4.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dellโUnione europea
L 119/1
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
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del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchรฉ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLโUNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dellโUnione europea, in particolare lโarticolo 16,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)
La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale รจ un diritto fondamentale. Lโarticolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellโUnione europea (ยซCartaยป) e lโarticolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dellโUnione europea (ยซTFUEยป) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
(2)
I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertร fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalitร o dalla loro residenza. Il presente regolamento รจ inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertร , sicurezza e giustizia e di unโunione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.
(3)
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertร fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attivitร di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.
(4)
Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dellโuomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non รจ una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalitร . Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertร e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertร di pensiero, di coscienza e di religione, la libertร di espressione e dโinformazione, la libertร dโimpresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonchรฉ la diversitร culturale, religiosa e linguistica.
(5)
Lโintegrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta lโUnione, tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese. Il diritto dellโUnione impone alle autoritร nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di unโautoritร di un altro Stato membro.
(6)
La rapiditร dellโevoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali รจ aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autoritร pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attivitร . Sempre piรน spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato lโeconomia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di piรน la libera circolazione dei dati personali allโinterno dellโUnione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.
(7)
Tale evoluzione richiede un quadro piรน solido e coerente in materia di protezione dei dati nellโUnione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data lโimportanza di creare il clima di fiducia che consentirร lo sviluppo dellโeconomia digitale in tutto il mercato interno. ร opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autoritร pubbliche.
(8)
Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del presente regolamento nel proprio diritto nazionale.
(9)
Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dellโapplicazione della protezione dei dati personali nel territorio dellโUnione, nรฉ ha eliminato lโincertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertร delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri puรฒ ostacolare la libera circolazione dei dati personali allโinterno dellโUnione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno allโesercizio delle attivitร economiche su scala dellโUnione, falsare la concorrenza e impedire alle autoritร nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dellโUnione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione รจ dovuto alle divergenze nellโattuare e applicare la direttiva 95/46/CE.
(10)
Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali allโinterno dellโUnione, il livello di protezione dei diritti e delle libertร delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. ร opportuno assicurare unโapplicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertร fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta lโUnione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per lโadempimento di un obbligo legale, per lโesecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso allโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente lโapplicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni piรน specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali (ยซdati sensibiliยป). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali รจ lecito.
(11)
Unโefficace protezione dei dati personali in tutta lโUnione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonchรฉ poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri.
(12)
Lโarticolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.
(13)
Per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta lโUnione e prevenire disparitร che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, รจ necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilitร dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e assicuri un monitoraggio coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autoritร di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funzionamento del mercato interno รจ necessario che la libera circolazione dei dati personali allโinterno dellโUnione non sia limitata nรฉ vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi dellโUnione e gli Stati membri e le loro autoritร di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nellโapplicare il presente regolamento. La nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi allโarticolo 2 dellโallegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5).
(14)
ร opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalitร o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalitร giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.
(15)
Al fine di evitare lโinsorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate. La protezione delle persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nellโambito di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, cosรฌ come le rispettive copertine.
(16)
Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertร fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attivitร che non rientrano nellโambito di applicazione del diritto dellโUnione, quali le attivitร riguardanti la sicurezza nazionale. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nellโesercizio di attivitร relative alla politica estera e di sicurezza comune dellโUnione.
(17)
Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si applica al trattamento di dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dellโUnione. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dellโUnione applicabili a tale trattamento di dati personali dovrebbero essere adeguati ai principi e alle norme stabiliti dal presente regolamento e applicati alla luce dello stesso. Per offrire un quadro di protezione dei dati solido e coerente nellโUnione, si dovrebbe procedere, successivamente allโadozione del presente regolamento, ai necessari adeguamenti del regolamento (CE) n. 45/2001, al fine di consentirne lโapplicazione contemporaneamente al presente regolamento.
(18)
Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nellโambito di attivitร a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con unโattivitร commerciale o professionale. Le attivitร a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o lโuso dei social network e attivitร online intraprese nel quadro di tali attivitร . Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nellโambito di tali attivitร a carattere personale o domestico.
(19)
La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autoritร competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dellโUnione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalitร . I dati personali trattati dalle autoritร pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalitร , dovrebbero invece essere disciplinati da un piรน specifico atto dellโUnione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Gli Stati membri possono conferire alle autoritร competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinchรฉ il trattamento di dati personali per tali altre finalitร , nella misura in cui ricada nellโambito di applicazione del diritto dellโUnione, rientri nellโambito di applicazione del presente regolamento.
Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autoritร competenti per finalitร rientranti nellโambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni piรน specifiche per adattare lโapplicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali da parte di dette autoritร competenti per tali altre finalitร , tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi Stati membri. Quando il trattamento dei dati personali effettuato da organismi privati rientra nellโambito di applicazione del presente regolamento, รจ opportuno che lo stesso preveda la facoltร per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una societร democratica per la salvaguardia di importanti interessi specifici, comprese la sicurezza pubblica e le attivitร di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o lโesecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. Ciรฒ riveste particolare importanza ad esempio nel quadro del riciclaggio o di attivitร di medicina legale.
(20)
Sebbene il presente regolamento si applichi, tra lโaltro, anche alle attivitร delle autoritร giurisdizionali e di altre autoritร giudiziarie, il diritto dellโUnione o degli Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le procedure di trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autoritร giurisdizionali e da altre autoritร giudiziarie. Non รจ opportuno che rientri nella competenza delle autoritร di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autoritร giurisdizionali nellโadempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare lโindipendenza della magistratura nellโadempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale. Si dovrebbe poter affidare il controllo su tali trattamenti di dati ad organismi specifici allโinterno del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare assicurare la conformitร alle norme del presente regolamento, rafforzare la consapevolezza della magistratura con riguardo agli obblighi che alla stessa derivano dal presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tali operazioni di trattamento dei dati.
(21)
Il presente regolamento non pregiudica lโapplicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare delle norme relative alla responsabilitร dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. Detta direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della societร dellโinformazione tra Stati membri.
(22)
Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nellโambito delle attivitร di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dellโUnione dovrebbe essere conforme al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga allโinterno dellโUnione. Lo stabilimento implica lโeffettivo e reale svolgimento di attivitร nel quadro di unโorganizzazione stabile. A tale riguardo, non รจ determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalitร giuridica.
(23)
Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto in base al presente regolamento, รจ opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nellโUnione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nellโUnione, quando le attivitร di trattamento sono connesse allโofferta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi agli interessati che si trovano nellโUnione, รจ opportuno verificare se risulta che il titolare o il responsabile del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o piรน Stati membri dellโUnione. Mentre la semplice accessibilitร del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nellโUnione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o lโimpiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del trattamento รจ stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali lโutilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o piรน Stati membri, con la possibilitร di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano nellโUnione possono evidenziare lโintenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli interessati nellโUnione.
(24)
ร opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nellโUnione ad opera di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nellโUnione sia soggetto al presente regolamento quando รจ riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo allโinterno dellโUnione. Per stabilire se unโattivitร di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dellโinteressato, รจ opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso lโeventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.
(25)
Laddove vige il diritto di uno Stato membro in virtรน del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a un titolare del trattamento non stabilito nellโUnione.
(26)
ร auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante lโutilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire lโidentificabilitร di una persona รจ opportuno considerare tutti i mezzi, come lโindividuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo puรฒ ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilitร di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione lโinsieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per lโidentificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire piรน lโidentificazione dellโinteressato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalitร statistiche o di ricerca.
(27)
Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.
(28)
Lโapplicazione della pseudonimizzazione ai dati personali puรฒ ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. Lโintroduzione esplicita della ยซpseudonimizzazioneยป nel presente regolamento non รจ quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.
(29)
Al fine di creare incentivi per lโapplicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con possibilitร di analisi generale allโinterno dello stesso titolare del trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il trattamento interessato, lโattuazione del presente regolamento, e che le informazioni aggiuntive per lโattribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente. Il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate allโinterno dello stesso titolare del trattamento.
(30)
Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.
(31)
Le autoritร pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dellโesercizio della loro missione istituzionale, quali autoritร fiscali e doganali, unitร di indagine finanziaria, autoritร amministrative indipendenti o autoritร dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine nellโinteresse generale, conformemente al diritto dellโUnione o degli Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autoritร pubbliche dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre allโinterconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autoritร pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalitร del trattamento.
(32)
Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale lโinteressato manifesta lโintenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciรฒ potrebbe comprendere la selezione di unโapposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della societร dellโinformazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che lโinteressato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, lโinattivitร o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attivitร di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalitร . Qualora il trattamento abbia piรน finalitร , il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dellโinteressato รจ richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso รจ espresso.
(33)
In molti casi non รจ possibile individuare pienamente la finalitร del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilitร di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalitร prevista.
(34)
ร opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dallโanalisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dallโanalisi dei cromosomi, dellโacido desossiribonucleico (DNA) o dellโacido ribonucleico (RNA), ovvero dallโanalisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.
(35)
Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dellโinteressato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilitร , il rischio di malattie, lโanamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dellโinteressato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.
(36)
Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nellโUnione dovrebbe essere il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nellโUnione, a meno che le decisioni sulle finalitร e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nellโUnione, nel qual caso tale altro stabilimento dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale. Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nellโUnione dovrebbe essere determinato in base a criteri obiettivi e implicare lโeffettivo e reale svolgimento di attivitร di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalitร e sui mezzi del trattamento nel quadro di unโorganizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati personali siano trattati in quella sede. La presenza o lโuso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attivitร di trattamento non costituiscono di per sรฉ lo stabilimento principale nรฉ sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto riguarda il responsabile del trattamento, per ยซstabilimento principaleยป dovrebbe intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nellโUnione o, se non dispone di unโamministrazione centrale nellโUnione, il luogo in cui sono condotte le principali attivitร di trattamento nellโUnione. In caso di coinvolgimento sia del titolare del trattamento sia del responsabile del trattamento, lโautoritร di controllo competente capofila dovrebbe continuare a essere lโautoritร di controllo dello Stato membro in cui il titolare del trattamento ha lo stabilimento principale, ma lโautoritร di controllo del responsabile del trattamento dovrebbe essere considerata autoritร di controllo interessata e tale autoritร di controllo dovrebbe partecipare alla procedura di cooperazione prevista dal presente regolamento. In ogni caso, le autoritร di controllo dello Stato membro o degli Stati membri in cui il responsabile del trattamento ha uno o piรน stabilimenti non dovrebbero essere considerate autoritร di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il titolare del trattamento. Se il trattamento รจ effettuato da un gruppo imprenditoriale, lo stabilimento principale dellโimpresa controllante dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei casi in cui le finalitร e i mezzi del trattamento sono stabiliti da unโaltra impresa.
(37)
Un gruppo imprenditoriale dovrebbe costituirsi di unโimpresa controllante e delle sue controllate, lร dove lโimpresa controllante dovrebbe essere quella che puรฒ esercitare unโinfluenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietร , della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme in materia di protezione dei dati personali. Unโimpresa che controlla il trattamento dei dati personali in imprese a essa collegate dovrebbe essere considerata, unitamente a tali imprese, quale ยซgruppo imprenditorialeยป.
(38)
I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonchรฉ dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare lโutilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalitร o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori allโatto dellโutilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilitร genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.
(39)
Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalitร con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonchรฉ la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, lโinformazione degli interessati sullโidentitร del titolare del trattamento e sulle finalitร del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. ร opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonchรฉ alle modalitร di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalitร specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalitร del loro trattamento. Da qui lโobbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalitร del trattamento non รจ ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati piรน a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. ร opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinchรฉ i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne unโadeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire lโaccesso o lโutilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.
(40)
Perchรฉ sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dellโinteressato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dellโUnione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessitร di ottemperare allโobbligo legale al quale il titolare del trattamento รจ soggetto o della necessitร di esecuzione di un contratto di cui lโinteressato รจ parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
(41)
Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciรฒ non richiede necessariamente lโadozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dellโordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformitร della giurisprudenza della Corte di giustizia dellโUnione europea (la ยซCorte di giustiziaยป) e della Corte europea dei diritti dellโuomo.
(42)
Per i trattamenti basati sul consenso dellโinteressato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che lโinteressato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a unโaltra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che lโinteressato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciรฒ avviene. In conformitร della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (10) รจ opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, lโinteressato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dellโidentitร del titolare del trattamento e delle finalitร del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se lโinteressato non รจ in grado di operare una scelta autenticamente libera o รจ nellโimpossibilitร di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.
(43)
Per assicurare la libertร di espressione del consenso, รจ opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra lโinteressato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento รจ unโautoritร pubblica e ciรฒ rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non รจ possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se lโesecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, รจ subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.
(44)
Il trattamento dovrebbe essere considerato lecito se รจ necessario nellโambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto.
(45)
ร opportuno che il trattamento effettuato in conformitร a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento รจ soggetto o necessario per lโesecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per lโesercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dellโUnione o di uno Stato membro. Il presente regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo puรฒ essere sufficiente come base per piรน trattamenti effettuati conformemente a un obbligo legale cui รจ soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento รจ necessario per lโesecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per lโesercizio di pubblici poteri. Dovrebbe altresรฌ spettare al diritto dellโUnione o degli Stati membri stabilire la finalitร del trattamento. Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla liceitร del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalitร , il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto. Dovrebbe altresรฌ spettare al diritto dellโUnione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per lโesercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autoritร o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per finalitร inerenti alla salute, quali la sanitร pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, di diritto privato, quale unโassociazione professionale.
(46)
Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresรฌ considerato lecito quando รจ necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dellโinteressato o di unโaltra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato sullโinteresse vitale di unโaltra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non puรฒ essere manifestamente fondato su unโaltra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dellโinteressato, per esempio se il trattamento รจ necessario a fini umanitari, tra lโaltro per tenere sotto controllo lโevoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.
(47)
I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertร fondamentali dellโinteressato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dallโinteressato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra lโinteressato e il titolare del trattamento, ad esempio quando lโinteressato รจ un cliente o รจ alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, lโesistenza di legittimi interessi richiede unโattenta valutazione anche in merito allโeventualitร che lโinteressato, al momento e nellโambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dellโinteressato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autoritร pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autoritร pubbliche nellโesecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi. Puรฒ essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalitร di marketing diretto.
(48)
I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali allโinterno del gruppo imprenditoriale a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i principi generali per il trasferimento di dati personali, allโinterno di un gruppo imprenditoriale, verso unโimpresa situata in un paese terzo.
(49)
Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dellโinformazione, vale a dire la capacitร di una rete o di un sistema dโinformazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilitร , lโautenticitร , lโintegritร e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autoritร pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciรฒ potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire lโaccesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da ยซblocco di servizioยป e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.
(50)
Il trattamento dei dati personali per finalitร diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalitร per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non รจ richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento รจ necessario per lโesecuzione di un compito di interesse pubblico o per lโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento, il diritto dellโUnione o degli Stati membri puรฒ stabilire e precisare le finalitร e i compiti per i quali lโulteriore trattamento รจ considerato lecito e compatibile. Lโulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dellโUnione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali puรฒ anche costituire una base giuridica per lโulteriore trattamento. Per accertare se la finalitร di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalitร per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceitร del trattamento originario, tener conto tra lโaltro di ogni nesso tra tali finalitร e le finalitร dellโulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dellโinteressato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dellโulteriore trattamento previsto per gli interessati; e dellโesistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nellโulteriore trattamento previsto.
Ove lโinteressato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dellโUnione o degli Stati membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una societร democratica per salvaguardare, in particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento dovrebbe poter sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilitร delle finalitร . In ogni caso, dovrebbe essere garantita lโapplicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare lโobbligo di informare lโinteressato di tali altre finalitร e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. Lโindicazione da parte del titolare del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati personali pertinenti a unโautoritร competente in singoli casi o in piรน casi riguardanti lo stesso reato o la stessa minaccia alla sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate nellโinteresse legittimo perseguito dal titolare del trattamento. Tuttavia, tale trasmissione nellโinteresse legittimo del titolare del trattamento o lโulteriore trattamento dei dati personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non รจ compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di natura giuridica, professionale o di altro genere.
(51)
Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertร fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertร fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano lโorigine razziale o etnica, essendo inteso che lโutilizzo dei termini ยซorigine razzialeยป nel presente regolamento non implica lโaccettazione da parte dellโUnione di teorie che tentano di dimostrare lโesistenza di razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poichรฉ esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente lโidentificazione univoca o lโautenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri puรฒ stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare lโapplicazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformitร a un obbligo legale o dellโesecuzione di un compito di interesse pubblico o per lโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. ร opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra lโaltro se lโinteressato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento รจ eseguito nel corso di legittime attivitร di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere lโesercizio delle libertร fondamentali.
(52)
La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere consentita anche quando รจ prevista dal diritto dellโUnione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciรฒ avvenga nellโinteresse pubblico, in particolare il trattamento dei dati personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalitร di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi alla salute. Tale deroga puรฒ avere luogo per finalitร inerenti alla salute, compresa la sanitร pubblica e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualitร e lโeconomicitร delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nellโambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.
