singolo partecipante all’adunanza condominiale può effettuare una registrazione fonografica dell’assemblea senza comunicarlo agli altri condomini; siffatta condotta è lecita purché egli sia presente alla riunione e non divulghi il contenuto del file audio che ha registrato.
=> L’assemblea condominiale può essere videoregistrata?
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Registrazione dell’assemblea richiesta dal singolo condomino. Ogni condomino ha diritto di chiedere all’amministratore che la riunione condominiale sia registrata. Tale richiesta non può essere rigettata senza giustificato motivo (Trib. Bologna 596/1999). La registrazione, quindi, assicura la correttezza di quanto verbalizzato.
La volontà condominiale, infatti, una volta espressa, viene cristallizzata nel verbale [1] , il quale acquisisce la funzione probatoria di una scrittura privata, purché rechi la sottoscrizione dei condomini partecipanti (Cass. 2297/1996).
=> A volte gli estranei possono partecipare all’assemblea condominiale
Registrazione dell’assemblea effettuata senza previa richiesta. Il singolo condomino ha pieno diritto di registrare fonograficamente quanto accade durante l’adunanza. Egli non commette alcun illecito, nonostante la registrazione avvenga in modo occulto.
Infatti, ciascun partecipante ad una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici [2] , accetta il rischio di essere registrato (Cass. 18908/2011).
In altre parole, la registrazione equivale ad una documentazione di quanto accaduto, tanto da potersiutilizzare in giudizio a scopo probatorio.
Inoltre, non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla «compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste» (Cass. S.U. 36747/2003).
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Preme sottolineare come sia illecito divulgare il file audio a soggetti terzi, che non abbiano partecipato all’assemblea.
In questo caso, infatti, si commette un reato (art. 167 d.lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
Parimenti, commette reato il soggetto che, non essendo presente alla riunione, la registri di nascosto.
Una simile condotta integra i delitti di cui agli artt. 617 c.p. (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) e 617 bis c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) che prevedono la reclusione sino a quattro anni.
=> Possibile convocare la stessa assemblea in più date
Valore di prova: giudizio civile e penale.La registrazione dell’assemblea condominiale effettuata, anche occultamente, da uno dei partecipanti è utilizzabile sia nel giudizio civile che penale, con qualche distinguo.
Nell’ambito del processo civile, la giurisprudenza costante è nel senso che «la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell’art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite» (Cass. 8219/1996; Cass. 122016/1993).
Inoltre, affinché il giudice possa trarre argomenti di prova dalla registrazione è necessario che almeno uno dei soggetti tra cui si compie la conversazione sia una parte in causa (Cass. Ord. 5259/2017).
In buona sostanza, la registrazione audio ha valore di prova solo se la parte contro cui è prodotta non la disconosca o contesti.
In ambito penale, invece, il file audio rappresenta una prova documentale ed è liberamente valutabile dal giudice.
Inoltre, le registrazioni di conversazioni tra presenti – e quindi anche delle assemblee condominiali – compiute da uno dei partecipanti«non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni» (Cass.24288/2016).
Videoregistrazione dell’assemblea. Mentre la registrazione fonografica della riunione condominiale è lecita, anche se occulta, lo stesso non può dirsi per una ripresa video. La videoregistrazione deve sempre essere autorizzata da tutti i presenti, in caso contrario la condotta di chi effettua riprese all’insaputa degli altri integra una fattispecie di reato.
In tal senso si è espressa l’autorità garante per la protezione dei dati personali nel vademecum“il condominio e la privacy”, statuendo che «l’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti». [3]
Conclusioni. In definitiva è lecito per uno dei partecipanti all’adunanza condominiale effettuare la registrazione fonografica della riunione sia chiedendo l’autorizzazione all’amministratore che procedendo in maniera occulta.
Per contro, è illecita qualsiasi ripresa video realizzata in assenza del consenso dei presenti.
Inoltre, le registrazioni audio possono essere impiegate in giudizio, qualora si rendano necessarie per far valere un proprio diritto; mentre si commette reato se si divulgano a terzi senza previa autorizzazione dei soggetti interessati.
=> Avv. Marcella Ferrari
Email: marciferrari@gmail.com
[1] Il verbale è redatto dal segretario sotto dettatura del presidente e reca le sottoscrizioni di entrambi. Esso deve essere conservato nell’apposito registro (art. 1130 c. 1 n. 7 c.c.)
[2] La registrazione non deve avvenire in un luogo di privata dimora, giacché, in questa ipotesi, si concretizza il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.) punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
[3] Pagina 8 del documento “Il condominio e la privacy”, del 10 ottobre 2010, rinvenibile sul sito ufficiale dell’autorità garante per la protezione dei dati personali.
http://www.condominioweb.com/assemblea-condominio-registrazione.13531