La diffamazione compiuta attraverso internet è più grave della pubblicazione di dati personali in grado di integrare il reato di cui all‘art 167 del codice privacy.
E quando le fattispecie concorrono perchè accanto al messaggio diffamatorio vengano inseriti anche i dati personali del diffamato, si deve applicare il reato più grave che , nella fattispecie, la Corte di Cassazione ritiene essere quello di diffamazione.
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E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione in una sentenza di fine settembre di quest’anno.
La vicenda riguardava l’impugnazione effettuata da un imputato della condanna operata da una Corte d’appello, alla pena di mesi sette di reclusione per i reati di cui agli artt. 595 cod. pen. e 167 D.Igs. n. 196/2003.
All’imputato erano stati ascritte le condotte di avere, in qualità di redattore di due articoli comparsi sulla pagina web di una Radio, diffamato due cittadini italiani affidatari di tre minori nonché di avere con gli stessi articoli pubblicato dati personali dei suddetti soggetti.
La Cassazione ha ritenuto che la diffamazione fosse più grave del trattamento illecito di dati personali .
Ha stabilito la Cassazione che ” Nel caso in esame, pertanto, per effetto del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la diffamazione aggravata (ai sensi del comma terzo dell’art. 595 cod. pen.) risulta più grave (perché punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516) rispetto al reato di cui all’art. 167, come contestato nella specie (punibile con la reclusione pari nel massimo a due anni).
In pratica uno dei due reati assorbe l’altro.
Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello, limitatamente al reato di trattamento illecito di dati personali.
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@fulviosarzana
http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2017/10/03/e-violazione-della-privacy-pubblicare-dati-personali-su-internet-oppure-diffamazione-la-risposta-della-cassazione/