Il reato di diffamazione, previsto e punito dallโart. 595 del codice penale, si configura quando una persona offende la dignitร e la reputazione altrui in presenza di piรน persone. Tale reato si puรฒ commettere con maggiore facilitร in rete, comunicando con migliaia di persone contemporaneamente tramite chat, forum, siti o blog, anche in considerazione del fatto che lโerrata convinzione, psicologicamente parlando, di essere protetti da una sorta di anonimato, partecipando alle discussioni con un nomignolo (nickname) che non รจ direttamente correlato con il nostro vero nome, puรฒ avallare comportamenti criminali.
Nellโarticolo del codice penale sopra richiamato รจ previsto che tale reato possa ritenersi compiuto anche mediante mezzi di pubblicitร , e nella prassi internet รจ considerato proprio un mezzo di pubblicitร , in quanto idoneo alla diffusione di una notizia e a raggiungere una pluralitร indeterminata di soggetti.
Elementi del reato
Perchรฉ il reato si configuri sono richiesti i seguenti elementi: lโoffesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione a piรน persone di tale messaggio, e la volontร di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.
La reputazione deve essere intesa come la stima di cui lโindividuo gode nella societร per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione, quindi, sono necessarie espressioni offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette o scritte fanno sorgere in chi legge un plausibile convincimento sullโeffettiva rispondenza a veritร dei fatti narrati. La vittima oggetto della diffamazione deve essere, ovviamente, una persona determinata o determinabile.
La diffamazione รจ un reato istantaneo che si realizza con la comunicazione a piรน persone. In rete, ad esempio, il reato si compie inserendo il proprio messaggio in un forum, e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono lโespressione ingiuriosa, e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 25875 del 21/06/2006), presumendosi che allโimmissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte dei lettori, e non rilevando lโastratta possibilitร che il messaggio non sia letto. La Suprema Corte con sentenza del 26 gennaio 2011 n. 2739 ha ribadito che la diffusione di una notizia immessa sul web deve presumersi fino a prova contraria.
Invece, nel caso sussistano problemi tecnici che impediscono la visualizzazione, e quindi la diffusione, del messaggio, la condotta รจ punibile solo come tentativo.
Parte della giurisprudenza (Trib. Teramo, 30 gennaio 2002), invece, preferisce non far ricorso a presunzioni relative alla lettura dei messaggi diffamanti, ma richiede una prova specifica sul punto, da ottenersi a mezzo dellโanalisi dei log del sito oppure attraverso la piรน classica prova per testi, tenendo presente che la diffamazione scatta quando la notizia raggiunge un secondo lettore.
Ovviamente il reato si realizza anche se il forum richiede una registrazione per essere letto.
La Cassazione ha precisato che non รจ necessario che la comunicazione diffamatoria raggiunga contemporaneamente una pluralitร di soggetti, ben potendo accadere che un messaggio scritto su un forum sia letto solo in un secondo momento, e in momenti successivi da altre persone. Lโintervallo tra le varie letture deve ritenersi, quindi, irrilevante.
Perchรฉ sussista lโelemento psicologico del reato, non รจ necessaria lโintenzione di offendere la reputazione della persona, ma รจ sufficiente la volontร di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Questo tipo di atteggiamento in genere consente di distinguere tra il diritto di critica, tutelato ampiamente nellโambito della libertร di manifestazione del pensiero, e il reato in questione. Il diritto di critica, infatti, non deve mai trasmodare in libertร di insulto, dileggio o disprezzo della persona.
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Un problema che si รจ posto riguarda la particolaritร del mezzo, cioรจ la rete. La Cassazione ha escluso, comunque, che si possa applicare lโaggravante della diffamazione a mezzo stampa (art. 13 legge 47/1948) o a mezzo di trasmissione radiofoniche o televisive (art. 30 legge 223/1990), facendo rientrare la diffamazione online nellโegida dellโart. 595 del codice penale, come diffamazione attuata con un mezzo di pubblicitร , dato il carattere indeterminato dei soggetti che possono percepire lโoffesa. Ciรฒ in quanto la pubblicazione delle pagine web, a differenza della pagine cartacee, non avviene attraverso meccanismi (tipografici o fisico-chimici) riproduttivi di un originale.