(53)
Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate soltanto per finalitร connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalitร a beneficio delle persone e dellโintera societร , in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autoritร sanitarie nazionali centrali a fini di controllo della qualitร , informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza sanitaria o sociale, nonchรฉ per garantire la continuitร dellโassistenza sanitaria o sociale e dellโassistenza sanitaria transfrontaliera o per finalitร di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dellโUnione o nazionale che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonchรฉ per studi svolti nel pubblico interesse nellโambito della sanitร pubblica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalitร connesse alla salute. Il diritto dellโUnione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute, senza tuttavia ostacolare la libera circolazione dei dati personali allโinterno dellโUnione quando tali condizioni si applicano al trattamento transfrontaliero degli stessi.
(54)
Il trattamento di categorie particolari di dati personali puรฒ essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanitร pubblica, senza il consenso dellโinteressato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertร delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di ยซsanitร pubblicaยป dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11): tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilitร e disabilitร incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessitร in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate allโassistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e lโaccesso universale a essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalitร . Il trattamento dei dati relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre finalitร da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.
(55)
Inoltre, รจ effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autoritร pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute.
(56)
Se, nel corso di attivitร elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, puรฒ esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purchรฉ siano predisposte garanzie adeguate.
(57)
Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare lโinteressato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dallโinteressato al fine di sostenere lโesercizio dei suoi diritti. Lโidentificazione dovrebbe includere lโidentificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dallโinteressato per lโaccesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.
(58)
Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o allโinteressato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciรฒ รจ particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicitร degli operatori coinvolti e la complessitร tecnologica dellโoperazione fanno sรฌ che sia difficile per lโinteressato comprendere se, da chi e per quali finalitร sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicitร online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.
(59)
ร opportuno prevedere modalitร volte ad agevolare lโesercizio, da parte dellโinteressato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare lโaccesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dellโinteressato senza ingiustificato ritardo e al piรน tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere tali richieste.
(60)
I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che lโinteressato sia informato dellโesistenza del trattamento e delle sue finalitร . Il titolare del trattamento dovrebbe fornire allโinteressato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre lโinteressato dovrebbe essere informato dellโesistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso lโinteressato, questi dovrebbe inoltre essere informato dellโeventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro dโinsieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.
(61)
Lโinteressato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso lโinteressato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, lโinteressato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalitร diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire allโinteressato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalitร diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare allโinteressato lโorigine dei dati personali, perchรฉ sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita unโinformazione di carattere generale.
(62)
Per contro, non รจ necessario imporre lโobbligo di fornire lโinformazione se lโinteressato dispone giร dellโinformazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare lโinteressato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Questโultima eventualitร potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si puรฒ tener conto del numero di interessati, dellโantichitร dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere.
(63)
Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceitร . Ciรฒ include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalitร per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando รจ basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire lโaccesso remoto a un sistema sicuro che consenta allโinteressato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertร altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietร intellettuale, segnatamente i diritti dโautore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire allโinteressato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantitร dโinformazioni riguardanti lโinteressato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che lโinteressato precisi, prima che siano fornite le informazioni, lโinformazione o le attivitร di trattamento cui la richiesta si riferisce.
(64)
Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare lโidentitร di un interessato che chieda lโaccesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.
(65)
Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il ยซdiritto allโoblioยป se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dellโUnione o degli Stati membri cui รจ soggetto il titolare del trattamento. In particolare, lโinteressato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non piรน sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano piรน necessari per le finalitร per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto รจ in particolare rilevante se lโinteressato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. Lโinteressato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia piรน un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita lโulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertร di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nellโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanitร pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
(66)
Per rafforzare il ยซdiritto allโoblioยป nellโambiente online, รจ opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciรฒ, รจ opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dellโinteressato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.
(67)
Le modalitร per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra lโaltro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano piรน essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali รจ stato limitato.
(68)
Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati รจ opportuno anche che lโinteressato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. ร opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilitร dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora lโinteressato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento รจ necessario per lโesecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nellโesercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali รจ necessario per lโadempimento di un obbligo legale cui รจ soggetto il titolare del trattamento o per lโesecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nellโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento. Il diritto dellโinteressato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare lโobbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi piรน di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertร degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dellโinteressato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti lโinteressato forniti da questโultimo per lโesecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantochรฉ i dati personali siano necessari allโesecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, lโinteressato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro.
(69)
Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per lโesecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nellโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, lโinteressato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. ร opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertร fondamentali dellโinteressato.
(70)
Qualora i dati personali siano trattati per finalitร di marketing diretto, lโinteressato dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato allโattenzione dellโinteressato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione.
(71)
Lโinteressato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la ยซprofilazioneยป, che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, lโaffidabilitร o il comportamento, lโubicazione o gli spostamenti dellโinteressato, ove ciรฒ produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, รจ opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciรฒ รจ espressamente previsto dal diritto dellโUnione o degli Stati membri cui รจ soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dellโevasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dellโUnione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dellโaffidabilitร di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se รจ necessario per la conclusione o lโesecuzione di un contratto tra lโinteressato e un titolare del trattamento, o se lโinteressato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione allโinteressato e il diritto di ottenere lโintervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dellโinteressato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, รจ opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalitร che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dellโinteressato e che impedisca tra lโaltro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dellโorigine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dellโappartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dellโorientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.
(72)
La profilazione รจ soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento (ยซcomitatoยป) dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.
(73)
Il diritto dellโUnione o degli Stati membri puรฒ imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilitร dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonchรฉ alla comunicazione di una violazione di dati personali allโinteressato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciรฒ sia necessario e proporzionato in una societร democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attivitร di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o lโesecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dellโUnione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dellโUnione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per lโulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dellโinteressato o dei diritti e delle libertร altrui, compresi la protezione sociale, la sanitร pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellโuomo e delle libertร fondamentali.
(74)
ร opportuno stabilire la responsabilitร generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che questโultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformitร delle attivitร di trattamento con il presente regolamento, compresa lโefficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dellโambito di applicazione, del contesto e delle finalitร del trattamento, nonchรฉ del rischio per i diritti e le libertร delle persone fisiche.
(75)
I rischi per i diritti e le libertร delle persone fisiche, aventi probabilitร e gravitร diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento puรฒ comportare discriminazioni, furto o usurpazione dโidentitร , perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertร o venga loro impedito lโesercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano lโorigine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, lโappartenenza sindacale, nonchรฉ dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante lโanalisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, lโaffidabilitร o il comportamento, lโubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantitร di dati personali e un vasto numero di interessati.
(76)
La probabilitร e la gravitร del rischio per i diritti e le libertร dellโinteressato dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura, allโambito di applicazione, al contesto e alle finalitร del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato.
(77)
Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformitร da parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per quanto riguarda lโindividuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilitร e gravitร , e lโindividuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti in particolare mediante codici di condotta approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal comitato o indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati. Il comitato puรฒ inoltre pubblicare linee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertร delle persone fisiche e indicare quali misure possono essere sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio.
(78)
La tutela dei diritti e delle libertร delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede lโadozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformitร con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra lโaltro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il piรน presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire allโinteressato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorchรฉ sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dellโarte, a far sรฌ che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati. I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche nellโambito degli appalti pubblici.
(79)
La protezione dei diritti e delle libertร degli interessati cosรฌ come la responsabilitร generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autoritร di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilitร ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalitร e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando lโoperazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento.
(80)
Quando un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nellโUnione tratta dati personali di interessati che si trovano nellโUnione e le sue attivitร di trattamento sono connesse allโofferta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati nellโUnione, indipendentemente dallโobbligatorietร di un pagamento dellโinteressato, o al controllo del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo allโinterno dellโUnione, รจ opportuno che tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento designi un rappresentante, tranne se il trattamento รจ occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, ed รจ improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertร delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dellโambito di applicazione e delle finalitร del trattamento, o se il titolare del trattamento รจ unโautoritร pubblica o un organismo pubblico. Il rappresentante dovrebbe agire per conto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e puรฒ essere interpellato da qualsiasi autoritร di controllo. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a questi derivano dal presente regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilitร generale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autoritร di controllo competenti per qualsiasi misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Il rappresentante designato dovrebbe essere oggetto di misure attuative in caso di inadempienza da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
(81)
Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attivitร di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilitร e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. Lโapplicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato puรฒ essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. Lโesecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dellโUnione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalitร del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilitร specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertร dellโinteressato. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure da unโautoritร di controllo in conformitร del meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dellโUnione o degli Stati membri cui รจ soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali.
(82)
Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attivitร di trattamento effettuate sotto la sua responsabilitร . Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con lโautoritร di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinchรฉ possano servire per monitorare detti trattamenti.
(83)
Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dellโarte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati รจ opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o lโaccesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.
(84)
Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertร delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, lโorigine, la natura, la particolaritร e la gravitร di tale rischio. Lโesito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella determinazione delle opportune misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il presente regolamento. Laddove la valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti presentano un rischio elevato che il titolare del trattamento non puรฒ attenuare mediante misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare lโautoritร di controllo.
(85)
Una violazione dei dati personali puรฒ, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione dโidentitร , perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di unโavvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali allโautoritร di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne รจ venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, รจ improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertร delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
(86)
Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare allโinteressato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertร della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con lโautoritร di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autoritร competenti quali le autoritร incaricate dellโapplicazione della legge. Ad esempio, la necessitร di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessitร di attuare opportune misure per contrastare violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi piรน lunghi per la comunicazione.
(87)
ร opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se cโรจ stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente lโautoritร di controllo e lโinteressato. ร opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravitร della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti negativi per lโinteressato. Siffatta notifica puรฒ dar luogo a un intervento dellโautoritร di controllo nellโambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.
(88)
Nel definire modalitร dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali, รจ opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto dโidentitร o altre forme di abuso. Inoltre, รจ opportuno che tali modalitร e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autoritร incaricate dellโapplicazione della legge, qualora una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente lโindagine sulle circostanze di una violazione di dati personali.
(89)
La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autoritร di controllo il trattamento dei dati personali. Mentre tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari, non ha sempre contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. ร pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscriminati di notifica e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertร delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalitร . Tali tipi di trattamenti includono, in particolare, quelli che comportano lโutilizzo di nuove tecnologie o quelli che sono di nuovo tipo e in relazione ai quali il titolare del trattamento non ha ancora effettuato una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati, o la valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati si riveli necessaria alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale.
(90)
In tali casi, รจ opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilitร e gravitร del rischio, tenuto conto della natura, dellโambito di applicazione, del contesto e delle finalitร del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformitร al presente regolamento.
(91)
Ciรฒ dovrebbe applicarsi in particolare ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantitร di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilitร , laddove, in conformitร con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su larga scala, nonchรฉ ad altri trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertร degli interessati, specialmente qualora tali trattamenti rendano piรน difficoltoso, per gli interessati, lโesercizio dei propri diritti. ร opportuno altresรฌ effettuare una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati nei casi in cui i dati personali sono trattati per adottare decisioni riguardanti determinate persone fisiche in seguito a una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi alle persone fisiche, basata sulla profilazione di tali dati, o in seguito al trattamento di categorie particolari di dati personali, dati biometrici o dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati รจ altresรฌ richiesta per la sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi optoelettronici, o per altri trattamenti che lโautoritร di controllo competente ritiene possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertร degli interessati, specialmente perchรฉ impediscono a questi ultimi di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto, oppure perchรฉ sono effettuati sistematicamente su larga scala. Il trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato. In tali casi non dovrebbe essere obbligatorio procedere a una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati.
(92)
Vi sono circostanze in cui puรฒ essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati che verta su un oggetto piรน ampio di un unico progetto, per esempio quando autoritร pubbliche o enti pubblici intendono istituire unโapplicazione o una piattaforma di trattamento comuni o quando diversi titolari del trattamento progettano di introdurre unโapplicazione o un ambiente di trattamento comuni in un settore o segmento industriale o per una attivitร trasversale ampiamente utilizzata.
(93)
In vista dellโadozione della legge degli Stati membri che disciplina i compiti dellโautoritร pubblica o dellโorganismo pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti, gli Stati membri possono ritenere necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attivitร di trattamento.
(94)
Se dalla valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertร delle persone fisiche e il titolare del trattamento รจ del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, รจ opportuno consultare lโautoritร di controllo prima dellโinizio delle attivitร di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento e dallโestensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresรฌ un danno o unโinterferenza con i diritti e le libertร della persona fisica. Lโautoritร di controllo che riceve una richiesta di consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione dellโautoritร di controllo entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stessa nellโambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento, compreso il potere di vietare i trattamenti. Nellโambito di tale processo di consultazione, puรฒ essere presentato allโautoritร di controllo il risultato di una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertร delle persone fisiche.
(95)
Il responsabile del trattamento, se necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgimento di una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati e dalla previa consultazione dellโautoritร di controllo.
(96)
Lโautoritร di controllo dovrebbe essere altresรฌ consultata durante lโelaborazione di una misura legislativa o regolamentare che prevede il trattamento di dati personali al fine di garantire che il trattamento previsto rispetti il presente regolamento e, in particolare, che si attenui il rischio per lโinteressato.
(97)
Per i trattamenti effettuati da unโautoritร pubblica, eccettuate le autoritร giurisdizionali o autoritร giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore privato da un titolare del trattamento le cui attivitร principali consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o ove le attivitร principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e di dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel settore privato le attivitร principali del titolare del trattamento riguardano le sue attivitร primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attivitร accessoria. Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente.
(98)
Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne lโeffettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertร delle persone fisiche.
(99)
Nellโelaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero consultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni.
(100)
Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata lโistituzione di meccanismi di certificazione e sigilli nonchรฉ marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.
(101)
I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dellโUnione e organizzazioni internazionali sono necessari per lโespansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. Lโaumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. ร opportuno perรฒ che, quando i dati personali sono trasferiti dallโUnione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nellโUnione dal presente regolamento non sia compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dallโorganizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso unโaltra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente regolamento. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
(102)
Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra lโUnione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, purchรฉ tali accordi non incidano sul presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dellโUnione e includano un adeguato livello di protezione per i diritti fondamentali degli interessati.
(103)
La Commissione puรฒ decidere, con effetto nellโintera Unione, che un paese terzo, un territorio o un settore specifico allโinterno di un paese terzo, o unโorganizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e lโuniformitร in tutta lโUnione nei confronti del paese terzo o dellโorganizzazione internazionale che si ritiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. La Commissione puรฒ inoltre decidere, dopo aver fornito una dichiarazione completa che illustra le motivazioni al paese terzo o allโorganizzazione internazionale, di revocare una tale decisione.
(104)
In linea con i valori fondamentali su cui รจ fondata lโUnione, in particolare la tutela dei diritti dellโuomo, รจ opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, o di un territorio o di un settore specifico allโinterno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, lโaccesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dellโuomo, nonchรฉ la legislazione generale e settoriale riguardante segnatamente la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure lโordine pubblico e il diritto penale. Lโadozione di una decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di un settore specifico allโinterno di un paese terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi come specifiche attivitร di trattamento e lโambito di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato allโinterno dellโUnione, segnatamente quando i dati personali sono trattati in uno o piรน settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo indipendente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autoritร di protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale.
(105)
Al di lร degli impegni internazionali che il paese terzo o lโorganizzazione internazionale hanno assunto, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o dellโorganizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali, nonchรฉ allโattuazione di tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione lโadesione dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio dโEuropa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La Commissione, nel valutare lโadeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali, dovrebbe consultare il comitato.
(106)
ร opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in un paese terzo, in un territorio o settore specifico allโinterno di un paese terzo, o unโorganizzazione internazionale, e monitorare il funzionamento delle decisioni adottate sulla base dellโarticolo 25, paragrafo 6, o dellโarticolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. Nella sua decisione di adeguatezza, la Commissione dovrebbe prevedere un meccanismo di riesame periodico del loro funzionamento. Tale riesame periodico dovrebbe essere effettuato in consultazione con il paese terzo o lโorganizzazione internazionale in questione e tenere conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nellโorganizzazione internazionale. Ai fini del controllo e dello svolgimento dei riesami periodici, la Commissione dovrebbe tener conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonchรฉ di altri organismi e fonti pertinenti. La Commissione dovrebbe valutare, entro un termine ragionevole, il funzionamento di tali ultime decisioni e riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), come stabilito a norma del presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio.
(107)
La Commissione puรฒ riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico allโinterno di un paese terzo, o unโorganizzazione internazionale non garantiscono piรน un livello adeguato di protezione dei dati. Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai trasferimenti sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti dโimpresa, e a deroghe per situazioni particolari. In tal caso รจ opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o lโorganizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.
