussistenza โdei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendaleโ; detta attivitร di scrutinio dovrร tenere conto della esistenza o meno di โmezzi tecnici e legali alternativi attuabili, allโintrinseca qualitร delle cose da tutelare, alla possibilitร per il datore di lavoro di prevenire ammanchi attraverso lโadozione di misure alternativeโ, aspetti richiamati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 84/5902.
La congruitร della richiesta finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale comporta in fase di valutazione della istanza la quantificazione dellโintrinseco valore del bene, oltre che della sua agevole asportabilitร .
Riguardo alle specifiche tecniche che le telecamere devono avere, lโINL ritiene che โ sussistendo le ragioni giustificatrici โ โรจ autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini โin tempo realeโ che registrateโ.
Perรฒ dovranno essere adottate specifiche policy per quanto attiene allโaccesso alle immagini registrateย che โdeve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalitร che consentano la conservazione dei โlog di accessoโ per un congruo periodo, non inferiore a sei mesiโ.
In riferimento allโambito delle ripreseย questo va circoscritto al perimetro aziendale, fermo restando che โlโinstallazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni aziendali ovvero da un provvedimento dellโIspettorato del lavoroโ.
Eโ riconosciuta la possibilitร di ricorrere allโimpiego di sistemi basati sullaย biometriaย (elaborazione dellโimpronta digitale o della topografia della mano) per quanto attiene allโaccesso alle rilevazioni delle immagini, solo da personale autorizzato, senza dovere ricorrere allโaccordo con le rappresentanze sindacali nรฉ dovere seguire lโiter del procedimento amministrativo di carattere autorizzato previsto dalla legge.
Il principio della responsabilitร argomentata nella policy privacy
Premesso che le immagini riprese attraverso sistemi di rilevazione dร luogo ad una attivitร di trattamento dei dati personali, se ad essere riprese sono persone, in una ottica tesa a garantire la accountability (responsabilitร ) il Titolare del trattamento dovrร dimostrare che la scelta di ricorrere a tali sistemi per ottenere una o piรน delle tre finalitร (esigenze organizzative e produttive; sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale) che fungono da base di legittimitร per ricorrere alla videosorveglianza deve essere argomentata allโinterno di una policy privacy.
La valutazione dellโefficacia della tecnologia scelta va svolta in base alla natura e alla quantitร dei dati trattati, oltre che delle modalitร con cui gli stessi vengono trattati e dei rischi che il trattamento comporta.
Alla luce delย Considerando (74) al Regolamento (UE) n. 679/2016, il Titolare del trattamento โdovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformitร delle attivitร di trattamento con il presente regolamento, compresa lโefficacia delle misureโ.
Per cui, sempre il Titolare, dovrร esplicitare i motivi che lo inducono a procedere a tale forma di trattamento dei dati, attraverso un sistema di videosorveglianza, dimostrando che alternative e meno invasive tipologie di trattamento non raggiungerebbero gli stessi risultati.
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13034-privacy-installazione-ed-utilizzo-di-impianti-audiovisivi.html