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Diritto all’oblio: esiste per il registro imprese?

Il diritto all’oblio dei propri dati personali contenuti nel Registro delle imprese non esiste
Esiste un diritto ad essere dimenticati dal web? Il diritto all’oblio è un tema molto delicato e di grande attualità. Negli ultimi anni ha assunto una notevole rilevanza a seguito di diverse pronunce della Cassazione [1] e dell’avvento del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali [2] che ha recepito pienamente i principi che sono alla base di questo diritto.

L’ambito di operatività del diritto all’oblio, però, non sempre è certo. Per questo motivo, di recente è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione Europea che ne ha negato la sua sussistenza con riferimento ai dati personali contenuti nel Registro delle imprese [3].Prima di analizzare meglio la decisione della Corte europea, però, è opportuno chiarire in cosa consiste il diritto all’oblio.

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Cos’è il diritto all’oblio?
Come noto internet e il web rappresentano un vastissimo archivio di dati e notizie relativi a tutto quanto in essi transitato e/o da essi appreso. Talvolta, però, la possibilità di accedere ad eventi passati, per qualcuno, potrebbe rappresentare un danno, soprattutto quando tali eventi sono negativi. In questa prospettiva il diritto all’oblio è il diritto ad essere dimenticati, a rimuovere la propria identità virtuale dal web. In sostanza è il diritto di richiedere la cancellazione di una notizia, è il diritto di ciascuno a non essere più ricordato per fatti che ad esempio siano stati oggetto di cronaca e destinati in qualche modo ad influenzare il presente e l’avvenire.

Il diritto all’oblio è un tema molto dibattuto perché si scontra inevitabilmente con altri diritti come il diritto ad informare e quello ad informarsi.

Diritto all’oblio e registro imprese
Sulla scorta di queste considerazioni, una società di costruzioni pugliese ha deciso di agire contro la Camera di commercio perché, a suo dire, danneggiata nell’immagine e nella reputazione dalla presenza di dati personali contenuti nel Registro delle imprese. In particolare, lamentava che gli appartamenti costruiti in un complesso turistico erano rimasti in parte invenduti a causa della cattiva pubblicità derivante dalla conservazione nel Registro delle imprese della sua precedente amministrazione, una società dichiarata fallita e poi liquidata. L’amministratore della società avviava appunto un giudizio contro la Camera di commercio per ottenere la cancellazione di questi dati e il risarcimento del danno. Il tribunale accoglieva la richiesta di anonimizzazione e di risarcimento.

La Camera di commercio impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, a sua volta, sottoponeva alla Corte di giustizia europea diverse questioni pregiudiziali. In particolare, nel caso in questione, il problema era verificare se la normativa europea in tema di tutela dei dati delle persone fisiche e quella sulla pubblicità degli atti delle società impedisse o meno l’accesso ai dati delle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese. Di fronte a questo interrogativo la Corte di giustizia ha precisato in primo luogo la finalità della pubblicità nel registro delle imprese: garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi e tutelare, in particolare, gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata.

Secondo la Corte, anche molti anni dopo che una società abbia cessato di esistere, può ancora essere utile disporre dei dati delle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese. Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto alla cancellazione dei dati personali, soprattutto in considerazione del fatto che quelli contenuti nel registro imprese sono limitati e iscritti per libera scelta di coloro che vogliono partecipare agli scambi economici attraverso una società per azioni o una società a responsabilità limitata.

L’unica possibilità di tutela in tale senso, secondo la Corte di giustizia, è limitare l’accesso ai dati personali solo a casi particolari, ossia quando vi sia la dimostrazione di un interesse specifico alla loro consultazione.

https://business.laleggepertutti.it/25855_diritto-alloblio-esiste-per-il-registro-imprese

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