(108)
In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dellโinteressato. Tali adeguate garanzie possono consistere nellโapplicazione di norme vincolanti dโimpresa, clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da unโautoritร di controllo o clausole contrattuali autorizzate da unโautoritร di controllo. Tali garanzie dovrebbero assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti allโinterno dellโUnione, compresa la disponibilitร di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento, nellโUnione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la conformitร rispetto ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati di default. I trasferimenti possono essere effettuati anche da autoritร pubbliche o organismi pubblici ad autoritร pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum dโintesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. Lโautorizzazione dellโautoritร di controllo competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nellโambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti.
(109)
La possibilitร che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da unโautoritร di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilitร di includere tali clausole tipo in un contratto piรน ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, nรฉ di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purchรฉ non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da unโautoritร di controllo o ledano i diritti o le libertร fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di protezione.
(110)
Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge unโattivitร economica comune dovrebbe poter applicare le norme vincolanti dโimpresa approvate per i trasferimenti internazionali dallโUnione agli organismi dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo dโimprese che svolge unโattivitร economica comune, purchรฉ tali norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.
(111)
ร opportuno prevedere la possibilitร di trasferire dati in alcune circostanze se lโinteressato ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento รจ occasionale e necessario in relazione a un contratto o unโazione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autoritร di regolamentazione. ร altresรฌ opportuno prevedere la possibilitร di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dellโUnione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In questโultimo caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalitร dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro รจ destinato a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dellโinteressato.
(112)
Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra autoritร garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autoritร di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanitร pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere altresรฌ considerato lecito quando รจ necessario per salvaguardare un interesse che รจ essenziale per gli interessi vitali dellโinteressato o di unโaltra persona, comprese la vita o lโintegritร fisica, qualora lโinteressato si trovi nellโincapacitร di prestare il proprio consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dellโUnione o degli Stati membri puรฒ, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni alla Commissione. Qualunque trasferimento a unโorganizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un interessato che si trovi nellโincapacitร fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini dellโesecuzione di un compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario per importanti motivi di interesse pubblico o nellโinteresse vitale dellโinteressato.
(113)
Potrebbero altresรฌ essere autorizzati i trasferimenti qualificabili come non ripetitivi e riguardanti soltanto un numero limitato di interessati ai fini del perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertร dellโinteressato e qualora il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe considerare con particolare attenzione la natura dei dati personali, la finalitร e la durata del trattamento o dei trattamenti proposti, nonchรฉ la situazione nel paese dโorigine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e dovrebbe offrire garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertร fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti dovrebbero essere ammessi soltanto nei casi residui in cui nessuno degli altri presupposti per il trasferimento รจ applicabile. Per finalitร di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, รจ opportuno tener conto delle legittime aspettative della societร nei confronti di un miglioramento delle conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe informare lโautoritร di controllo e lโinteressato in merito al trasferimento.
(114)
In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che diano allโinteressato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nellโUnione, dopo il trasferimento, cosรฌ da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.
(115)
Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare direttamente le attivitร di trattamento di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Essi possono includere le sentenze di autoritร giurisdizionali o le decisioni di autoritร amministrative di paesi terzi che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento e non sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e lโUnione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. Lโapplicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata nellโUnione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciรฒ vale, tra lโaltro, quando la comunicazione รจ necessaria per un rilevante motivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto dellโUnione o degli Stati membri cui รจ soggetto il titolare del trattamento.
(116)
Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dellโUnione potrebbe aumentare il rischio che la persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autoritร di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attivitร condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche essere ostacolati dallโinsufficienza di poteri per prevenire e correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltร pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto vi รจ la necessitร di promuovere una piรน stretta cooperazione tra le autoritร di controllo della protezione dei dati affinchรฉ possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro controparti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per agevolare e prestare mutua assistenza a livello internazionale nellโapplicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, la Commissione e le autoritร di controllo dovrebbero scambiare informazioni e cooperare, nellโambito di attivitร connesse con lโesercizio dei loro poteri, con le autoritร competenti in paesi terzi, sulla base della reciprocitร e in conformitร del presente regolamento.
(117)
Lโistituzione di autoritร di controllo a cui รจ conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro รจ un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire piรน di una autoritร di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.
(118)
Lโindipendenza delle autoritร di controllo non dovrebbe significare che tali autoritร non possano essere assoggettate a meccanismi di controllo o monitoraggio con riguardo alle loro spese o a controllo giurisdizionale.
(119)
Laddove siano istituite piรน autoritร di controllo, lo Stato membro dovrebbe stabilire per legge meccanismi atti ad assicurare la partecipazione effettiva di dette autoritร al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro dovrebbe in particolare designare lโautoritร di controllo che funge da punto di contatto unico per lโeffettiva partecipazione di tutte le autoritร al meccanismo, onde garantire la rapida e agevole cooperazione con altre autoritร di controllo, il comitato e la Commissione.
(120)
Ciascuna autoritร di controllo dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per lโeffettivo adempimento dei propri compiti, compresi quelli di assistenza reciproca e cooperazione con altre autoritร di controllo in tutta lโUnione. Ciascuna autoritร di controllo dovrebbe disporre di un bilancio annuale, separato e pubblico, che puรฒ far parte del bilancio generale statale o nazionale.
(121)
Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dellโautoritร di controllo dovrebbero essere stabilite per legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero in particolare prevedere che tali membri devono essere nominati, attraverso una procedura trasparente, dal parlamento, dal governo o dal capo di Stato dello Stato membro, sulla base di una proposta del governo, di un membro del governo, del parlamento o di una sua camera, o da un organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto degli Stati membri. Al fine di assicurare lโindipendenza dellโautoritร di controllo, รจ opportuno che il membro o i membri di tale autoritร agiscano con integritร , si astengano da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e, per tutta la durata del mandato, non esercitino alcuna altra attivitร incompatibile, remunerata o meno. Lโautoritร di controllo dovrebbe disporre di proprio personale, scelto dalla stessa autoritร di controllo o da un organismo indipendente istituito ai sensi del diritto degli Stati membri, che dovrebbe essere soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dellโautoritร di controllo.
(122)
Ogni autoritร di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa attribuiti a norma del presente regolamento. Ciรฒ dovrebbe comprendere in particolare il trattamento nellโambito delle attivitร di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del proprio Stato membro, il trattamento di dati personali effettuato dalle pubbliche autoritร o dagli organismi privati che agiscono nel pubblico interesse, il trattamento riguardante gli interessati nel suo territorio o il trattamento effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nellโUnione europea riguardante interessati non residenti nel suo territorio. Ciรฒ dovrebbe includere lโesame dei reclami proposti dallโinteressato, lo svolgimento di indagini sullโapplicazione del regolamento e la promozione della sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali.
(123)
Le autoritร di controllo dovrebbero controllare lโapplicazione delle disposizioni del presente regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta lโUnione, cosรฌ da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine, le autoritร di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione.
(124)
Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nellโambito delle attivitร di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nellโUnione e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in piรน di uno Stato membro o qualora il trattamento effettuato nellโambito delle attivitร dello stabilimento unico di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nellโUnione incida o possa verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in piรน di uno Stato membro, lโautoritร di controllo dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere da autoritร capofila. Essa dovrebbe cooperare con le altre autoritร interessate perchรฉ il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perchรฉ il trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti nel loro territorio o perchรฉ รจ stato proposto loro un reclamo. Anche in caso di reclamo proposto da un interessato non residente in tale Stato membro, lโautoritร di controllo cui รจ stato proposto detto reclamo dovrebbe essere considerata unโautoritร di controllo interessata. Nellโambito del suo compito di rilascio di linee guida su qualsiasi questione relativa allโapplicazione del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere in grado di pubblicare linee guida in particolare sui criteri da prendere in considerazione per accertare se il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in piรน di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e motivata.
(125)
Lโautoritร capofila dovrebbe essere competente per lโadozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di applicazione dei poteri di cui gode a norma del presente regolamento. Nella sua qualitร di autoritร capofila, lโautoritร di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autoritร di controllo interessate nel processo decisionale. In caso di decisione di rigetto del reclamo dellโinteressato, in tutto o in parte, tale decisione dovrebbe essere adottata dallโautoritร di controllo a cui il reclamo รจ stato proposto.
(126)
La decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dallโautoritร di controllo capofila e dalle autoritร di controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ed essere vincolante per il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la conformitร al presente regolamento e lโattuazione della decisione notificata dallโautoritร di controllo capofila allo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento per quanto riguarda le attivitร di trattamento nellโUnione.
(127)
Ogni autoritร di controllo che non agisce in qualitร di autoritร di controllo capofila dovrebbe essere competente a trattare casi locali qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in piรน di uno Stato membro, ma lโoggetto dello specifico trattamento riguardi unicamente il trattamento effettuato in un singolo Stato membro e coinvolga soltanto interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando lโoggetto riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti nellโambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro. In tali casi, lโautoritร di controllo dovrebbe informare senza indugio lโautoritร di controllo capofila sulla questione. Dopo essere stata informata, lโautoritร di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il caso a norma della disposizione sulla cooperazione tra lโautoritร di controllo capofila e altre autoritร di controllo interessate (ยซmeccanismo dello sportello unicoยป), ovvero se lโautoritร di controllo che lโha informata debba trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se intende trattare il caso, lโautoritร di controllo capofila dovrebbe tenere conto dellโeventuale esistenza, nello Stato membro dellโautoritร di controllo che lโha informata, di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, al fine di garantire lโeffettiva applicazione di una decisione nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Qualora lโautoritร di controllo capofila decida di trattare il caso, lโautoritร di controllo che lโha informata dovrebbe avere la possibilitร di presentare un progetto di decisione, che lโautoritร di controllo capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione nella preparazione del proprio progetto di decisione nellโambito di tale meccanismo di sportello unico.
(128)
Le norme sullโautoritร di controllo capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi quando il trattamento รจ effettuato da autoritร pubbliche o da organismi privati nellโinteresse pubblico. In tali casi lโunica autoritร di controllo competente a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere lโautoritร di controllo dello Stato membro in cui lโautoritร pubblica o lโorganismo privato sono stabiliti.
(129)
Al fine di garantire un monitoraggio e unโapplicazione coerenti del presente regolamento in tutta lโUnione, le autoritร di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo proposto da persone fisiche, e fatti salvi i poteri delle autoritร preposte allโesercizio dellโazione penale ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di intentare unโazione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. Gli Stati membri possono precisare altri compiti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. ร opportuno che i poteri delle autoritร di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali adeguate previste dal diritto dellโUnione e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformitร al presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di indagine per quanto riguarda lโaccesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto processuale degli Stati membri, quale lโobbligo di ottenere unโautorizzazione giudiziaria preliminare. Ogni misura giuridicamente vincolante dellโautoritร di controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare lโautoritร di controllo che ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del responsabile o di un membro dellโautoritร di controllo da lui autorizzata, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto a un ricorso effettivo. Ciรฒ non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai sensi del diritto processuale degli Stati membri. Lโadozione di una decisione giuridicamente vincolante implica che essa puรฒ essere soggetta a controllo giurisdizionale nello Stato membro dellโautoritร di controllo che ha adottato la decisione.
(130)
Qualora lโautoritร di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia lโautoritร di controllo capofila, lโautoritร di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con lโautoritร di controllo cui รจ stato proposto il reclamo in conformitร delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza previste dal presente regolamento. In tali casi, lโautoritร di controllo capofila, nellโadottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa lโimposizione di sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dellโautoritร di controllo cui รจ stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini nel territorio del proprio Stato membro in collegamento con lโautoritร di controllo capofila.
(131)
Qualora unโaltra autoritร di controllo agisca in qualitร di autoritร di controllo capofila per le attivitร di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo o la possibile violazione riguardi solo attivitร di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e la questione non incida in modo sostanziale o รจ improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri, lโautoritร di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata di situazioni che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole con il titolare del trattamento e, qualora ciรฒ non abbia esito, esercitare lโintera sua gamma di poteri. Ciรฒ dovrebbe includere: il trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dellโautoritร di controllo o con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; il trattamento effettuato nellโambito di unโofferta di beni o prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dellโautoritร di controllo; o il trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione degli Stati membri.
(132)
Le attivitร di sensibilizzazione delle autoritร di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero comprendere misure specifiche per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento, comprese le micro, piccole e medie imprese, e le persone fisiche in particolare nel contesto educativo.
(133)
Le autoritร di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nellโadempimento dei loro compiti, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. Lโautoritร di controllo che chiede assistenza reciproca puรฒ adottare una misura provvisoria in caso di mancato riscontro a una richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal ricevimento di tale richiesta da parte dellโaltra autoritร di controllo.
(134)
Ciascuna autoritร di controllo dovrebbe, se del caso, partecipare alle operazioni congiunte con altre autoritร di controllo. Lโautoritร di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato.
(135)
ร opportuno istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autoritร di controllo, al fine di assicurare unโapplicazione coerente del presente regolamento in tutta lโUnione. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi in particolare quando unโautoritร di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con riguardo ad attivitร di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari Stati membri. ร opportuno che il meccanismo si attivi anche quando unโautoritร di controllo interessata o la Commissione chiede che tale questione sia trattata nellโambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione puรฒ adottare nellโesercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.
(136)
In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a richiederlo รจ unโautoritร di controllo interessata o la Commissione. Il comitato dovrebbe altresรฌ avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti qualora insorgano controversie tra autoritร di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in cui vi siano pareri divergenti tra le autoritร di controllo segnatamente nellโambito del meccanismo di cooperazione tra lโautoritร di controllo capofila e le autoritร di controllo interessate sul merito del caso, in particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.
(137)
Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertร degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che lโesercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Unโautoritร di controllo potrebbe pertanto essere in grado di adottare misure provvisorie debitamente giustificate nel proprio territorio, con un periodo di validitร determinato che non dovrebbe superare tre mesi.
(138)
Lโapplicazione di tale meccanismo dovrebbe essere un presupposto di liceitร di una misura intesa a produrre effetti giuridici adottata dallโautoritร di controllo nei casi in cui la sua applicazione รจ obbligatoria. In altri casi di rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autoritร di controllo capofila e autoritร di controllo interessate e le autoritร di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.
(139)
Per promuovere lโapplicazione coerente del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere istituito come un organismo indipendente dellโUnione. Per conseguire i suoi obiettivi, il comitato dovrebbe essere dotato di personalitร giuridica. Il comitato dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato dovrebbe essere composto dalla figura di vertice dellโautoritร di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. ร opportuno che la Commissione partecipi alle attivitร del comitato senza diritto di voto e che il garante europeo della protezione dei dati abbia diritti di voto specifici. Il comitato dovrebbe contribuire allโapplicazione coerente del presente regolamento in tutta lโUnione, anche fornendo consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autoritร di controllo in tutta lโUnione. Esso dovrebbe assolvere i suoi compiti in piena indipendenza.
(140)
Il comitato dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati. Il personale del garante europeo della protezione dei dati impegnato nellโassolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le istruzioni del presidente del comitato e riferire a questโultimo.
(141)
Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a unโunica autoritร di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dellโarticolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se lโautoritร di controllo non dร seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando รจ necessario intervenire per proteggere i diritti dellโinteressato. Successivamente al reclamo si dovrebbe condurre unโindagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciรฒ sia opportuno nel caso specifico. ร opportuno che lโautoritร di controllo informi gli interessati dello stato e dellโesito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede unโulteriore indagine o il coordinamento con unโaltra autoritร di controllo, lโinteressato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autoritร di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
(142)
Qualora lโinteressato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, unโorganizzazione o unโassociazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformitร del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a unโautoritร di controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se questโultimo รจ previsto dal diritto degli Stati membri. Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione abbia il diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dallโeventuale mandato dellโinteressato, e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che i diritti di un interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente regolamento. tale organismo, organizzazione o associazione puรฒ non essere autorizzato a chiedere il risarcimento del danno per conto di un interessato indipendentemente dal mandato dellโinteressato.
(143)
Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per lโannullamento delle decisioni del comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste allโarticolo 263 TFUE. In quanto destinatari di tali decisioni, le autoritร di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi dalla loro notifica, conformemente allโarticolo 263 TFUE. Ove le decisioni del comitato si riferiscano direttamente e individualmente a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, questโultimo puรฒ proporre un ricorso per lโannullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web del comitato, conformemente allโarticolo 263 TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi dellโarticolo 263 TFUE, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autoritร giurisdizionali nazionali contro una decisione dellโautoritร di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare lโesercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dellโautoritร di controllo o lโarchiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate dalle autoritร di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dallโautoritร di controllo. Le azioni contro lโautoritร di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autoritร giurisdizionali dello Stato membro in cui lโautoritร di controllo รจ stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformitร del diritto processuale dello Stato membro in questione. Tali autoritร giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente.
Se un reclamo รจ stato rigettato o archiviato da unโautoritร di controllo, il reclamante puรฒ proporre ricorso giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nellโambito dei ricorsi giurisdizionali relativi allโapplicazione del presente regolamento, le autoritร giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza, disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui allโarticolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sullโinterpretazione del diritto dellโUnione, compreso il presente regolamento. Inoltre, se una decisione dellโautoritร di controllo che attua una decisione del comitato รจ impugnata dinanzi a unโautoritร giurisdizionale nazionale ed รจ in questione la validitร della decisione del comitato, tale autoritร giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato, ma deve deferire la questione di validitร alla Corte di giustizia ai sensi dellโarticolo 267 TFUE quale interpretato dalla Corte di giustizia, ove ritenga la decisione non valida. Tuttavia, unโautoritร giurisdizionale nazionale non puรฒ deferire una questione relativa alla validitร di una decisione del comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha avuto la possibilitร di proporre un ricorso per lโannullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dallโarticolo 263 TFUE.