Tale conclusione deve ritenersi valida ancora oggi, anche se la legge 62 del 2001 ha incluso tra i prodotti editoriali anche quelli realizzati su supporto informatico, poichรฉ lo stesso articolo 1, al comma 3, indica che al prodotto editoriale sono applicabili le leggi sulla stampa relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati e quelle in merito alla registrazione del giornale presso la cancelleria del tribunale, sempre che, in questโultimo caso, il prodotto editoriale sia diffuso al pubblico con periodicitร regolare e sia contraddistinto da una testata.
Ovviamente, se lโoffesa avviene tramite chat o mailing list, considerato il numero limitato di utenti, si avrร lโipotesi tipica di diffamazione, cioรจ lโipotesti non aggravata. Nel caso, infine, di offesa tramite messaggio di posta elettronica, essendo percepibile solo dal destinatario sarร configurabile il reato di ingiuria di cui allโart. 594 del codice penale, il cui comma secondo contempla lโipotesi della comunicazione telegrafica o telefonica alla quale la comunicazione a mezzo di posta elettronica puรฒ essere equiparata. Ovviamente il reato si configura nel momento in cui il destinatario legge il messaggio, essendo il momento in cui si presenta lโoffesa e si realizza la lesione del bene giuridico.
Competenza territoriale
Un problema particolarmente sentito riguarda la determinazione della competenza territoriale, e quindi della legge penale applicabile nel caso di diffamazione commessa per via telematica.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 17 novembre 2000 n. 4741) la diffamazione รจ un reato di evento, inteso come avvenimento esterno allโagente e casualmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico ma psicologico, consistente nella percezione da parte dei terzi dellโespressione offensiva. La percezione, quindi, non รจ elemento costitutivo della condotta, ma รจ una conseguenza dellโoperato dellโagente. Il reato, dunque, si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte dei terzi.
โLโarticolo 6 del codice penale, al comma 2, stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in parte, lโazione o lโomissione, ovvero lโevento che ne sia conseguenza. La cosiddetta โteoria dellโubiquitร โ, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato, tanto nel caso in cui si sia verificata la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato lโevento. Pertanto, nel caso di un iter criminis iniziato allโestero e conclusosi (con lโevento) nel nostro paese, sussiste la potestร punitiva dello Stato italianoโ.
Ragionando in questo modo, se la diffamazione manifesta effetti lesivi in piรน paesi puรฒ sorgere una competenza concorrente di questi paesi nella punizione del reo. In tal proposito la Corte di Giustizia europea, in materia di danni commessi a mezzo stampa, ha stabilito un principio di autolimitazione degli Stati nellโesercizio del loro potere punitivo, che rispetti unโesigenza di proporzione rispetto alla complessiva dimensione dei fatti, tenendo conto nella punizione del reo delle sanzioni giร eventualmente inflitte da altri ordinamenti.
Partendo dal presupposto che la competenza per territorio รจ determinata dal luogo in cui il reato รจ stato consumato, sorge il problema di individuare tale luogo.
In tal senso nel tempo si sono alternati vari criteri di individuazione della competenza territoriale. Non รจ stato ritenuto utilizzabile il criterio di prima diffusione, ovvero il criterio del luogo di stampa (dove si trova la tipografia) o di consegna delle copie allโautoritร (ai sensi della legge 374 del 1939), come primo locus ove si verifica lโevento, criterio applicato per quanto riguarda i reati commessi a mezzo stampa. ร ovvio che tale criterio รจ inutilizzabile in ambito telematico, in quanto la diffusione di un contenuto online avviene in luogo diverso da quello di immissione del contenuto nel server, che รจ equiparabile al tipografo. Allo stesso modo non si รจ ritenuto applicabile il criterio del foro della persona offesa, criterio utilizzato per i fatti commessi attraverso il mezzo televisivo, secondo quanto stabilito dalla legge 223 del 1990 (legge Mammรฌ) allโarticolo 30 comma 5.
