In questo articolo vediamo cosa dice la normativa riguardante il commercio elettronico. Che informazioni deve contenere lโe-commerce, che meccanismi deve implementare, quali sono gli obblighi di legge.
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Attenzione: questo articolo รจ stato scritto con il solo scopo di evidenziare che lโapertura di unโe-commerce ha delle ripercussioni su vari aspetti tra cui quello fiscale, legale e tecnico. Noi siamo una Web Agency e quindi ci possiamo occupare degli aspetti tecnici, ma per quanto riguarda gli aspetti legali e fiscali bisogna rivolgersi ad un legale o ad un commercialista. Di conseguenza non ci assumiamo nessuna responsabilitร circa la correttezza o la completezza delle informazioni qui riportate. Inoltre questo articolo รจ stato scritto ad inizio 2017 e in questo istante potrebbe contenere informazioni non piรน aggiornate. Se invece stai cercando una web agency per realizzare il tuo e-commerce puoiย chiederci un preventivo.
Le principali norme che regolano gli aspetti legali di un e-commerce sono:
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
nel caso di vendita a consumatori (B2C) anche ilย Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 โCodice del consumoโ;
art. 1321 e seguenti del codice civile;
Legge 11 dicembre 1985, n. 765;
La lettura di tali norme รจ piรน facile di quello che si potrebbe immaginare, si consiglia quindi di darne una letta e rivolgersi ad un legale per eventuali dubbi.
Di seguito riportiamo solo alcuni spunti contenuti in tali norme.
Clausole e Condizioni Generali del Contratto di Vendita
Un primo decreto dove il legislatore รจ intervenuto nella tematica degli e-commerce รจ ilย Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Vediamo di seguito gli articoli piรน interessanti.
Art. 7 Informazioni generali obbligatorie (D.lgs. n. 70/2003)
Impone di rendere facilmente accessibili e sempre disponibili sul sito dellโe-commerce le informazioni sullโattivitร che si cela dietro lโe-commerce e quindi richiede di riportare:
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il nome, la denominazione o la ragione sociale;
il domicilio o la sede legale;
i contatti e lโindirizzo di posta elettronica dellโazienda;
il numero di iscrizione al repertorio delle attivitร economiche, REA, o al registro delle imprese;
il numero della partita IVA;
lโindicazione chiara e inequivocabile dei prezzi evidenziando se comprendono le imposte e i costi di consegna e/o altri elementi aggiuntivi da specificare;
lโindicazione delle attivitร consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora unโattivitร sia soggetta ad autorizzazione o lโoggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza dโuso;
Inoltre sono richiesti altri dati aggiuntivi per le attivitร soggette a concessione e per le professioni regolamentate. Si rimanda alla legge per maggiori dettagli.
Per rendere le clausole del contratto di vendita efficaci il gestore dellโe-commerce puรฒ ad esempio riportarle in una pagina a sรฉ stante richiamata in calce alle varie pagine del sito con un link e nelle form di iscrizione/sottomissione dellโordine. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
Nel caso in cui lโacquirente sia un consumatore le cose si complicano perchรฉ entra in gioco ilย Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 โCodice del consumoโ.
Art. 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (D.lgs. n. 206/2005)
Particolarmente interessante lโart. 49 del Codice del Consumo che richiede di riportare, oltre ai dati dellโart. 7 anche:
le caratteristiche principali dei beni o servizi;
lโindirizzo geografico, il numero di telefono, di fax (se disponibile) e lโindirizzo e-mail dellโazienda;
prezzi comprensivi di imposte e tasse e spedizioni o eventualmente come calcolarle e tutti i costi a cui lโacquirente puรฒ essere soggetto;
le modalitร di pagamento (es. carta di credito, bonifico, ecc. Solo nel caso del contrassegno รจ possibile far pagare il costo del servizio di pagamento), consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi (al piรน tardi entro 30 giorni. vedi art. 61 Codice del consumo) e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
diritto di recesso o meno, come esercitarlo, eventuali costi per la restituzione;
un promemoria dellโesistenza della garanzia legale di conformitร per i beni;
lโeventuale assistenza post vendita e le garanzie commerciali;
la durata del contratto e le condizioni per recedere;
se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore;
se applicabili, lโesistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie in capo allโacquirente;
se applicabile, la funzionalitร del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
qualsiasi interoperabilitร pertinente del contenuto digitale con lโhardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puรฒ ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
se applicabile, la possibilitร di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista รจ soggetto e le condizioni per avervi accesso.
Oltre a tale articolo vanno letti e compresi anche gli articoli seguenti il 49, dal 50 al 59 relativi aย Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Clausole vessatorie
Alcune clausole se non approvate specificamente per iscritto vengono ritenute nulle. Tali clausole sono leย clausole vessatorie. Si considerano vessatorie le clausole che malgrado la buona fede determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Inoltre sono vessatorie anche tutte le clausole che prevedono limitazioni alla responsabilitร , la facoltร di recedere dal contratto e sospendere lโesecuzione, ecc.
Per approfondimenti si rimanda agli articoli 33, 34 e 36 del D.lgs n. 206/2005 e alle disposizioni previste nellโart. 1341 del codice civile.
On-line quando ci sono clausole vessatorie si tende a richiamarle con un testo del tipo โsi approvano esplicitamente i punti 1,2,3,ecc.โ con un tasto โapprovaโ che funge da โapprovazione per iscrittoโ. Al momento non รจ stato chiarito se ciรฒ basti.