(144)
Qualora unโautoritร giurisdizionale adita per unโazione contro una decisione di unโautoritร di controllo abbia motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente al trattamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento, o lo stesso titolo, siano sottoposte a unโautoritร giurisdizionale competente in un altro Stato membro, lโautoritร giurisdizionale adita dovrebbe contattare tale autoritร giurisdizionale al fine di confermare lโesistenza di tali azioni connesse. Se le azioni connesse sono pendenti dinanzi a unโautoritร giurisdizionale in un altro Stato membro, qualsiasi autoritร giurisdizionale successivamente adita puรฒ sospendere lโazione proposta dinanzi a essa o, su richiesta di una delle parti, puรฒ dichiarare la propria incompetenza a favore della prima autoritร giurisdizionale adita se tale autoritร giurisdizionale รจ competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consente la riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro un legame cosรฌ stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da azioni separate.
(145)
Nelle azioni contro un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, il ricorrente dovrebbe poter avviare unโazione legale dinanzi allโautoritร giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede lโinteressato, salvo che il titolare del trattamento sia unโautoritร pubblica di uno Stato membro che agisce nellโesercizio dei suoi poteri pubblici.
(146)
Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilitร se dimostra che lโevento dannoso non gli รจ in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciรฒ non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dellโUnione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformitร del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalitร del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento puรฒ essere ripartito in base alla responsabilitร che ricade su ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dellโinteressato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato lโintero risarcimento del danno puรฒ successivamente proporre unโazione di regresso contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento.
(147)
Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) non dovrebbero pregiudicare lโapplicazione di dette disposizioni specifiche.
(148)
Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento,in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dallโautoritร di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anzichรฉ imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravitร e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilitร o eventuali precedenti violazioni pertinenti, alla maniera in cui lโautoritร di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, allโadesione a un codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. Lโimposizione di sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformitร dei principi generali del diritto dellโUnione e della Carta, inclusi lโeffettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.
(149)
Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtรน ed entro i limiti del presente regolamento. Tali sanzioni penali possono altresรฌ autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, lโimposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di giustizia.
(150)
Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autoritร di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dallโautoritร di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravitร e durata dellโinfrazione e delle relative conseguenze, nonchรฉ delle misure adottate per assicurare la conformitร agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a imprese, le imprese dovrebbero essere intese quali definite agli articoli 101 e 102 TFUE a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a persone che non sono imprese, lโautoritร di controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione economica della persona nel valutare lโimporto appropriato della sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza puรฒ essere utilizzato anche per favorire unโapplicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autoritร pubbliche debbano essere soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento non incide sullโapplicazione di altri poteri delle autoritร di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento.
(151)
I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia non consentono lโirrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dal presente regolamento. Le norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in maniera tale che in Danimarca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autoritร giurisdizionali nazionali quale sanzione penale e in Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dallโautoritร di controllo nel quadro di una procedura dโinfrazione, purchรฉ lโapplicazione di tali norme in detti Stati membri abbia effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autoritร di controllo. Le competenti autoritร giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dellโautoritร di controllo che avvia lโazione sanzionatoria. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(152)
Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere determinata dal diritto degli Stati membri.
(153)
Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertร di espressione e di informazione, comprese lโespressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertร dโespressione e di informazione sancito nellโarticolo 11 della Carta. Ciรฒ dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. ร pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dellโinteressato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autoritร di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonchรฉ situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro allโaltro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui รจ soggetto il titolare del trattamento. Per tenere conto dellโimportanza del diritto alla libertร di espressione in tutte le societร democratiche รจ necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertร , quali la nozione di giornalismo.
(154)
Il presente regolamento ammette, nellโapplicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. Lโaccesso del pubblico ai documenti ufficiali puรฒ essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da unโautoritร pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autoritร o organismo se la diffusione รจ prevista dal diritto dellโUnione o degli Stati membri cui lโautoritร pubblica o lโorganismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare lโaccesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformitร del presente regolamento. Il riferimento alle autoritร pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le autoritร o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sullโaccesso del pubblico ai documenti. La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dellโUnione e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso รจ escluso o limitato in virtรน dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtรน di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo รจ stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
(155)
Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli ยซaccordi aziendaliยป, possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nellโambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente, per finalitร di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso lโadempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, paritร e diversitร sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dellโesercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonchรฉ per finalitร di cessazione del rapporto di lavoro.
(156)
Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertร dellโinteressato, in conformitร del presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. Lโulteriore trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici รจ da effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilitร di conseguire tali finalitร trattando dati personali che non consentono o non consentono piรน di identificare lโinteressato, purchรฉ esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalitร di archiviazione nel pubblico interesse, per finalitร di ricerca scientifica o storica o per finalitร statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, allโoblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilitร dei dati personali, nonchรฉ al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalitร di archiviazione nel pubblico interesse, per finalitร di ricerca scientifica o storica o per finalitร statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per lโesercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciรฒ sia appropriato alla luce delle finalitร previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalitร e di necessitร . Il trattamento dei dati personali per finalitร scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche.
(157)
Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande utilitร relativamente a patologie diffuse come le malattie cardiovascolari, il cancro e la depressione. Avvalendosi dei registri, i risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una popolazione piรน ampia. Nellโambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti dai registri forniscono conoscenze solide e di alta qualitร , che possono costituire la base per lโelaborazione e lโattuazione di politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualitร della vita per molte persone, migliorare lโefficienza dei servizi sociali. Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere trattati per finalitร di ricerca scientifica fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dal diritto dellโUnione o degli Stati membri.
(158)
Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autoritร pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtรน del diritto dellโUnione o degli Stati membri, hanno lโobbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per lโinteresse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per finalitร di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini contro lโumanitร , in particolare lโOlocausto, o crimini di guerra.
(159)
Qualora i dati personali siano trattati per finalitร di ricerca scientifica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Nellโambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalitร di ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dellโobiettivo dellโUnione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dellโarticolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le finalitร di ricerca scientifica dovrebbero altresรฌ includere gli studi svolti nellโinteresse pubblico nel settore della sanitร pubblica. Per rispondere alle specificitร del trattamento dei dati personali per finalitร di ricerca scientifica dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in altra forma di dati personali nel contesto delle finalitร di ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica, in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nellโinteresse dellโinteressato, le norme generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure.
(160)
Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciรฒ dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.
(161)
Ai fini del consenso alla partecipazione ad attivitร di ricerca scientifica nellโambito di sperimentazioni cliniche dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
(162)
Qualora i dati personali siano trattati per finalitร statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale trattamento. Il diritto dellโUnione o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento, determinare i contenuti statistici, il controllo dellโaccesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per finalitร statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertร dellโinteressato e per garantire il segreto statistico. Per finalitร statistiche si intende qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari alle indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente usati per finalitร diverse, anche per finalitร di ricerca scientifica. La finalitร statistica implica che il risultato del trattamento per finalitร statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche.
(163)
ร opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autoritร statistiche nazionali e dellโUnione per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui allโarticolo 338, paragrafo 2, TFUE, mentre le statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche al diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto riguarda le statistiche europee.
(164)
Per quanto riguarda il potere delle autoritร di controllo di ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai loro locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il segreto professionale. Ciรฒ non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare norme relative al segreto professionale laddove richiesto dal diritto dellโUnione.
(165)
Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunitร religiose negli Stati membri in virtรน del diritto costituzionale vigente, in conformitร dellโarticolo 17 TFUE.
(166)
Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertร fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nellโUnione, รจ opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente allโarticolo 290 TFUE. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione, le informazioni da presentare sotto forma di icone standardizzate e le procedure per fornire tali icone. ร di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nellโelaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(167)
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.
(168)
ร opportuno applicare la procedura dโesame per lโadozione di atti di esecuzione su: clausole contrattuali tipo tra i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del trattamento, codici di condotta; norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo, un territorio o settore specifico allโinterno del paese terzo, o da unโorganizzazione internazionale; clausole tipo di protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio di informazioni per via elettronica tra i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le autoritร di controllo per norme vincolanti dโimpresa; assistenza reciproca; e modalitร per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autoritร di controllo e tra le autoritร di controllo e il comitato.
(169)
ร opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando gli elementi a disposizione indicano che un paese terzo, un territorio o settore di specifico allโinterno di tale paese terzo, o unโorganizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato e ciรฒ รจ reso necessario da imperativi motivi di urgenza.
(170)
Poichรฉ lโobiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali nellโUnione, non puรฒ essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dellโazione in questione, puรฒ essere conseguito meglio a livello di Unione, questโultima puรฒ intervenire in base al principio di sussidiarietร sancito dallโarticolo 5 del trattato sullโUnione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto รจ necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalitร enunciato nello stesso articolo.
(171)
Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Il trattamento giร in corso alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo di due anni dallโentrata in vigore del presente regolamento. Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma della direttiva 95/46/CE, non occorre che lโinteressato presti nuovamente il suo consenso, se questo รจ stato espresso secondo modalitร conformi alle condizioni del presente regolamento, affinchรฉ il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del presente regolamento. Le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autoritร di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate.
(172)
Il Garante europeo della protezione dei dati รจ stato consultato conformemente allโarticolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 7 marzo 2012 (17).
(173)
ร opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertร fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, รจ opportuno modificare questโultima di conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e finalitร
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchรฉ norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertร fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nellโUnione non puรฒ essere limitata nรฉ vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Articolo 2
Ambito di applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
a)
effettuati per attivitร che non rientrano nellโambito di applicazione del diritto dellโUnione;
b)
effettuati dagli Stati membri nellโesercizio di attivitร che rientrano nellโambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;
c)
effettuati da una persona fisica per lโesercizio di attivitร a carattere esclusivamente personale o domestico;
d)
effettuati dalle autoritร competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dellโUnione, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dellโUnione applicabili a tale trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente allโarticolo 98.
4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto lโapplicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilitร dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.
Articolo 3
Ambito di applicazione territoriale
1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nellโambito delle attivitร di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nellโUnione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nellโUnione.
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nellโUnione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non รจ stabilito nellโUnione, quando le attivitร di trattamento riguardano:
a)
lโofferta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nellโUnione, indipendentemente dallโobbligatorietร di un pagamento dellโinteressato; oppure
b)
il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo allโinterno dellโUnione.
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non รจ stabilito nellโUnione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtรน del diritto internazionale pubblico.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento sโintende per:
1) ยซdato personaleยป: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (ยซinteressatoยป); si considera identificabile la persona fisica che puรฒ essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi allโubicazione, un identificativo online o a uno o piรน elementi caratteristici della sua identitร fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) ยซtrattamentoยป: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza lโausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, lโorganizzazione, la strutturazione, la conservazione, lโadattamento o la modifica, lโestrazione, la consultazione, lโuso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o lโinterconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) ยซlimitazione di trattamentoยป: il contrassegno dei dati personali conservati con lโobiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
4) ยซprofilazioneยป: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nellโutilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, lโaffidabilitร , il comportamento, lโubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5) ยซpseudonimizzazioneยป: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano piรน essere attribuiti a un interessato specifico senza lโutilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6) ยซarchivioยป: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
7) ยซtitolare del trattamentoยป: la persona fisica o giuridica, lโautoritร pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalitร e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalitร e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dellโUnione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dellโUnione o degli Stati membri;
8) ยซresponsabile del trattamentoยป: la persona fisica o giuridica, lโautoritร pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9) ยซdestinatarioยป: la persona fisica o giuridica, lโautoritร pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autoritร pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nellโambito di una specifica indagine conformemente al diritto dellโUnione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autoritร pubbliche รจ conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalitร del trattamento;
10) ยซterzoยป: la persona fisica o giuridica, lโautoritร pubblica, il servizio o altro organismo che non sia lโinteressato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto lโautoritร diretta del titolare o del responsabile;
11) ยซconsenso dellโinteressatoยป: qualsiasi manifestazione di volontร libera, specifica, informata e inequivocabile dellโinteressato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
12) ยซviolazione dei dati personaliยป: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o lโaccesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
13) ยซdati geneticiยป: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dallโanalisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
14) ยซdati biometriciยป: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano lโidentificazione univoca, quali lโimmagine facciale o i dati dattiloscopici;
15) ยซdati relativi alla saluteยป: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
16) ยซstabilimento principaleยป:
a)
per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in piรน di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nellโUnione, salvo che le decisioni sulle finalitร e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nellโUnione e che questโultimo stabilimento abbia facoltร di ordinare lโesecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni รจ considerato essere lo stabilimento principale;
b)
con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in piรน di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nellโUnione o, se il responsabile del trattamento non ha unโamministrazione centrale nellโUnione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nellโUnione in cui sono condotte le principali attivitร di trattamento nel contesto delle attivitร di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile รจ soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
17) ยซrappresentanteยป: la persona fisica o giuridica stabilita nellโUnione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dellโarticolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
18) ยซimpresaยป: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti unโattivitร economica, comprendente le societร di persone o le associazioni che esercitano regolarmente unโattivitร economica;
19) ยซgruppo imprenditorialeยป: un gruppo costituito da unโimpresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
20) ยซnorme vincolanti dโimpresaยป: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o piรน paesi terzi, nellโambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge unโattivitร economica comune;
21) ยซautoritร di controlloยป: lโautoritร pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dellโarticolo 51;
22) ยซautoritร di controllo interessataยป: unโautoritร di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
a)
il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento รจ stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autoritร di controllo;
b)
gli interessati che risiedono nello Stato membro dellโautoritร di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
c)
un reclamo รจ stato proposto a tale autoritร di controllo;
23) ยซtrattamento transfrontalieroยป:
a)
trattamento di dati personali che ha luogo nellโambito delle attivitร di stabilimenti in piรน di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nellโUnione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in piรน di uno Stato membro; oppure
b)
trattamento di dati personali che ha luogo nellโambito delle attivitร di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nellโUnione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in piรน di uno Stato membro;
24) ยซobiezione pertinente e motivataยป: unโobiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che lโazione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertร fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali allโinterno dellโUnione;
25) ยซservizio della societร dellโinformazioneยป: il servizio definito allโarticolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
26) ยซorganizzazione internazionaleยป: unโorganizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o piรน Stati.
CAPO II
Principi
Articolo 5
Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a)
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dellโinteressato (ยซliceitร , correttezza e trasparenzaยป);
b)
raccolti per finalitร determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalitร ; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non รจ, conformemente allโarticolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalitร iniziali (ยซlimitazione della finalitร ยป);
c)
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalitร per le quali sono trattati (ยซminimizzazione dei datiยป);
d)
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalitร per le quali sono trattati (ยซesattezzaยป);
e)
conservati in una forma che consenta lโidentificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalitร per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi piรน lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente allโarticolo 89, paragrafo 1, fatta salva lโattuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertร dellโinteressato (ยซlimitazione della conservazioneยป);
f)
trattati in maniera da garantire unโadeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (ยซintegritร e riservatezzaยป).
2. Il titolare del trattamento รจ competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (ยซresponsabilizzazioneยป).
Articolo 6
Liceitร del trattamento
1. Il trattamento รจ lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a)
lโinteressato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o piรน specifiche finalitร ;
b)
il trattamento รจ necessario allโesecuzione di un contratto di cui lโinteressato รจ parte o allโesecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c)
il trattamento รจ necessario per adempiere un obbligo legale al quale รจ soggetto il titolare del trattamento;
d)
il trattamento รจ necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dellโinteressato o di unโaltra persona fisica;
e)
il trattamento รจ necessario per lโesecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso allโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento;
f)
il trattamento รจ necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertร fondamentali dellโinteressato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se lโinteressato รจ un minore.
La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autoritร pubbliche nellโesecuzione dei loro compiti.
2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni piรน specifiche per adeguare lโapplicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformitร del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.
3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:
a)
dal diritto dellโUnione; o
b)
dal diritto dello Stato membro cui รจ soggetto il titolare del trattamento.
La finalitร del trattamento รจ determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), รจ necessaria per lโesecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso allโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare lโapplicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceitร del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalitร per cui sono comunicati; le limitazioni della finalitร , i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dellโUnione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed รจ proporzionato allโobiettivo legittimo perseguito.
4. Laddove il trattamento per una finalitร diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dellโinteressato o su un atto legislativo dellโUnione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una societร democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui allโarticolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per unโaltra finalitร sia compatibile con la finalitร per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra lโaltro:
a)
di ogni nesso tra le finalitร per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalitร dellโulteriore trattamento previsto;
b)
del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra lโinteressato e il titolare del trattamento;
c)
della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dellโarticolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dellโarticolo 10;
d)
delle possibili conseguenze dellโulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e)
dellโesistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.
