Diffamazione online

Cassazione: non รจ diffamazione scrivere che il prete guarda il cellulare durante la messa

Per la Corte nessuna accusa puรฒ essere mossa per l’articolo comparso sul quotidiano online stante la scriminante del diritto di cronaca

di Lucia Izzoย – Nulla di fatto per il ricorso del sacerdote:ย non c’รจ alcunaย diffamazioneย nell’articolo comparso sul quotidiano online in cui si diceva che il sacerdote, durante la messa, guardava il cellulare. Il direttore e il codirettore del periodico onlineย non rispondono di omesso controllo.

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Lo ha confermato la Corte diย Cassazione, quinta sezione civile, nellaย sentenza n. 7885/2018ย (qui sotto allegata). Il G.U.P. aveva ritenuto non doversi procedere per insussistenza del fatto per il reato diย diffamazioneย commesso dal direttore responsabile e del codirettore di un quotidiano.

La vicenda
A questi si contestava l’aver consentito, per omesso controllo, la pubblicazione sulla versione online del quotidiano di un articolo non firmato nel quale si attribuiva al sacerdote laย consultazione di social network o comunque di contenuti inย rete per fini privatiย nel corso della celebrazione di un funerale, accompagnato da un video realizzato da fedeli che partecipavano alla funzione.

L’impugnata sentenza aveva ritenuto la condottaย scriminata dal diritto di cronacaย in quanto intesa a rappresentare la percezione visiva, da parte dei fedeli, di un uso privato del dispositivo informatico, chiaramente evidenziata da quantoย ripreso in un video, valutato di contro come incompatibile con l’affermazione del querelante di aver utilizzato il proprio smartphone per leggere un testo sacro inerente alla funzione.
Nienteย diffamazioneย se l’articolo riporta che il prete guardava lo smartphone durante la messa
In Cassazione, il ricorrenteย contesta,ย senza esito positivo,ย la configurabilitร  della ritenuta scriminanteย del diritto di cronaca. In particolare, gli Ermellini evidenziano come nella sentenza impugnata si osservava che il non identificato autore dell’articolo incriminato si era limitato aย riportare quanto ritenevaย oggettivamente percepibile dai fedeliย che assistevano alla cerimonia officiata dal sacerdote, per come riprodotta anche nel video allegato.

In particolare, il sacerdote era stato visto consultare il dispositivo informatico con la caratteristica gestualitร  del rapidoย scorrimento manuale dello schermo, tipica della consultazione di messaggi e altri contenuti similari in rete.

Tuttavia, ciรฒ era apparsoย incoerente con la lettura di un testo sacroย come, invece, affermato dal ricorrente in quanto non era emerso, dal complessivo atteggiamento del prete, che lo stesso riprendesse dal dispositivo le parole che pronunciava nell’espletamento della funzione religiosa.

Circostanze, queste, che venivano rappresentate in quanto tali daย indurre inevitabilmente gli spettatori presenti a pensare che il sacerdote fosse impegnatoย in un uso privatoย del dispositivo nel corso della cerimonia.

Per il collegio, anche l’ulteriore censura diย omessa valutazione delle informazionirelative all’uso dello smartphone per la lettura di testi sacri da parte del sacerdote, e riguardanteย l’atteggiamento possibilista della Chiesa su tale consuetudine, รจ infondata in quanto relativa a elementi generici einconferenti rispetto al caso in esame, in cui l’utilizzazione del dispositivo per fini diversi da quelli propri della funzione religiosa eralegata a precisi dati comportamentaliย rilevati dall’autore dell’articolo.

Non va da ultimo trascurato che comunque, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimitร , il direttore di un periodico onlineย non puรฒย essere ritenuto responsabile per l’omesso controlloย sul contenuto delle pubblicazioni ai sensi dell’art. 57 c.p., titolo ascritto agli imputati in questo procedimento.
Cass., V pen., sent. 7885/2018

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