Un criterio che ha avuto un certo seguito รจ di origine civilistica, stabilito nellโordinanza n. 6591 del 2002 della Cassazione civile, nella quale si statuisce che, in relazione alle controversie scaturenti dalla lesioni di diritti della persona (immagine, onore, dignitร , reputazione e decoro), il foro competente รจ quello dove il danneggiato ha il proprio centro di interessi che coincide con il domicilio o con la residenza del medesimo, ovvero con la sede legale, se si tratta di persona giuridica.
Secondo lโart. 20 del codice di procedura civile, competente per lโazione del risarcimento del danno non รจ il giudice del luogo dove si consuma lโillecita lesione del diritto, bensรฌ รจ il giudice del luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non patrimoniali, dellโoffesa alla reputazione (cioรจ il luogo dove avviene il danno conseguenza). Questo perchรฉ lโobbligazione risarcitoria non nasce nel momento in cui si verifica un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento, e nel luogo, in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.
Tale luogo รจ certamente quello del domicilio del danneggiato al momento della diffusione della notizia diffamatoria, in quanto il pregiudizio, patrimoniale e non, scaturente dallโoffesa alla reputazione รจ intimamente correlato allโambiente economico e sociale nel quale lโoffeso vive ed opera, sicchรฉ solo con la percezione del contenuto diffamatorio della pubblicazione da parte dellโoffeso e dei lettori appartenenti a quel contesto ambientale prende concretamente vita quel processo di svalutazione dellโimmagine del soggetto involgente un danno per il medesimo.
Questo non esclude, nel caso di particolare notorietร della persona, che il pregiudizio possa verificarsi anche altrove, e quindi il danneggiato ha la facoltร di scegliere il giudice del domicilio o della residenza, se diverso.
Se tale criterio รจ stato confermato (Cass. SSUU, ordinanza 13 ottobre 2009 n. 21661) per quanto riguarda le cause civilistiche di risarcimento del danno a seguito di diffamazione, di recente la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 16307 del 26 aprile 2011, ha sostenuto che la competenza territoriale debba essere individuata a favore del tribunale del luogo in cui l’imputato ha il suo domicilio.
La Cassazione ha precisato che โrispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte non รจ neppure utilizzabile quello del luogo in cui a situato il server (che puรฒ trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notiziaโ.
Di conseguenza lโunico criterio utilizzabile in ambito penale รจ, secondo la Corte, quello della residenza, dimora o domicilio dellโimputato, come previsto dallโart. 9, comma 1, del codice di procedura penale.
Responsabilitร del blogger o moderatore di forum e chat
Il blog consiste in una sorta di diario virtuale pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dal suo autore, il blogger, col quale i lettori possono interloquire postando commenti. In alcuni i casi il blogger decide di moderare i messaggi, cioรจ di filtrarli, pubblicandoli solo dopo la sua approvazione, in altri casi i messaggi dei lettori vengono automaticamente pubblicati senza alcun filtro o controllo da parte del blogger medesimo.
ร pacifico che, in assenza di un controllo preventivo da parte del blogger, sono solo gli autori dei messaggi a rispondere di eventuali offese o reati, questo perchรฉ il nostro ordinamento non riconosce in capo al gestore di un blog alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi pubblicati sul suo sito.
Il blogger risponderร , in concorso con lโautore dei messaggi diffamatori, solo se egli interviene nella selezione e filtraggio dei messaggi, e se abbia volontariamente scelto, dopo aver letto il messaggio, di continuare a diffonderlo in rete. Nel caso dei commenti si potrebbe ravvisare tuttโal piรน un concorso per diffamazione, ma non certo responsabilitร per omissione di controllo.
La posizione del blogger รจ quindi simile a quella dei moderatori di forum o chat, i quali, a differenza del direttore di un giornale cartaceo, rispondono solo a titolo di dolo nelle ipotesi in cui concorrano con lโautore nella diffusione della comunicazione diffamatoria.
Responsabilitร del direttore di una testata telematica
La responsabilitร ai sensi dellโart. 57 del codice penale รจ dubbia anche nei confronti del direttore di una testata telematica. Infatti, la ratio di questo istituto risiede nellโindividuazione di una figura professionale onerata di impedire il compimento di reati a mezzo stampa, nozione che trova la sua definizione nellโart. 1 della legge 47 del 1948, non estensibile alle pubblicazioni telematiche.