Articolo 7
Condizioni per il consenso
1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che lโinteressato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Se il consenso dellโinteressato รจ prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso รจ presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento รจ vincolante.
3. Lโinteressato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceitร del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, lโinteressato รจ informato di ciรฒ. Il consenso รจ revocato con la stessa facilitร con cui รจ accordato.
4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione lโeventualitร , tra le altre, che lโesecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario allโesecuzione di tale contratto.
Articolo 8
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della societร dellโinformazione
1. Qualora si applichi lโarticolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda lโofferta diretta di servizi della societร dellโinformazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore รจ lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia unโetร inferiore ai 16 anni, tale trattamento รจ lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso รจ prestato o autorizzato dal titolare della responsabilitร genitoriale.
Gli Stati membri possono stabilire per legge unโetร inferiore a tali fini purchรฉ non inferiore ai 13 anni.
2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilitร genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validitร , la formazione o lโefficacia di un contratto rispetto a un minore.
Articolo 9
Trattamento di categorie particolari di dati personali
1. ร vietato trattare dati personali che rivelino lโorigine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o lโappartenenza sindacale, nonchรฉ trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o allโorientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a)
lโinteressato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o piรน finalitร specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dellโUnione o degli Stati membri dispone che lโinteressato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b)
il trattamento รจ necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dellโinteressato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dellโUnione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dellโinteressato;
c)
il trattamento รจ necessario per tutelare un interesse vitale dellโinteressato o di unโaltra persona fisica qualora lโinteressato si trovi nellโincapacitร fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d)
il trattamento รจ effettuato, nellโambito delle sue legittime attivitร e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalitร politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, lโassociazione o lโorganismo a motivo delle sue finalitร e che i dati personali non siano comunicati allโesterno senza il consenso dellโinteressato;
e)
il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dallโinteressato;
f)
il trattamento รจ necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autoritร giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g)
il trattamento รจ necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dellโUnione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalitร perseguita, rispettare lโessenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dellโinteressato;
h)
il trattamento รจ necessario per finalitร di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacitร lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dellโUnione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanitร , fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i)
il trattamento รจ necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanitร pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualitร e sicurezza dellโassistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dellโUnione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertร dellโinteressato, in particolare il segreto professionale;
j)
il trattamento รจ necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformitร dellโarticolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dellโUnione o nazionale, che รจ proporzionato alla finalitร perseguita, rispetta lโessenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dellโinteressato.
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalitร di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilitร di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dellโUnione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anchโessa soggetta allโobbligo di segretezza conformemente al diritto dellโUnione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dellโarticolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dellโautoritร pubblica o se il trattamento รจ autorizzato dal diritto dellโUnione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertร degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dellโautoritร pubblica.
Articolo 11
Trattamento che non richiede lโidentificazione
1. Se le finalitร per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono piรน lโidentificazione dellโinteressato, il titolare del trattamento non รจ obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare lโinteressato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare lโinteressato, ne informa lโinteressato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando lโinteressato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano lโidentificazione.
CAPO III
Diritti dellโinteressato
Sezione 1
Trasparenza e modalitร
Articolo 12
Informazioni, comunicazioni e modalitร trasparenti per lโesercizio dei diritti dellโinteressato
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire allโinteressato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e allโarticolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dallโinteressato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purchรฉ sia comprovata con altri mezzi lโidentitร dellโinteressato.
2. Il titolare del trattamento agevola lโesercizio dei diritti dellโinteressato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui allโarticolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non puรฒ rifiutare di soddisfare la richiesta dellโinteressato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non รจ in grado di identificare lโinteressato.
3. Il titolare del trattamento fornisce allโinteressato le informazioni relative allโazione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al piรน tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine puรฒ essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessitร e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa lโinteressato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se lโinteressato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dellโinteressato.
4. Se non ottempera alla richiesta dellโinteressato, il titolare del trattamento informa lโinteressato senza ritardo, e al piรน tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dellโinottemperanza e della possibilitร di proporre reclamo a unโautoritร di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dellโarticolo 34 sono gratuite. Se le richieste dellโinteressato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento puรฒ:
a)
addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere lโazione richiesta; oppure
b)
rifiutare di soddisfare la richiesta.
Incombe al titolare del trattamento lโonere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
6. Fatto salvo lโarticolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa lโidentitร della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, puรฒ richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare lโidentitร dellโinteressato.
7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro dโinsieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.
8. Alla Commissione รจ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente allโarticolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.
Sezione 2
Informazione e accesso ai dati personali
Articolo 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso lโinteressato
1. In caso di raccolta presso lโinteressato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce allโinteressato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a)
lโidentitร e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b)
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c)
le finalitร del trattamento cui sono destinati i dati personali nonchรฉ la base giuridica del trattamento;
d)
qualora il trattamento si basi sullโarticolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e)
gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f)
ove applicabile, lโintenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a unโorganizzazione internazionale e lโesistenza o lโassenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui allโarticolo 46 o 47, o allโarticolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce allโinteressato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a)
il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non รจ possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b)
lโesistenza del diritto dellโinteressato di chiedere al titolare del trattamento lโaccesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilitร dei dati;
c)
qualora il trattamento sia basato sullโarticolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sullโarticolo 9, paragrafo 2, lettera a), lโesistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceitร del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d)
il diritto di proporre reclamo a unโautoritร di controllo;
e)
se la comunicazione di dati personali รจ un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se lโinteressato ha lโobbligo di fornire i dati personali nonchรฉ le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f)
lโesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui allโarticolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonchรฉ lโimportanza e le conseguenze previste di tale trattamento per lโinteressato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalitร diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce allโinteressato informazioni in merito a tale diversa finalitร e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui lโinteressato dispone giร delle informazioni.
Articolo 14
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso lโinteressato
1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso lโinteressato, il titolare del trattamento fornisce allโinteressato le seguenti informazioni:
a)
lโidentitร e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b)
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c)
le finalitร del trattamento cui sono destinati i dati personali nonchรฉ la base giuridica del trattamento;
d)
le categorie di dati personali in questione;
e)
gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f)
ove applicabile, lโintenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a unโorganizzazione internazionale e lโesistenza o lโassenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui allโarticolo 46 o 47, o allโarticolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce allโinteressato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dellโinteressato:
a)
il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non รจ possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b)
qualora il trattamento si basi sullโarticolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
c)
lโesistenza del diritto dellโinteressato di chiedere al titolare del trattamento lโaccesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilitร dei dati;
d)
qualora il trattamento sia basato sullโarticolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sullโarticolo 9, paragrafo 2, lettera a), lโesistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceitร del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
e)
il diritto di proporre reclamo a unโautoritร di controllo;
f)
la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, lโeventualitร che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
g)
lโesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui allโarticolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonchรฉ lโimportanza e le conseguenze previste di tale trattamento per lโinteressato.
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
entro un termine ragionevole dallโottenimento dei dati personali, ma al piรน tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b)
nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con lโinteressato, al piรน tardi al momento della prima comunicazione allโinteressato; oppure
c)
nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalitร diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce allโinteressato informazioni in merito a tale diversa finalitร e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a)
lโinteressato dispone giร delle informazioni;
b)
comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui allโarticolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui lโobbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalitร di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertร e i legittimi interessi dellโinteressato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
c)
lโottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dellโUnione o dello Stato membro cui รจ soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dellโinteressato; oppure
d)
qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dellโUnione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.
Articolo 15
Diritto di accesso dellโinteressato
1. Lโinteressato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere lโaccesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a)
le finalitร del trattamento;
b)
le categorie di dati personali in questione;
c)
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d)
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non รจ possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e)
lโesistenza del diritto dellโinteressato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f)
il diritto di proporre reclamo a unโautoritร di controllo;
g)
qualora i dati non siano raccolti presso lโinteressato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h)
lโesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui allโarticolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonchรฉ lโimportanza e le conseguenze previste di tale trattamento per lโinteressato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a unโorganizzazione internazionale, lโinteressato ha il diritto di essere informato dellโesistenza di garanzie adeguate ai sensi dellโarticolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dallโinteressato, il titolare del trattamento puรฒ addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se lโinteressato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dellโinteressato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertร altrui.
Sezione 3
Rettifica e cancellazione
Articolo 16
Diritto di rettifica
Lโinteressato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalitร del trattamento, lโinteressato ha il diritto di ottenere lโintegrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione (ยซdiritto allโoblioยป)
1. Lโinteressato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha lโobbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)
i dati personali non sono piรน necessari rispetto alle finalitร per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b)
lโinteressato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente allโarticolo 6, paragrafo 1, lettera a), o allโarticolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)
lโinteressato si oppone al trattamento ai sensi dellโarticolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dellโarticolo 21, paragrafo 2;
d)
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dellโUnione o dello Stato membro cui รจ soggetto il titolare del trattamento;
f)
i dati personali sono stati raccolti relativamente allโofferta di servizi della societร dellโinformazione di cui allโarticolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed รจ obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dellโinteressato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a)
per lโesercizio del diritto alla libertร di espressione e di informazione;
b)
per lโadempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dellโUnione o dello Stato membro cui รจ soggetto il titolare del trattamento o per lโesecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nellโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento;
c)
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanitร pubblica in conformitร dellโarticolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dellโarticolo 9, paragrafo 3;
d)
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente allโarticolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e)
per lโaccertamento, lโesercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. Lโinteressato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a)
lโinteressato contesta lโesattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare lโesattezza di tali dati personali;
b)
il trattamento รจ illecito e lโinteressato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato lโutilizzo;
c)
benchรฉ il titolare del trattamento non ne abbia piรน bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari allโinteressato per lโaccertamento, lโesercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d)
lโinteressato si รจ opposto al trattamento ai sensi dellโarticolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito allโeventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dellโinteressato.
2. Se il trattamento รจ limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dellโinteressato o per lโaccertamento, lโesercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di unโaltra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dellโUnione o di uno Stato membro.
3. Lโinteressato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 รจ informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dellโarticolo 16, dellโarticolo 17, paragrafo 1, e dellโarticolo 18, salvo che ciรฒ si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica allโinteressato tali destinatari qualora lโinteressato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilitร dei dati
1. Lโinteressato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a)
il trattamento si basi sul consenso ai sensi dellโarticolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dellโarticolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dellโarticolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b)
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nellโesercitare i propri diritti relativamente alla portabilitร dei dati a norma del paragrafo 1, lโinteressato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento allโaltro, se tecnicamente fattibile.
3. Lโesercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato lโarticolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per lโesecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso allโesercizio di pubblici poteri di cui รจ investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertร altrui.
Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
Articolo 21
Diritto di opposizione
1. Lโinteressato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dellโarticolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri lโesistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertร dellโinteressato oppure per lโaccertamento, lโesercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalitร di marketing diretto, lโinteressato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalitร , compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora lโinteressato si opponga al trattamento per finalitร di marketing diretto, i dati personali non sono piรน oggetto di trattamento per tali finalitร .
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 รจ esplicitamente portato allโattenzione dellโinteressato ed รจ presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al piรน tardi al momento della prima comunicazione con lโinteressato.
5. Nel contesto dellโutilizzo di servizi della societร dellโinformazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, lโinteressato puรฒ esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dellโarticolo 89, paragrafo 1, lโinteressato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento รจ necessario per lโesecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. Lโinteressato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a)
sia necessaria per la conclusione o lโesecuzione di un contratto tra lโinteressato e un titolare del trattamento;
b)
sia autorizzata dal diritto dellโUnione o dello Stato membro cui รจ soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresรฌ misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertร e dei legittimi interessi dellโinteressato;
c)
si basi sul consenso esplicito dellโinteressato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertร e i legittimi interessi dellโinteressato, almeno il diritto di ottenere lโintervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui allโarticolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia dโapplicazione lโarticolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertร e dei legittimi interessi dellโinteressato.
Sezione 5
Limitazioni
Articolo 23
Limitazioni
1. Il diritto dellโUnione o dello Stato membro cui รจ soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento puรฒ limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonchรฉ allโarticolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti lโessenza dei diritti e delle libertร fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una societร democratica per salvaguardare:
a)
la sicurezza nazionale;
b)
la difesa;
c)
la sicurezza pubblica;
d)
la prevenzione, lโindagine, lโaccertamento e il perseguimento di reati o lโesecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e)
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dellโUnione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dellโUnione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanitร pubblica e sicurezza sociale;
f)
la salvaguardia dellโindipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g)
le attivitร volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
h)
una funzione di controllo, dโispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, allโesercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
i)
la tutela dellโinteressato o dei diritti e delle libertร altrui;
j)
lโesecuzione delle azioni civili.
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a)
le finalitร del trattamento o le categorie di trattamento;
b)
le categorie di dati personali;
c)
la portata delle limitazioni introdotte;
d)
le garanzie per prevenire abusi o lโaccesso o il trasferimento illeciti;
e)
lโindicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
f)
i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dellโambito di applicazione e delle finalitร del trattamento o delle categorie di trattamento;
g)
i rischi per i diritti e le libertร degli interessati; e
h)
il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciรฒ possa compromettere la finalitร della stessa.
CAPO IV
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Sezione 1
Obblighi generali
Articolo 24
Responsabilitร del titolare del trattamento
1. Tenuto conto della natura, dellโambito di applicazione, del contesto e delle finalitร del trattamento, nonchรฉ dei rischi aventi probabilitร e gravitร diverse per i diritti e le libertร delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento รจ effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciรฒ รจ proporzionato rispetto alle attivitร di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono lโattuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
3. Lโadesione ai codici di condotta di cui allโarticolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui allโarticolo 42 puรฒ essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.
Articolo 25
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita
1. Tenendo conto dello stato dellโarte e dei costi di attuazione, nonchรฉ della natura, dellโambito di applicazione, del contesto e delle finalitร del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilitร e gravitร diverse per i diritti e le libertร delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia allโatto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalitร del trattamento. Tale obbligo vale per la quantitร dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e lโaccessibilitร . In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza lโintervento della persona fisica.
3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dellโarticolo 42 puรฒ essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformitร ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 26
Contitolari del trattamento
1. Allorchรฉ due o piรน titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalitร e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilitร in merito allโosservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo allโesercizio dei diritti dellโinteressato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilitร siano determinate dal diritto dellโUnione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo puรฒ designare un punto di contatto per gli interessati.
2. Lโaccordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dellโaccordo รจ messo a disposizione dellโinteressato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni dellโaccordo di cui al paragrafo 1, lโinteressato puรฒ esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
Articolo 27
Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nellโUnione
1. Ove si applichi lโarticolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nellโUnione.
2. Lโobbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a)
al trattamento se questโultimo รจ occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui allโarticolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui allโarticolo 10, ed รจ improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertร delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dellโambito di applicazione e delle finalitร del trattamento; oppure
b)
alle autoritร pubbliche o agli organismi pubblici.
3. Il rappresentante รจ stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nellโambito dellโofferta di beni o servizi o il cui comportamento รจ monitorato.
4. Ai fini della conformitร con il presente regolamento, il rappresentante รจ incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autoritร di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.
5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Articolo 28
Responsabile del trattamento
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, questโultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dellโinteressato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti lโaggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando cosรฌ al titolare del trattamento lโopportunitร di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dellโUnione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalitร del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
a)
tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dellโUnione o nazionale cui รจ soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b)
garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c)
adotti tutte le misure richieste ai sensi dellโarticolo 32;
d)
rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e)
tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciรฒ sia possibile, al fine di soddisfare lโobbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per lโesercizio dei diritti dellโinteressato di cui al capo III;
f)
assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g)
su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che รจ terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dellโUnione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
h)
metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attivitร di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, unโistruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dellโUnione, relative alla protezione dei dati.
4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per lโesecuzione di specifiche attivitร di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dellโUnione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora lโaltro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento lโintera responsabilitร dellโadempimento degli obblighi dellโaltro responsabile.
5. Lโadesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui allโarticolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui allโarticolo 42 puรฒ essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo puรฒ basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.
7. La Commissione puรฒ stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2.
8. Unโautoritร di controllo puรฒ adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformitร del meccanismo di coerenza di cui allโarticolo 63.
9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 รจ stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalitร e i mezzi del trattamento, รจ considerato un titolare del trattamento in questione.
Articolo 29
Trattamento sotto lโautoritร del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autoritร o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non puรฒ trattare tali dati se non รจ istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dellโUnione o degli Stati membri.
Articolo 30
Registri delle attivitร di trattamento
1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attivitร di trattamento svolte sotto la propria responsabilitร . Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:
a)
il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
b)
le finalitร del trattamento;
c)
una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d)
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e)
ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale, compresa lโidentificazione del paese terzo o dellโorganizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dellโarticolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
f)
ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g)
ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui allโarticolo 32, paragrafo 1.
2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attivitร relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a)
il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b)
le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c)
ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale, compresa lโidentificazione del paese terzo o dellโorganizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dellโarticolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d)
ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui allโarticolo 32, paragrafo 1.
