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Nel nuovo Regolamento UE aggiunto il Diritto all’oblio

Il diritto all’oblio consente ad un soggetto di non vedere più diffuse alcune notizie, di per sé legittimamente pubblicate, relative a vicende rispetto alle quali il soggetto protagonista si allontana, in quanto non rispecchiano più la sua personalità.

Esattamente come il diritto di identità personale, anche il diritto all’oblio è figlio della comunicazione, diritto all’identità, consente di esercitare una forma di controllo sulla propria immagine sociale. Il diritto all’oblio e il diritto di identità personale sono strettamente collegati in quanto il primo altro non è che una forma di esplicazione del secondo, questo chiaramente si può esercitare in vista di una lesione dell’identità personale e quindi dell’immagine del soggetto.

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Tornando alla nuova norma, all’interno del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD, Regolamento UE 2016/679), riceve una regolamentazione che ne indica la portata e i limiti (sarà operativo dal 2018).
Questa norma trova il suo fondamento in una sentenza della Corte Europea di Giustizia del 2014, dove Costeja Gonzalez chiedeva a Google di rimuovere i risultati che comparivano cercando il proprio nome, in quanto tra questi era presente la messa all’asta di una sua casa di circa 16 anni fa, per necessità economiche. I giudici della Corte stabilirono che i cittadini europei hanno il diritto di richiedere che alcune informazioni vengano rimosse se queste sono: “non adatte, irrilevanti o non più rilevanti”.

Il nuovo RGPD parla di diritto all’oblio agli articoli 65, 66 e all’interno della Sezione 3 l’articolo 17, dove specifica i casi in cui il soggetto può chiedere la cancellazione dei dati:

a)
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b)
l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)
l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d)
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f)
i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Un diritto che finalmente trova la sua regolamentazione e che abbraccia tutti gli stati dell’Unione Europea.

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