Informativa sulla Privacy
Dato che per interagire con un e-commerce รจ necessario fornire dei dati personali va presa in considerazione anche ilย Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
I principali articoli sono:
Art. 3 Principio di necessitร nel trattamento dei dati;
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art. 11 Modalitร del trattamento e requisiti dei dati;
Art. 13 Informativa;
Art. 23 Consenso;
Come redigere lโinformativa sulla privacy รจ ben documentato sulย sito del garante.
Legge sui Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dallโutente inviano al suo browser (Google Chrome, Internet Explorer, ecc.), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
A seconda di come il sito utilizza questi cookie vanno effettuate una o piรน delle seguenti azioni:
segnalare lโuso dei cookie nellโinformativa sulla privacy;
inserire un banner per richiedere il consenso allโuso dei cookie ai visitatori;
notificare lโuso al garante;
Il garante della privacy ha creato la guidaย Cookie e privacy: istruzioni per lโusoย per spiegare caso per caso cosa bisogna fare.
Da tener presente che ad installare i cookie sono tipicamente oltre al sito stesso anche servizi esterni veicolati dal sito come ad esempio Google Maps, i pulsanti social di facebook, twitter e degli altri social network, i video di youtube, ecc.
I cookie installati dal sito sono i cosรฌ detti cookie di prima parte, mentre quelli installati da servizi esterni veicolati allโinterno del sito sono cookie di terze parti.
Link ODR
In breve va aggiunto al proprio e-commerce un link alla piattaforma ODR in modo da informare lโutente del sito che puรฒ avvalersi di tale piattaforma per la risoluzione delle controversie. Inoltre va riportata questa possibilitร nella pagina dei termini e condizioni del sito e-commerce. La stessa cosa va fatta anche per le offerte inviate via e-mail.
Questa disposizione รจ contenuta nellโart. 14 del Regolamento 524/2013/EU.
Il link alla piattaforma ODR da inserire รจย https://webgate.ec.europa.eu/odr.
Sul sito delย Ministero dello sviluppo economicoย รจ riportato in sintesi cosa fare e anche unโinfografica e dei banner da usare per il link.
Informazioni dirette alla conclusione del contratto
LโArt. 12 del giร menzionato D.lgs. n. 70/2003 stabilisce che lโe-commerce deve fornire altre informazioni in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dellโinoltro dellโordine da parte del cliente.
le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
il modo in cui il contratto concluso sarร archiviato e le relative modalitร di accesso;
i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare lโordine al prestatore;
gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre allโitaliano;
lโindicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Tutto ciรฒ si traduce nel riepilogo ben dettagliato nella fase di check-out dellโordine:
dei dati di fatturazione del cliente;
dei dati di spedizione del cliente;
del riepilogo dei beni con lโindicazione della quantitร e del prezzo comprensivo di spese di spedizione e imposte;
i dati dellโazienda che vende tramite e-commerce;
il link alle condizioni di vendita con pulsante โaccettaโ;
link ODR;
le lingue a disposizione per concludere lโordine oltre allโitaliano;
come correggere eventuali errori (es. scrivere una e-mail allโindirizzo โฆ);
come il cliente potrร accedere al contratto concluso e come questo sarร archiviato. Es. il contratto viene conservato sul server dellโazienda e puรฒ essere stampato e archiviato dal cliente.
come procedere alla conclusione del contratto;
lโindicazione chiara che รจ un โordine con obbligo di pagareโ e tutto ciรฒ che รจ previsto nellโart. 51 D.lgs 6 settembre 2005, n. 206.
Una volta concluso il contratto (cioรจ quando il cliente ha inviato lโordine) lโe-commerce deve spedire una ricevuta dellโordine al cliente. La ricevuta di fatto deve contenere le stesse informazioni riportate in precedenza. Per i dettagli si veda lโArt. 13 del D.lgs. n. 70/2003.
Comunicazioni commerciali via e-mail
Oltre agli articoli descritti sono anche interessanti i seguenti che stabiliscono le informazioni da riportare nelle comunicazioni commerciali ad esempio via e-mail. Si rimanda direttamente al D.lgs. n. 70/2003 per i dettagli:
Art. 8 Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale: spiega cosa deve essere inserito nelle e-mail o informazioni commerciali inviate;
Art. 9 Comunicazione commerciale non sollecitata;
Art. 10 Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate.
Diritto di recesso
Per quanto riguarda il diritto di recesso si rimanda al Codice del Consumo (e quindi si applica nei casi di B2C). La parte piรน interessante riguarda il fatto che il consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni da quando riceve il bene o dal giorno della conclusione del contratto per i servizi. Questo termine viene prolungato di ulteriori 12 mesi se il sito e-commerce non ha provveduto ad informare il cliente di questa possibilitร .
Ci sono poi delle esclusioni dal diritto di recesso (vedi art. dal 56 al 59 del Codice del Consumo) come ad esempio la fornitura di beni digitali (es. e-book, mp3, app, ecc.).
Attenzione: questo articolo รจ stato scritto con il solo scopo di evidenziare che lโapertura di unโe-commerce ha delle ripercussioni su vari aspetti tra cui quello fiscale, legale e tecnico. Noi siamo una Web Agency e quindi ci possiamo occupare degli aspetti tecnici, ma per quanto riguarda gli aspetti legali e fiscali bisogna rivolgersi ad un legale o ad un commercialista. Di conseguenza non ci assumiamo nessuna responsabilitร circa la correttezza o la completezza delle informazioni qui riportate. Inoltre questo articolo รจ stato scritto ad inizio 2017 e in questo istante potrebbe contenere informazioni non piรน aggiornate. Se invece stai cercando una web agency per realizzare il tuo e-commerce puoiย chiederci un preventivo.
Aspetti legali degli E-commerce: Condizioni di Vendita, Termini del Servizio, Info obbligatorie