3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dellโautoritร di controllo.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertร dellโinteressato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui allโarticolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui allโarticolo 10.
Articolo 31
Cooperazione con lโautoritร di controllo
Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con lโautoritร di controllo nellโesecuzione dei suoi compiti.
Sezione 2
Sicurezza dei dati personali
Articolo 32
Sicurezza del trattamento
1. Tenendo conto dello stato dellโarte e dei costi di attuazione, nonchรฉ della natura, dellโoggetto, del contesto e delle finalitร del trattamento, come anche del rischio di varia probabilitร e gravitร per i diritti e le libertร delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
a)
la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b)
la capacitร di assicurare su base permanente la riservatezza, lโintegritร , la disponibilitร e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c)
la capacitร di ripristinare tempestivamente la disponibilitร e lโaccesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d)
una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente lโefficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2. Nel valutare lโadeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dallโaccesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
3. Lโadesione a un codice di condotta approvato di cui allโarticolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui allโarticolo 42 puรฒ essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformitร ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sรฌ che chiunque agisca sotto la loro autoritร e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non รจ istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dellโUnione o degli Stati membri.
Articolo 33
Notifica di una violazione dei dati personali allโautoritร di controllo
1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione allโautoritร di controllo competente a norma dellโarticolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne รจ venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertร delle persone fisiche. Qualora la notifica allโautoritร di controllo non sia effettuata entro 72 ore, รจ corredata dei motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a)
descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonchรฉ le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b)
comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere piรน informazioni;
c)
descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d)
descrivere le misure adottate o di cui si propone lโadozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente allโautoritร di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.
Articolo 34
Comunicazione di una violazione dei dati personali allโinteressato
1. Quando la violazione dei dati personali รจ suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertร delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione allโinteressato senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione allโinteressato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui allโarticolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
3. Non รจ richiesta la comunicazione allโinteressato di cui al paragrafo 1 se รจ soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b)
il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertร degli interessati di cui al paragrafo 1;
c)
detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato allโinteressato la violazione dei dati personali, lโautoritร di controllo puรฒ richiedere, dopo aver valutato la probabilitร che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o puรฒ decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 รจ soddisfatta.
Sezione 3
Valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva
Articolo 35
Valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati
1. Quando un tipo di trattamento, allorchรฉ prevede in particolare lโuso di nuove tecnologie, considerati la natura, lโoggetto, il contesto e le finalitร del trattamento, puรฒ presentare un rischio elevato per i diritti e le libertร delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dellโimpatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione puรฒ esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.
3. La valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 รจ richiesta in particolare nei casi seguenti:
a)
una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
b)
il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui allโarticolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui allโarticolo 10; o
c)
la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
4. Lโautoritร di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. Lโautoritร di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui allโarticolo 68.
5. Lโautoritร di controllo puรฒ inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non รจ richiesta una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati. Lโautoritร di controllo comunica tali elenchi al comitato.
6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, lโautoritร di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui allโarticolo 63 se tali elenchi comprendono attivitร di trattamento finalizzate allโofferta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in piรน Stati membri, o attivitร di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali allโinterno dellโUnione.
7. La valutazione contiene almeno:
a)
una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalitร del trattamento, compreso, ove applicabile, lโinteresse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
b)
una valutazione della necessitร e proporzionalitร dei trattamenti in relazione alle finalitร ;
c)
una valutazione dei rischi per i diritti e le libertร degli interessati di cui al paragrafo 1; e
d)
le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformitร al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
8. Nel valutare lโimpatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili รจ tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui allโarticolo 40, in particolare ai fini di una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati.
9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.
10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dellโarticolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dellโUnione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento รจ soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o lโinsieme di trattamenti in questione, e sia giร stata effettuata una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati nellโambito di una valutazione dโimpatto generale nel contesto dellโadozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attivitร di trattamento.
11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attivitร relative al trattamento.
Articolo 36
Consultazione preventiva
1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta lโautoritร di controllo qualora la valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati a norma dellโarticolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.
2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, lโautoritร di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e puรฒ avvalersi dei poteri di cui allโarticolo 58. Tale periodo puรฒ essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessitร del trattamento previsto. Lโautoritร di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini puรฒ essere sospesa fino allโottenimento da parte dellโautoritร di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.
3. Al momento di consultare lโautoritร di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica allโautoritร di controllo:
a)
ove applicabile, le rispettive responsabilitร del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nellโambito di un gruppo imprenditoriale;
b)
le finalitร e i mezzi del trattamento previsto;
c)
le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertร degli interessati a norma del presente regolamento;
d)
ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
e)
la valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati di cui allโarticolo 35;
f)
ogni altra informazione richiesta dallโautoritร di controllo.
4. Gli Stati membri consultano lโautoritร di controllo durante lโelaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.
5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri puรฒ prescrivere che i titolari del trattamento consultino lโautoritร di controllo, e ne ottengano lโautorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per lโesecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanitร pubblica.
Sezione 4
Responsabile della protezione dei dati
Articolo 37
Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:
a)
il trattamento รจ effettuato da unโautoritร pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autoritร giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b)
le attivitร principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalitร , richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
c)
le attivitร principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui allโarticolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui allโarticolo 10.
2. Un gruppo imprenditoriale puรฒ nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.
3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia unโautoritร pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati puรฒ essere designato per piรน autoritร pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dellโUnione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati puรฒ agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati รจ designato in funzione delle qualitร professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacitร di assolvere i compiti di cui allโarticolo 39.
6. Il responsabile della protezione dei dati puรฒ essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.
7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica allโautoritร di controllo.
Articolo 38
Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nellโesecuzione dei compiti di cui allโarticolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda lโesecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non รจ rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per lโadempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e allโesercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati รจ tenuto al segreto o alla riservatezza in merito allโadempimento dei propri compiti, in conformitร del diritto dellโUnione o degli Stati membri.
6. Il responsabile della protezione dei dati puรฒ svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.
Articolo 39
Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati รจ incaricato almeno dei seguenti compiti:
a)
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonchรฉ ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonchรฉ da altre disposizioni dellโUnione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b)
sorvegliare lโosservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dellโUnione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonchรฉ delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi lโattribuzione delle responsabilitร , la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attivitร di controllo;
c)
fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dellโarticolo 35;
d)
cooperare con lโautoritร di controllo; e
e)
fungere da punto di contatto per lโautoritร di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui allโarticolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. Nellโeseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dellโambito di applicazione, del contesto e delle finalitร del medesimo.
Sezione 5
Codici di condotta e certificazione
Articolo 40
Codici di condotta
1. Gli Stati membri, le autoritร di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano lโelaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificitร dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare lโapplicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:
a)
il trattamento corretto e trasparente dei dati;
b)
i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
c)
la raccolta dei dati personali;
d)
la pseudonimizzazione dei dati personali;
e)
lโinformazione fornita al pubblico e agli interessati;
f)
lโesercizio dei diritti degli interessati;
g)
lโinformazione fornita e la protezione del minore e le modalitร con cui รจ ottenuto il consenso dei titolari della responsabilitร genitoriale sul minore;
h)
le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui allโarticolo 32;
i)
la notifica di una violazione dei dati personali alle autoritร di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali allโinteressato;
j)
il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o
k)
le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.
3. Oltre allโadesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validitร generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dellโarticolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui allโarticolo 46, paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono lโimpegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono allโorganismo di cui allโarticolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autoritร di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.
5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga allโautoritร di controllo competente ai sensi dellโarticolo 55. Lโautoritร di controllo esprime un parere sulla conformitร al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.
6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dellโarticolo 55, e se il codice di condotta in questione non si riferisce alle attivitร di trattamento in vari Stati membri, lโautoritร di controllo registra e pubblica il codice.
7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attivitร di trattamento in vari Stati membri, prima di approvare il progetto, la modifica o la proroga, lโautoritร di controllo che รจ competente ai sensi dellโarticolo 55 lo sottopone, tramite la procedura di cui allโarticolo 63, al comitato, il quale formula un parere sulla conformitร al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla previsione di adeguate garanzie.
8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga รจ conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il suo parere alla Commissione.
9. La Commissione puรฒ decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, hanno validitร generale allโinterno dellโUnione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2.
10. La Commissione provvede a dare unโadeguata pubblicitร dei codici approvati per i quali รจ stata decisa la validitร generale ai sensi del paragrafo 9.
11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende pubblici mediante mezzi appropriati.
Articolo 41
Monitoraggio dei codici di condotta approvati
1. Fatti salvi i compiti e i poteri dellโautoritร di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della conformitร con un codice di condotta ai sensi dellโarticolo 40 puรฒ essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dellโautoritร di controllo competente.
2. Lโorganismo di cui al paragrafo 1 puรฒ essere accreditato a monitorare lโosservanza di un codice di condotta se esso ha:
a)
dimostrato in modo convincente allโautoritร di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice;
b)
istituito procedure che gli consentono di valutare lโammissibilitร dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;
c)
istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice รจ stato o รจ attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
d)
dimostrato in modo convincente allโautoritร di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.
3. Lโautoritร di controllo competente presenta al comitato il progetto di criteri per lโaccreditamento dellโorganismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui allโarticolo 63.
4. Fatti salvi i compiti e i poteri dellโautoritร di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o lโesclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa lโautoritร di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.
5. Lโautoritร di controllo competente revoca lโaccreditamento dellโorganismo di cui al paragrafo 1, se le condizioni per lโaccreditamento non sono, o non sono piรน, rispettate o se le misure adottate dallโorganismo violano il presente regolamento.
6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autoritร pubbliche e da organismi pubblici.
Articolo 42
Certificazione
1. Gli Stati membri, le autoritร di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, lโistituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonchรฉ di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformitร al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
2. Oltre allโadesione dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento soggetti al presente regolamento, i meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, possono essere istituiti al fine di dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento non soggetti al presente regolamento ai sensi dellโarticolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui allโarticolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono lโimpegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
3. La certificazione รจ volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.
4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilitร del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformitร al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autoritร di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56.
5. La certificazione ai sensi del presente articolo รจ rilasciata dagli organismi di certificazione di cui allโarticolo 43 o dallโautoritร di controllo competente in base ai criteri approvati da tale autoritร di controllo competente ai sensi dellโarticolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dellโarticolo 63. Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciรฒ puรฒ risultare in una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati.
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di certificazione fornisce allโorganismo di certificazione di cui allโarticolo 43 o, ove applicabile, allโautoritร di controllo competente tutte le informazioni e lโaccesso alle attivitร di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.
7. La certificazione รจ rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di tre anni e puรฒ essere rinnovata alle stesse condizioni purchรฉ continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La certificazione รจ revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui allโarticolo 43 o dallโautoritร di controllo competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano piรน soddisfatti i requisiti per la certificazione.
8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.
Articolo 43
Organismi di certificazione
1. Fatti salvi i compiti e i poteri dellโautoritร di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli organismi di certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la certificazione, dopo averne informato lโautoritร di controllo al fine di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a norma dellโarticolo 58, paragrafo 2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi di certificazione siano accreditati da uno o entrambi dei seguenti organismi:
a)
dallโautoritร di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56;
b)
dallโorganismo nazionale di accreditamento designato in virtรน del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dallโautoritร di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.
2. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformitร di tale paragrafo solo se:
a)
hanno dimostrato in modo convincente allโautoritร di controllo competente di essere indipendenti e competenti riguardo al contenuto della certificazione;
b)
si sono impegnati a rispettare i criteri di cui allโarticolo 42, paragrafo 5, e approvati dallโautoritร di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dellโarticolo 63;
c)
hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati;
d)
hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il modo in cui la certificazione รจ stata o รจ attuata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
e)
hanno dimostrato in modo convincente allโautoritร di controllo competente che i compiti e le funzioni da loro svolti non danno adito a conflitto di interessi.
3. Lโaccreditamento degli organi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha luogo in base ai criteri approvati dallโautoritร di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dellโarticolo 63. In caso di accreditamento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tali requisiti integrano quelli previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008 nonchรฉ le norme tecniche che definiscono i metodi e le procedure degli organismi di certificazione.
4. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono responsabili della corretta valutazione che comporta la certificazione o la revoca di questโultima, fatta salva la responsabilitร del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformitร al presente regolamento. Lโaccreditamento รจ rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e puรฒ essere rinnovato alle stesse condizioni purchรฉ lโorganismo di certificazione soddisfi i requisiti.
5. Lโorganismo di certificazione di cui al paragrafo 1 trasmette allโautoritร di controllo competente i motivi del rilascio o della revoca della certificazione richiesta.
6. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i criteri di cui allโarticolo 42, paragrafo 5, sono resi pubblici dallโautoritร di controllo in forma facilmente accessibile. Le autoritร di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.
7. Fatto salvo il capo VIII, lโautoritร di controllo competente o lโorganismo nazionale di accreditamento revoca lโaccreditamento di un organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se le condizioni per lโaccreditamento non sono, o non sono piรน, rispettate o se le misure adottate da un organismo di certificazione violano il presente regolamento.
8. Alla Commissione รจ conferito il potere di adottare atti delegati conformemente allโarticolo 92 al fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui allโarticolo 42, paragrafo 1.
9. La Commissione puรฒ adottare atti di esecuzione per stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalitร per promuovere e riconoscere tali meccanismi di certificazione, i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2.
CAPO V
Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Articolo 44
Principio generale per il trasferimento
Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o unโorganizzazione internazionale verso un altro paese terzo o unโaltra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.
Articolo 45
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale รจ ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o piรน settori specifici allโinterno del paese terzo, o lโorganizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.
2. Nel valutare lโadeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:
a)
lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertร fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autoritร pubbliche ai dati personali), cosรฌ come lโattuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o unโaltra organizzazione internazionale osservate nel paese o dallโorganizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza nonchรฉ i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;
b)
lโesistenza e lโeffettivo funzionamento di una o piรน autoritร di controllo indipendenti nel paese terzo o cui รจ soggetta unโorganizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito allโesercizio dei loro diritti e cooperare con le autoritร di controllo degli Stati membri; e
c)
gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dallโorganizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.
3. La Commissione, previa valutazione dellโadeguatezza del livello di protezione, puรฒ decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o piรน settori specifici allโinterno di un paese terzo, o unโorganizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Lโatto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nellโorganizzazione internazionale. Lโatto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autoritร di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. Lโatto di esecuzione รจ adottato secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2.
4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla base dellโarticolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.
5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o piรน settori specifici allโinterno di un paese terzo, o unโorganizzazione internazionale non garantiscono piรน un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui allโarticolo 93, paragrafo 3.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui allโarticolo 93, paragrafo 3.
6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o lโorganizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.
7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, il territorio o uno o piรน settori specifici allโinterno del paese terzo, o verso lโorganizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.
8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dellโUnione europea e sul suo sito web lโelenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici allโinterno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che รจ o non รจ piรน garantito un livello di protezione adeguato.
9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base allโarticolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.
Articolo 46
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
1. In mancanza di una decisione ai sensi dellโarticolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento puรฒ trasferire dati personali verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di unโautoritร di controllo:
a)
uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autoritร pubbliche o organismi pubblici;
b)
le norme vincolanti dโimpresa in conformitร dellโarticolo 47;
c)
le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2;
d)
le clausole tipo di protezione dei dati adottate da unโautoritร di controllo e approvate dalla Commissione secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2;
e)
un codice di condotta approvato a norma dellโarticolo 40,unitamente allโimpegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o
f)
un meccanismo di certificazione approvato a norma dellโarticolo 42, unitamente allโimpegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
3. Fatta salva lโautorizzazione dellโautoritร di controllo competente, possono altresรฌ costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:
a)
le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nellโorganizzazione internazionale; o
b)
le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autoritร pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.
4. Lโautoritร di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui allโarticolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dallโautoritร di controllo in base allโarticolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autoritร di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base allโarticolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 47
Norme vincolanti dโimpresa
1. Lโautoritร di controllo competente approva le norme vincolanti dโimpresa in conformitร del meccanismo di coerenza di cui allโarticolo 63, a condizione che queste:
a)
siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono unโattivitร economica comune, compresi i loro dipendenti;
b)
conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e
c)
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.
2. Le norme vincolanti dโimpresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:
a)
la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono unโattivitร economica comune e di ciascuno dei suoi membri;
b)
i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalitร , il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e lโidentificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;
c)
la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;
d)
lโapplicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalitร , alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, alla qualitร dei dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti dโimpresa;
e)
i diritti dellโinteressato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dellโarticolo 22, il diritto di proporre reclamo allโautoritร di controllo competente e di ricorrere alle autoritร giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente allโarticolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti dโimpresa;
f)
il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilitร per qualunque violazione delle norme vincolanti dโimpresa commesse da un membro interessato non stabilito nellโUnione; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento puรฒ essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilitร solo se dimostra che lโevento dannoso non รจ imputabile al membro in questione;
g)
le modalitร in base alle quali sono fornite allโinteressato le informazioni sulle norme vincolanti dโimpresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;
h)
i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dellโarticolo 35 o di ogni altra persona o entitร incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti dโimpresa allโinterno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono unโattivitร economica comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;
i)
le procedure di reclamo;
j)
i meccanismi allโinterno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono unโattivitร economica comune per garantire la verifica della conformitร alle norme vincolanti dโimpresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dellโinteressato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entitร di cui alla lettera h) e allโorgano amministrativo dellโimpresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono unโattivitร economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta allโautoritร di controllo competente;
k)
i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle allโautoritร di controllo;
l)
il meccanismo di cooperazione con lโautoritร di controllo per garantire la conformitร da parte di ogni membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono unโattivitร economica comune, in particolare la messa a disposizione dellโautoritร di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);
m)
i meccanismi per segnalare allโautoritร di controllo competente ogni requisito di legge cui รจ soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono unโattivitร economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti dโimpresa; e
n)
lโappropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.