Infatti, secondo alcuni, la registrazione della testata editoriale telematica presso la cancelleria del tribunale sarebbe finalizzata solo allโottenimento delle provvidenze e agevolazioni stabilite dallo Stato. In tal caso il direttore responsabile di una testata telematica potrร rispondere, in relazione agli articoli scritti da terzi, del reato di diffamazione aggravata dallโuso di un mezzo di pubblicitร solo nelle ipotesi in cui concorra con lโautore del pezzo nella diffusione della pubblicazione offensiva, e la sua responsabilitร sarebbe a titolo di dolo, diversamente da quanto stabilito dellโart. 57 del codice penale.
Infatti, con la recente sentenza n. 35511, la Cassazione ha stabilito che le norme previste per la stampa non sono automaticamente estensibili al web, in particolare non lo รจ il delitto di omesso controllo ai sensi dellโarticolo 57 del codice penale.
Responsabilitร del provider
Per quanto riguarda lโeventuale responsabilitร degli intermediari della comunicazione, il servizio di hosting (che ospita il forum/blog/sito web) non รจ mai responsabile dei reati commessi attraverso lโuso del suo servizio, poichรฉ la responsabilitร penale รจ personale. Ciรฒ รจ quanto si ricava anche dalla direttiva della Comunitร Europea in materia di commercio elettronico, recepita da legge dello Stato.
Potrebbe sussistere solo una responsabilitร concorrente nel momento in cui venga avvertito della presenza di contenuti costituenti reato sul suo spazio web e non si attivi per cancellarli o per avvertire le autoritร competenti.
A carico del provider, comunque, esistono obblighi di informazione e comunicazione, essendo egli tenuto senza indugio a informare lโautoritร giudiziaria o amministrativa, qualora sia a conoscenza di presunte attivitร o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio e a fornire, su richiesta delle medesime autoritร , le informazioni in suo possesso atte a consentire lโindividuazione del destinatario del servizio, al fine di prevenire attivitร illecite.
Sequestro
Nel caso di siti contenenti comunicazioni diffamatorie รจ sempre possibile applicare la misura cautelare del sequestro preventivo ai sensi dellโart. 321 c.p.p., se il sito non รจ riconducibile al concetto di stampa.
La questione รจ piรน complessa nel caso dei giornali online, considerato che la stampa gode di particolari guarentigie che rendono possibile il sequestro solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di pubblicazioni e stampati osceni ed offensivi della pubblica decenza, fermo restando il principio costituzionale che la stampa non puรฒ essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Il sequestro dei giornali e di qualsiasi altra pubblicazione o stampa รจ vietato a meno che non sia conseguenza di una sentenza irrevocabile, salva la possibilitร di sequestrare 3 esemplari dello stampato a fini probatori.
Quindi, il diritto costituzionale allโesercizio della libertร di manifestazione del pensiero prevale sulle esigenze cautelari, a meno che non si tratti di pubblicazioni contrarie al buon costume e alla pubblica decenza. Solo in questi casi รจ possibile applicare il sequestro preventivo, negli altri casi รจ ammesso solo il sequestro a fini probatori.
In relazione alle testate telematiche non รจ applicabile il sequestro preventivo, come stabilito dallโart. 21 della Costituzione, ma nemmeno quello probatorio, atteso che la disciplina prevista per la stampa cartacea in materia di sequestro probatorio non รจ applicabile allo strumento informatico.
Alle pubblicazioni oscene diffuse via internet, invece, รจ applicabile la medesima disciplina prevista per la stampa cartacea, essendo prevista dalla carta costituzionale allโart. 21, comma 6.
Risarcimento
Come conseguenza della diffamazione, oltre alla possibilitร di condanna penale, sorge lโobbligo di risarcire il danno civile, come ad esempio la perdita di clientela dovuta alla divulgazione di notizie false sul conto di una persona, e il danno morale, che consiste nel fatto che lโoffesa alla reputazione puรฒ provocare un impedimento a sentirsi ben accetti nella propria comunitร , oppure che puรฒ costringere un soggetto a doversi discolpare da accuse del tutto false.
http://brunosaetta.it/reati-informatici/diffamazione-online.html
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