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Lo stalking attraverso i social network

Negli ultimi anni sempre piรน pronunce della Corte di Cassazione si stanno occupando del mondo dei social network, specie in considerazione del ruolo preponderante che questi ultimi stanno assumendo nella consumazione dei reati.

La sentenza che andremo ad analizzare riguarda laย  configurabilitร  del reato di โ€œstalkingโ€ mediante lโ€™uso dei social network.

Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:

Oggi giorno i social network vengono impiegati da ciascuno di noi per gli scopi piรน vari e, purtroppo, come testimoniano le cronache odierne, sono utilizzati anche come strumenti per la realizzazione di reati. Infatti, come abbiamo avuto modo di esaminare in un precedente articolo, unโ€™attivitร  apparentemente inoffensiva come la pubblicazione di un commento su una bacheca Facebook puรฒ comportare in capo allโ€™autore importanti conseguenze di natura penale (qualora vengano utilizzati termini offensivi e o denigratori).

Ebbene, a livello giurisprudenziale, risulta ormai consolidato lโ€™orientamento secondo cui la diffamazione effettuata tramite social network integra lโ€™aggravante prevista dal terzo comma dellโ€™art. 595 del codice penale il quale stabilisce per lโ€™appunto che โ€œSe lโ€™offesa รจ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicitร , ovvero in atto pubblico, la pena รจ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro,โ€

Ciรฒ proprio per lโ€™indeterminabilitร  dei soggetti che potenzialmente potrebbero essere raggiunti dal commento denigratorio.ย  Ma se anzichรฉ un solo commento offensivo ve ne fossero di piรน? Tale condotta potrebbe, astrattamente, integrare il reato di atti persecutori (c.d. stalking)?

Il reato di atti persecutori
Il delitto di atti persecutori รจ stato introdotto nel nostro ordinamento solo nel 2009, al fine di dare una risposta concreta ad un fenomeno in costante e continua crescita.

Prima del 2009, la repressione delle condotte persecutorie avveniva attraverso lโ€™applicazione di differenti fattispecie tipizzate nel codice penale, le quali tuttavia non erano in grado di reprimere in maniera ferma e decisa la condotta delittuosa. A ciรฒ si sommava lโ€™espansione a macchia dโ€™olio del fenomeno, contandosi ormai diversi milioni di vittime di stalking.

La norma incriminatrice (art. 612-bis) punisce ora con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,ย  con โ€œcondotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per lโ€™incolumitร  propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vitaโ€.

A ben vedere, il dettato normativo, parlando di โ€œcondotte reitarateโ€,ย  giustifica lโ€™estensione della fattispecie incriminatrice anche alla condotta di chi minaccia o reca molestia mediante la pubblicazione di piรน messaggi lesivi nei confronti di un individuo sui social network .

Lโ€™aspetto fondamentale, infatti, รจ la reiterazione del comportamento, indipendentemente dal modo o dal mezzo con cui le molestie sono poste in essere.

La sentenza n. 21407/2016
La vicenda traeva origine da una pronuncia del Tribunale di Catania che, nei confronti di un soggetto imputato per il reato di cui allโ€™art. 612-bis c.p., confermava lโ€™ordinanza applicativa della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese, con lโ€™obbligo di mantenersi a una distanza di almeno 250 metri dalla loro abitazione e con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con esse.

I giudici del Palazzaccio precisano, anzitutto, che il delitto di atti persecutori deve essere valutato in maniera differente rispetto ai reati di molestie e di minacce, i quali possono essere qualificati come elementi costitutivi per la produzione di un evento di danno o di pericolo.

Lโ€™elemento di distinzione รจ, come esposto in precedenza, la reiterazione del comportamento, senza tuttavia che sia necessaria la serialitร  delle condotte, essendo sufficienti anche due soli episodi caratterizzanti il reato.

Con specifico riferimento ai social network, i giudici, richiamando una precedente pronuncia, confermano che โ€œintegra il delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, Sms e messaggi di posta elettronica, anche tramite i c.d. social network (come, ad esempio, Facebook), nonchรฉ la divulgazione, attraverso questi ultimi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dallโ€™autore del reato con la medesima vittima, procurandole cosรฌ uno stato dโ€™animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patiteโ€.

Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di vedere, lo Stalking risulta essere, senza alcuna ombra di dubbio, un elemento di grande pericolo del nostro tempo. E questo non solo perchรจ รจ un reato complesso, che colpisce nel profondo la psiche della vittima, spaventandola e spingendola a chiudersi in sรจ stessa, ma sopratutto perchรจ spesso rischia di essere sottovalutato nella sua profonda gravitร .

Occorrerebbe sensibilizzare maggiormente la collettivitร , informarla sulle forme di tutela che il nostro ordinamento mette a disposizione per far fronte a tali situazioni. Far capire alla persone che spesso, per ricevere aiuto, basta avere il coraggio di parlare e denunciare colui (o coloro) che tentano di minare la loro serenitร  e il loro equilibrio. Perchรจ la prima, vera, forma di tutela, รจ senzโ€™altro lโ€™informazione.

Dott. Giuseppe Laganร 

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