3. La Commissione puรฒ specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autoritร di controllo in merito alle norme vincolanti dโimpresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2.
Articolo 48
Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dellโUnione
Le sentenze di unโautoritร giurisdizionale e le decisioni di unโautoritร amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e lโUnione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.
Articolo 49
Deroghe in specifiche situazioni
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dellโarticolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dellโarticolo 46, comprese le norme vincolanti dโimpresa, รจ ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:
a)
lโinteressato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per lโinteressato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
b)
il trasferimento sia necessario allโesecuzione di un contratto concluso tra lโinteressato e il titolare del trattamento ovvero allโesecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dellโinteressato;
c)
il trasferimento sia necessario per la conclusione o lโesecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e unโaltra persona fisica o giuridica a favore dellโinteressato;
d)
il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
e)
il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
f)
il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dellโinteressato o di altre persone, qualora lโinteressato si trovi nellโincapacitร fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
g)
il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dellโUnione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e puรฒ esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dellโUnione o degli Stati membri.
Se non รจ possibile basare il trasferimento su una disposizione dellโarticolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti dโimpresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo รจ applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non รจ ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, รจ necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertร dellโinteressato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento lโautoritร di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa lโinteressato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non puรฒ riguardare la totalitร dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro รจ destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento รจ ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari.
3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attivitร svolte dalle autoritร pubbliche nellโesercizio dei pubblici poteri.
4. Lโinteresse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), รจ riconosciuto dal diritto dellโUnione o dal diritto dello Stato membro cui รจ soggetto il titolare del trattamento.
5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dellโUnione o degli Stati membri puรฒ, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o unโorganizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui allโarticolo 30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.
Articolo 50
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autoritร di controllo adottano misure appropriate per:
a)
sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare lโapplicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;
b)
prestare assistenza reciproca a livello internazionale nellโapplicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertร fondamentali;
c)
coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attivitร dirette a promuovere la cooperazione internazionale nellโapplicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
d)
promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.
CAPO VI
Autoritร di controllo indipendenti
Sezione 1
Indipendenza
Articolo 51
Autoritร di controllo
1. Ogni Stato membro dispone che una o piรน autoritร pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare lโapplicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertร fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali allโinterno dellโUnione (lโยซautoritร di controlloยป).
2. Ogni autoritร di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta lโUnione. A tale scopo, le autoritร di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.
3. Qualora in uno Stato membro siano istituite piรน autoritร di controllo, detto Stato membro designa lโautoritร di controllo che rappresenta tali autoritร nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autoritร si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui allโarticolo 63.
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al piรน tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 52
Indipendenza
1. Ogni autoritร di controllo agisce in piena indipendenza nellโadempimento dei propri compiti e nellโesercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.
2. Nellโadempimento dei rispettivi compiti e nellโesercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o i membri di ogni autoritร di controllo non subiscono pressioni esterne, nรฉ dirette, nรฉ indirette, e non sollecitano nรฉ accettano istruzioni da alcuno.
3. Il membro o i membri dellโautoritร di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attivitร incompatibile, remunerata o meno.
4. Ogni Stato membro provvede affinchรฉ ogni autoritร di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per lโeffettivo adempimento dei suoi compiti e lโesercizio dei propri poteri, compresi quelli nellโambito dellโassistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.
5. Ogni Stato membro provvede affinchรฉ ogni autoritร di controllo selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dellโautoritร di controllo interessata.
6. Ogni Stato membro provvede affinchรฉ ogni autoritร di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi lโindipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.
Articolo 53
Condizioni generali per i membri dellโautoritร di controllo
1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autoritร di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
โ
dal rispettivo parlamento;
โ
dal rispettivo governo;
โ
dal rispettivo capo di Stato; oppure
โ
da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
2. Ogni membro possiede le qualifiche, lโesperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per lโesercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento dโufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4. Un membro รจ rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa piรน le condizioni richieste per lโesercizio delle sue funzioni.
Articolo 54
Norme sullโistituzione dellโautoritร di controllo
1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
a)
lโistituzione di ogni autoritร di controllo;
b)
le qualifiche e le condizioni di idoneitร richieste per essere nominato membro di ogni autoritร di controllo;
c)
le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autoritร di controllo;
d)
la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autoritร di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciรฒ sia necessario per tutelare lโindipendenza dellโautoritร di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
e)
lโeventuale rinnovabilitร e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autoritร di controllo;
f)
le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autoritร di controllo, i divieti relativi ad attivitร , professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autoritร di controllo sono tenuti, in virtรน del diritto dellโUnione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nellโesecuzione dei loro compiti o nellโesercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.
Sezione 2
Competenza, compiti e poteri
Articolo 55
Competenza
1. Ogni autoritร di controllo รจ competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
2. Se il trattamento รจ effettuato da autoritร pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dellโarticolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), รจ competente lโautoritร di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica lโarticolo 56.
3. Le autoritร di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autoritร giurisdizionali nellโesercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 56
Competenza dellโautoritร di controllo capofila
1. Fatto salvo lโarticolo 55, lโautoritร di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento รจ competente ad agire in qualitร di autoritร di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui allโarticolo 60.
2. In deroga al paragrafo 1, ogni autoritร di controllo รจ competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se lโoggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, lโautoritร di controllo informa senza indugio lโautoritร di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando รจ stata informata, lโautoritร di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui allโarticolo 60, tenendo conto dellโesistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dellโautoritร di controllo che lโha informata.
4. Qualora lโautoritร di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui allโarticolo 60. Lโautoritร di controllo che ha informato lโautoritร di controllo capofila puรฒ presentare a questโultima un progetto di decisione. Lโautoritร di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui allโarticolo 60, paragrafo 3.
5. Nel caso in cui lโautoritร di controllo capofila decida di non trattarlo, lโautoritร di controllo che ha informato lโautoritร di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.
6. Lโautoritร di controllo capofila รจ lโunico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Articolo 57
Compiti
1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autoritร di controllo:
a)
sorveglia e assicura lโapplicazione del presente regolamento;
b)
promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attivitร destinate specificamente ai minori;
c)
fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertร delle persone fisiche con riguardo al trattamento;
d)
promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento;
e)
su richiesta, fornisce informazioni allโinteressato in merito allโesercizio dei propri diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autoritร di controllo di altri Stati membri;
f)
tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, unโorganizzazione o unโassociazione ai sensi dellโarticolo 80, e svolge le indagini opportune sullโoggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dellโesito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con unโaltra autoritร di controllo;
g)
collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autoritร di controllo e presta assistenza reciproca al fine di garantire lโapplicazione e lโattuazione coerente del presente regolamento;
h)
svolge indagini sullโapplicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da unโaltra autoritร di controllo o da unโaltra autoritร pubblica;
i)
sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare lโevoluzione delle tecnologie dellโinformazione e della comunicazione e le prassi commerciali;
j)
adotta le clausole contrattuali tipo di cui allโarticolo 28, paragrafo 8, e allโarticolo 46, paragrafo 2, lettera d);
k)
redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati ai sensi dellโarticolo 35, paragrafo 4;
l)
offre consulenza sui trattamenti di cui allโarticolo 36, paragrafo 2;
m)
incoraggia lโelaborazione di codici di condotta ai sensi dellโarticolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dellโarticolo 40, paragrafo 5;
n)
incoraggia lโistituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonchรฉ di sigilli e marchi di protezione dei dati a norma dellโarticolo 42, paragrafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma dellโarticolo 42, paragrafo 5;
o)
ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformitร dellโarticolo 42, paragrafo 7;
p)
definisce e pubblica i criteri per lโaccreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dellโarticolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dellโarticolo 43;
q)
effettua lโaccreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dellโarticolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dellโarticolo 43;
r)
autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui allโarticolo 46, paragrafo 3;
s)
approva le norme vincolanti dโimpresa ai sensi dellโarticolo 47;
t)
contribuisce alle attivitร del comitato;
u)
tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformitร dellโarticolo 58, paragrafo 2; e
v)
svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.
2. Ogni autoritร di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite misure quali un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
3. Ogni autoritร di controllo svolge i propri compiti senza spese nรฉ per lโinteressato nรฉ, ove applicabile, per il responsabile della protezione dei dati.
4. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, lโautoritร di controllo puรฒ addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe allโautoritร di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Articolo 58
Poteri
1. Ogni autoritร di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
a)
ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per lโesecuzione dei suoi compiti;
b)
condurre indagini sotto forma di attivitร di revisione sulla protezione dei dati;
c)
effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformitร dellโarticolo 42, paragrafo 7;
d)
notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
e)
ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, lโaccesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per lโesecuzione dei suoi compiti; e
f)
ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformitร con il diritto dellโUnione o il diritto processuale degli Stati membri.
2. Ogni autoritร di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:
a)
rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;
b)
rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;
c)
ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dellโinteressato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;
d)
ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
e)
ingiungere al titolare del trattamento di comunicare allโinteressato una violazione dei dati personali;
f)
imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
g)
ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dellโarticolo 17, paragrafo 2, e dellโarticolo 19;
h)
revocare la certificazione o ingiungere allโorganismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere allโorganismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono piรน soddisfatti;
i)
infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dellโarticolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e
j)
ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o unโorganizzazione internazionale.
3. Ogni autoritร di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:
a)
fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui allโarticolo 36;
b)
rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
c)
autorizzare il trattamento di cui allโarticolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;
d)
rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dellโarticolo 40, paragrafo 5;
e)
accreditare gli organismi di certificazione a norma dellโarticolo 43;
f)
rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente allโarticolo 42, paragrafo 5;
g)
adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui allโarticolo 28, paragrafo 8, e allโarticolo 46, paragrafo 2, lettera d);
h)
autorizzare le clausole contrattuali di cui allโarticolo 46, paragrafo 3, lettera a);
i)
autorizzare gli accordi amministrativi di cui allโarticolo 46, paragrafo 3, lettera b);
j)
approvare le norme vincolanti dโimpresa ai sensi dellโarticolo 47.
4. Lโesercizio da parte di unโautoritร di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo รจ soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dellโUnione e degli Stati membri conformemente alla Carta.
5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autoritร di controllo abbia il potere di intentare unโazione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.
6. Ogni Stato membro puรฒ prevedere per legge che la sua autoritร di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Lโesercizio di tali poteri non pregiudica lโoperativitร effettiva del capo VII.
Articolo 59
Relazioni di attivitร
Ogni autoritร di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attivitร , in cui puรฒ figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dellโarticolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autoritร designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.
CAPO VII
Cooperazione e coerenza
Sezione 1
Cooperazione
Articolo 60
Cooperazione tra lโautoritร di controllo capofila e le altre autoritร di controllo interessate
1. Lโautoritร di controllo capofila coopera con le altre autoritร di controllo interessate conformemente al presente articolo nellโimpegno per raggiungere un consenso. Lโautoritร di controllo capofila e le autoritร di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.
2. Lโautoritร di controllo capofila puรฒ chiedere in qualunque momento alle altre autoritร di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dellโarticolo 61 e puรฒ condurre operazioni congiunte a norma dellโarticolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dellโattuazione di una misura riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.
3. Lโautoritร di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autoritร di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autoritร di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.
4. Se una delle altre autoritร di controllo interessate solleva unโobiezione pertinente e motivata al progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, lโautoritร di controllo capofila, ove non dia seguito allโobiezione pertinente e motivata o ritenga lโobiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui allโarticolo 63.
5. Lโautoritร di controllo capofila, qualora intenda dare seguito allโobiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autoritร di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto รจ soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.
6. Se nessuna delle altre autoritร di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso dallโautoritร di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che lโautoritร di controllo capofila e le autoritร di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.
7. Lโautoritร di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autoritร di controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. Lโautoritร di controllo cui รจ stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.
8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, lโautoritร di controllo cui รจ stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.
9. Se lโautoritร di controllo capofila e le autoritร di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, รจ adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione. Lโautoritร di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre lโautoritร di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante lโarchiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.
10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dellโautoritร di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformitร alla decisione per quanto riguarda le attivitร di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nellโUnione. Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione allโautoritร di controllo capofila, che ne informa le altre autoritร di controllo interessate.
11. Qualora, in circostanze eccezionali, unโautoritร di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura dโurgenza di cui allโarticolo 66.
12. Lโautoritร di controllo capofila e le altre autoritร di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.
Articolo 61
Assistenza reciproca
1. Le autoritร di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. Lโassistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.
2. Ogni autoritร di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autoritร di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di unโindagine.
3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
4. Lโautoritร di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:
a)
non sia competente per trattare lโoggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o
b)
lโaccoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dellโUnione o dello Stato membro cui รจ soggetta lโautoritร di controllo che riceve la richiesta.
5. Lโautoritร di controllo richiesta informa lโautoritร di controllo richiedente dellโesito o, a seconda dei casi, dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. Lโautoritร di controllo richiesta deve fornire le motivazioni del rigetto della richiesta.
6. Di norma, le autoritร di controllo richieste forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste da altre autoritร di controllo.
7. Le autoritร di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autoritร di controllo possono concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.
8. Qualora lโautoritร di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di unโaltra autoritร di controllo, lโautoritร di controllo richiedente puรฒ adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dellโarticolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dellโarticolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante dโurgenza da parte del comitato a norma dellโarticolo 66, paragrafo 2.
9. La Commissione puรฒ, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per lโassistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalitร per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autoritร di controllo e tra le autoritร di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2.
Articolo 62
Operazioni congiunte delle autoritร di controllo
1. Se del caso, le autoritร di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autoritร di controllo di altri Stati membri.
2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilitร che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in piรน di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, unโautoritร di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte. Lโautoritร di controllo che รจ competente conformemente allโarticolo 56, paragrafo 1, o allโarticolo 56 paragrafo 4, invita lโautoritร di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare allโoperazione congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autoritร di controllo.
3. Unโautoritร di controllo puรฒ, in conformitร del diritto degli Stati membri e con lโautorizzazione dellโautoritร di controllo ospitata, conferire poteri, anche dโindagine, ai membri o al personale dellโautoritร di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dellโautoritร di controllo ospitata, nella misura in cui il diritto dello Stato membro dellโautoritร di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri dโindagine in conformitร del diritto dello Stato membro dellโautoritร di controllo ospitata. Tali poteri dโindagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dellโautoritร di controllo ospite. I membri o il personale dellโautoritร di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dellโautoritร di controllo ospite.
4. Qualora, in conformitร del paragrafo 1, il personale di unโautoritร di controllo ospitata operi in un altro Stato membro, lo Stato membro dellโautoritร di controllo ospite si assume la responsabilitร del suo operato, compreso lโobbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso opera.
5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dellโautoritร di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.
6. Fatto salvo lโesercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4.
7. Qualora sia prevista unโoperazione congiunta e unโautoritร di controllo non si conformi entro un mese allโobbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autoritร di controllo possono adottare misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dellโarticolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dellโarticolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante dโurgenza da parte del comitato a norma dellโarticolo 66, paragrafo 2.
Sezione 2
Coerenza
Articolo 63
Meccanismo di coerenza
Al fine di contribuire allโapplicazione coerente del presente regolamento in tutta lโUnione, le autoritร di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.
Articolo 64
Parere del comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato emette un parere ove unโautoritร di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, lโautoritร di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione:
a)
รจ finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione dโimpatto sulla protezione dei dati ai sensi dellโarticolo 35, paragrafo 4;
b)
riguarda una questione di cui allโarticolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformitร al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;
c)
รจ finalizzata ad approvare i criteri per lโaccreditamento di un organismo ai sensi dellโarticolo 41, paragrafo 3, o di un organismo di certificazione ai sensi dellโarticolo 43, paragrafo 3;
d)
รจ finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui allโarticolo 46, paragrafo 2, lettera d), e allโarticolo 28, paragrafo 8;
e)
รจ finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui allโarticolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure
f)
รจ finalizzata ad approvare norme vincolanti dโimpresa ai sensi dellโarticolo 47.
2. Qualsiasi autoritร di controllo, il presidente del comitato o la Commissione puรฒ richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in piรน di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere, in particolare se unโautoritร di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi allโassistenza reciproca ai sensi dellโarticolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dellโarticolo 62.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli รจ stata presentata, purchรฉ non abbia giร emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere รจ adottato entro un termine di otto settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine puรฒ essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessitร della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole indicato dal presidente รจ considerato assentire al progetto di decisione.
4. Senza ingiustificato ritardo, le autoritร di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria lโattuazione di tale misura e i pareri delle altre autoritร di controllo interessate.
5. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:
a)
i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e
b)
lโautoritร di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende pubblico.
6. Lโautoritร di controllo competente si astiene dallโadottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3.
7. Lโautoritร di controllo di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.
8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo lโautoritร di controllo interessata informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica lโarticolo 65, paragrafo 1.
Articolo 65
Composizione delle controversie da parte del comitato
1. Al fine di assicurare lโapplicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:
a)
se, in un caso di cui allโarticolo 60, paragrafo 4, unโautoritร di controllo interessata ha sollevato unโobiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dellโautoritร capofila o lโautoritร capofila ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dellโobiezione pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento;
b)
se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autoritร di controllo interessate per lo stabilimento principale;
c)
se unโautoritร di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui allโarticolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dellโarticolo 64. In tal caso qualsiasi autoritร di controllo interessata o la Commissione puรฒ comunicare la questione al comitato.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 รจ adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine puรฒ essere prorogato di un mese, in considerazione della complessitร della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 รจ motivata e trasmessa allโautoritร di controllo capofila e a tutte le autoritร di controllo interessate ed รจ per esse vincolante.
3. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso di paritร di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.
4. Le autoritร di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autoritร di controllo interessate la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione รจ pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo che lโautoritร di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.
6. Lโautoritร di controllo capofila o, se del caso, lโautoritร di controllo a cui รจ stato proposto il reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al piรน tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato. Lโautoritร di controllo capofila o, se del caso, lโautoritร di controllo a cui รจ stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva รจ notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e allโinteressato. La decisione definitiva delle autoritร di controllo interessate รจ adottata ai sensi dellโarticolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo sarร pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 66
Procedura dโurgenza
1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertร degli interessati, unโautoritร di controllo interessata puรฒ, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui allโarticolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validitร determinato che non supera i tre mesi. Lโautoritร di controllo comunica senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autoritร di controllo interessate, al comitato e alla Commissione.
2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, lโautoritร di controllo puรฒ chiedere un parere dโurgenza o una decisione vincolante dโurgenza del comitato, motivando tale richiesta.
3. Qualsiasi autoritร di controllo puรฒ chiedere un parere dโurgenza o una decisione vincolante dโurgenza, a seconda dei casi, del comitato qualora unโautoritร di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertร degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o decisione, in particolare lโurgenza dellโintervento.
4. In deroga allโarticolo 64, paragrafo 3, e allโarticolo 65, paragrafo 2, il parere dโurgenza o la decisione vincolante dโurgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato.
Articolo 67
Scambio di informazioni
La Commissione puรฒ adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalitร per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autoritร di controllo e tra le autoritร di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui allโarticolo 64.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura dโesame di cui allโarticolo 93, paragrafo 2.
Sezione 3
Comitato europeo per la protezione dei dati
Articolo 68
Comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati (ยซcomitatoยป) รจ istituito quale organismo dellโUnione ed รจ dotato di personalitร giuridica.
2. Il comitato รจ rappresentato dal suo presidente.
3. Il comitato รจ composto dalla figura di vertice di unโautoritร di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
4. Qualora, in uno Stato membro, piรน autoritร di controllo siano incaricate di sorvegliare lโapplicazione delle disposizioni del presente regolamento, รจ designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro.
5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attivitร e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attivitร del comitato.
6. Nei casi di cui allโarticolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dellโUnione che corrispondono nella sostanza a quelli del presente regolamento.
Articolo 69
Indipendenza
1. Nellโesecuzione dei suoi compiti o nellโesercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.
2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui allโarticolo 70, paragrafo 1, lettera b), e allโarticolo 70, paragrafo 2, nellโesecuzione dei suoi compiti o nellโesercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita nรฉ accetta istruzioni da alcuno.
Articolo 70
Compiti del comitato
1. Il comitato garantisce lโapplicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare:
a)
sorveglia il presente regolamento e ne assicura lโapplicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i compiti delle autoritร nazionali di controllo;
b)
fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nellโUnione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
c)
fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autoritร di controllo in merito alle norme vincolanti dโimpresa;
d)
pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi in materia di procedure per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico di cui allโarticolo 17, paragrafo 2;
e)
esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa allโapplicazione del presente regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere lโapplicazione coerente del presente regolamento;
f)
pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni basate sulla profilazione ai sensi dellโarticolo 22, paragrafo 2;
g)
pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per accertare la violazione di dati personali e determinare lโingiustificato ritardo di cui allโarticolo 33, paragrafi 1 e 2, e le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento รจ tenuto a notificare la violazione dei dati personali;
h)
pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, relative alle circostanze in cui una violazione dei dati personali รจ suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertร delle persone fisiche di cui allโarticolo 34, paragrafo 1;
i)
pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti dโimpresa applicate, rispettivamente, dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento, nonchรฉ gli ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui allโarticolo 47;
j)
pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali sulla base dellโarticolo 49, paragrafo 1;
k)
elabora per le autoritร di controllo linee guida riguardanti lโapplicazione delle misure di cui allโarticolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dellโarticolo 83;
l)
valuta lโapplicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);
m)
pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per stabilire procedure comuni per le segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento ai sensi dellโarticolo 54, paragrafo 2;
n)
incoraggia lโelaborazione di codici di condotta e lโistituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonchรฉ di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42;
o)
effettua lโaccreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dellโarticolo 43 e tiene un registro pubblico di organismi accreditati a norma dellโarticolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dellโarticolo 42, paragrafo 7;
p)
specifica i requisiti di cui allโarticolo 43, paragrafo 3, ai fini dellโaccreditamento degli organismi di certificazione ai sensi dellโarticolo 42;
q)
fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cui allโarticolo 43, paragrafo 8;
r)
fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui allโarticolo 12, paragrafo 7;
s)
fornisce alla Commissione un parere per valutare lโadeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in unโorganizzazione internazionale, cosรฌ come per valutare se il paese terzo, il territorio o uno o piรน settori specifici allโinterno di tale paese terzo, o lโorganizzazione internazionale non assicurino piรน un livello adeguato di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con lโorganizzazione internazionale;
t)
emette pareri sui progetti di decisione delle autoritร di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui allโarticolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni presentate conformemente allโarticolo 64, paragrafo 2, ed emette decisioni vincolanti ai sensi dellโarticolo 65, anche nei casi di cui allโarticolo 66;
u)
promuove la cooperazione e lโeffettivo scambio di informazioni e prassi tra le autoritร di controllo a livello bilaterale e multilaterale;
v)
promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autoritร di controllo e, se del caso, con le autoritร di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
w)
promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei dati tra autoritร di controllo di tutto il mondo;
x)
emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dellโarticolo 40, paragrafo 9; e
y)
tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autoritร di controllo e dalle autoritร giurisdizionali su questioni trattate nellโambito del meccanismo di coerenza.
2. Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione puรฒ indicare un termine, tenuto conto dellโurgenza della questione.
3. Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui allโarticolo 93, e li pubblica.
4. Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilitร di esprimere commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo lโarticolo 76, il comitato rende pubblici i risultati della procedura di consultazione.
Articolo 71
Relazioni
1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nellโUnione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione รจ pubblicata ed รจ trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
2. La relazione annuale include la valutazione dellโapplicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui allโarticolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonchรฉ delle decisioni vincolanti di cui allโarticolo 65.
Articolo 72
Procedura
1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalitร del proprio funzionamento.
Articolo 73
Presidente
1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.
2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.
Articolo 74
Compiti del presidente
1. Il presidente ha il compito di:
a)
convocare le riunioni del comitato e stabilirne lโordine del giorno;
b)
notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dellโarticolo 65 allโautoritร di controllo capofila e alle autoritร di controllo interessate;
c)
assicurare lโesecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui allโarticolo 63.
2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.
Articolo 75
Segreteria
1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nellโassolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento รจ soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo dโintesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nellโassolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
6. La segreteria รจ incaricata in particolare:
a)
della gestione ordinaria del comitato;
b)
della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
c)
della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
d)
dellโuso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
e)
della traduzione delle informazioni rilevanti;
f)
della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
g)
della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autoritร di controllo e di altri testi adottati dal comitato.
Articolo 76
Riservatezza
1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno.
2. Lโaccesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi รจ disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
CAPO VIII
Mezzi di ricorso, responsabilitร e sanzioni
Articolo 77
Diritto di proporre reclamo allโautoritร di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, lโinteressato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a unโautoritร di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si รจ verificata la presunta violazione.
2. Lโautoritร di controllo a cui รจ stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dellโesito del reclamo, compresa la possibilitร di un ricorso giurisdizionale ai sensi dellโarticolo 78.
Articolo 78
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dellโautoritร di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dellโautoritร di controllo che la riguarda.
2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora lโautoritร di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dellโesito del reclamo proposto ai sensi dellโarticolo 77.
3. Le azioni nei confronti dellโautoritร di controllo sono promosse dinanzi alle autoritร giurisdizionali dello Stato membro in cui lโautoritร di controllo รจ stabilita.
4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di unโautoritร di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nellโambito del meccanismo di coerenza, lโautoritร di controllo trasmette tale parere o decisione allโautoritร giurisdizionale.
Articolo 79
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a unโautoritร di controllo ai sensi dellโarticolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.
2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autoritร giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autoritร giurisdizionali dello Stato membro in cui lโinteressato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia unโautoritร pubblica di uno Stato membro nellโesercizio dei pubblici poteri.
Articolo 80
Rappresentanza degli interessati
1. Lโinteressato ha il diritto di dare mandato a un organismo, unโorganizzazione o unโassociazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertร degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonchรฉ, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui allโarticolo 82.
2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dallโinteressato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo allโautoritร di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.
Articolo 81
Sospensione delle azioni
1. Lโautoritร giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso unโautoritร giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autoritร giurisdizionale nellโaltro Stato membro per confermare lโesistenza delle azioni.
2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso unโautoritร giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autoritร giurisdizionale competente successivamente adita puรฒ sospendere le azioni.
3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autoritร giurisdizionale successivamente adita puรฒ parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che lโautoritร giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
Articolo 82
Diritto al risarcimento e responsabilitร
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento รจ esonerato dalla responsabilitร , a norma del paragrafo 2 se dimostra che lโevento dannoso non gli รจ in alcun modo imputabile.
4. Qualora piรน titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dellโeventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento รจ responsabile in solido per lโintero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dellโinteressato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, lโintero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilitร per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
6. Le azioni legali per lโesercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autoritร giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui allโarticolo 79, paragrafo 2.
Articolo 83
Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ogni autoritร di controllo provvede affinchรฉ le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui allโarticolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare lโammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:
a)
la natura, la gravitร e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, lโoggetto o a finalitร del trattamento in questione nonchรฉ il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
b)
il carattere doloso o colposo della violazione;
c)
le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
d)
il grado di responsabilitร del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
e)
eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
f)
il grado di cooperazione con lโautoritร di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
g)
le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
h)
la maniera in cui lโautoritร di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
i)
qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui allโarticolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
j)
lโadesione ai codici di condotta approvati ai sensi dellโarticolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dellโarticolo 42; e
k)
eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.
3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, lโimporto totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera lโimporto specificato per la violazione piรน grave.
4. In conformitร del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti รจ soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dellโesercizio precedente, se superiore:
a)
gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;
b)
gli obblighi dellโorganismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
c)
gli obblighi dellโorganismo di controllo a norma dellโarticolo 41, paragrafo 4;
5. In conformitร del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti รจ soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dellโesercizio precedente, se superiore:
a)
i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
b)
i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
c)
i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o unโorganizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;
d)
qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
e)
lโinosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dellโautoritร di controllo ai sensi dellโarticolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dellโarticolo 58, paragrafo 1.
6. In conformitร del paragrafo 2 del presente articolo, lโinosservanza di un ordine da parte dellโautoritร di controllo di cui allโarticolo 58, paragrafo 2, รจ soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dellโesercizio precedente, se superiore.
7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autoritร di controllo a norma dellโarticolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro puรฒ prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autoritร pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
8. Lโesercizio da parte dellโautoritร di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo รจ soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformitร del diritto dellโUnione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.
9. Se lโordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo puรฒ essere applicato in maniera tale che lโazione sanzionatoria sia avviata dallโautoritร di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autoritร giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autoritร di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al piรน tardi entro 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 84
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dellโarticolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne lโapplicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al piรน tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
CAPO IX
Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
Articolo 85
Trattamento e libertร dโespressione e di informazione
1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertร dโespressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dellโinteressato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autoritร di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertร dโespressione e di informazione.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 86
Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali
I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di unโautoritร pubblica o di un organismo pubblico o privato per lโesecuzione di un compito svolto nellโinteresse pubblico possono essere comunicati da tale autoritร o organismo conformemente al diritto dellโUnione o degli Stati membri cui lโautoritร pubblica o lโorganismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare lโaccesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.
Articolo 87
Trattamento del numero di identificazione nazionale
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo dโidentificazione dโuso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo dโidentificazione dโuso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertร dellโinteressato conformemente al presente regolamento.
Articolo 88
Trattamento dei dati nellโambito dei rapporti di lavoro
1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme piรน specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertร con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nellโambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalitร di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso lโadempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, paritร e diversitร sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietร del datore di lavoro o del cliente e ai fini dellโesercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonchรฉ per finalitร di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignitร umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nellโambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge unโattivitร economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 89
Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici รจ soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertร dellโinteressato, in conformitร del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purchรฉ le finalitร in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta piรน di identificare lโinteressato, tali finalitร devono essere conseguite in tal modo.
2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dellโUnione o degli Stati membri puรฒ prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalitร specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalitร .
3. Se i dati personali sono trattati per finalitร di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dellโUnione o degli Stati membri puรฒ prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalitร specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalitร .
4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalitร di cui ai medesimi paragrafi.
Articolo 90
Obblighi di segretezza
1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autoritร di controllo di cui allโarticolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti, ai sensi del diritto dellโUnione o degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e lโobbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a unโattivitร protetta da tale segreto professionale.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al piรน tardi entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 91
Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose
1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunitร religiose applichino, al momento dellโentrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpuspossono continuare ad applicarsi purchรฉ siano resi conformi al presente regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di unโautoritร di controllo indipendente che puรฒ essere specifica, purchรฉ soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.
CAPO X
Atti delegati e atti di esecuzione
Articolo 92
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati รจ conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui allโarticolo 12, paragrafo 8, e allโarticolo 43, paragrafo 8, รจ conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere 24 maggio 2016.
3. La delega di potere di cui allโarticolo 12, paragrafo 8, e allโarticolo 43, paragrafo 8, puรฒ essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dellโUnione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validitร degli atti delegati giร in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dร contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Lโatto delegato adottato ai sensi dellโarticolo 12, paragrafo 8, e allโarticolo 43, paragrafo 8, entra in vigore solo se nรฉ il Parlamento europeo nรฉ il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso รจ stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine รจ prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 93
Procedura di comitato
1. La Commissione รจ assistita da un comitato. Esso รจ un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui รจ fatto riferimento al presente paragrafo, si applica lโarticolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui รจ fatto riferimento al presente paragrafo, si applica lโarticolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
CAPO XI
Disposizioni finali
Articolo 94
Abrogazione della direttiva 95/46/CE
1. La direttiva 95/46/CE รจ abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dallโarticolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.
Articolo 95
Rapporto con la direttiva 2002/58/CE
Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nellโUnione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.
Articolo 96
Rapporto con accordi precedentemente conclusi
Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dellโUnione applicabile prima di tale data.
Articolo 97
Relazioni della Commissione
1. Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento.
2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, in particolare, lโapplicazione e il funzionamento:
a)
del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dellโarticolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni adottate sulla base dellโarticolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE;
b)
del capo VII su cooperazione e coerenza.
3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione puรฒ richiedere informazioni agli Stati membri e alle autoritร di controllo.
4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonchรฉ di altri organismi o fonti pertinenti.
5. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dellโinformazione e dei progressi della societร dellโinformazione.
Articolo 98
Riesame di altri atti legislativi dellโUnione in materia di protezione dei dati
Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dellโUnione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciรฒ riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dellโUnione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.
Articolo 99
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellโUnione europea.
2. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.
Il presente regolamento รจ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.
(2) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura dellโ8 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016.
(4) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchรฉ alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(5) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchรฉ la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autoritร competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Cfr. pagina 89 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellโ8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societร dellโinformazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (ยซDirettiva sul commercio elettronicoยป) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(9) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente lโapplicazione dei diritti dei pazienti relativi allโassistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(10) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(11) Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanitร pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalitร di controllo da parte degli Stati membri dellโesercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lโesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(14) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dellโinformazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(15) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
(16) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellโ11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione allโIstituto statistico delle Comunitร europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunitร europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(17) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.
(18) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(19) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura dโinformazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societร dellโinformazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(21) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo allโaccesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
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