Avvocato incastrato dalla registrazione effettuata di nascosto dal cliente nello studio legale. Non c’è privacy che tenga: mezzo di prova ammissibile il file con la conversazione fra presenti, che può essere disconosciuto solo provando che la realtà dei fatti non risponde a quella riprodotta. Scatta la sanzione disciplinare per il legale che parla male del collega, ex collaboratore, venendo meno all’obbligo di correttezza e lealtà. Il file è utilizzabile nel processo civile in quanto riproduzione meccanica ex articolo 2712 Cc né l’uso è precluso dal codice privacy: anche nel penale, infatti, la registrazione eseguita all’insaputa dell’interlocutore da una persona che è presente alla conversazione costituisce una prova documentale non costituisce un’intercettazione e dunque resta fuori dal campo delle garanzie ad hoc. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 20384/21, pubblicata il 16 luglio.
Fonte : https://www.facebook.com/ e https://giuridica.net/
Intermezzo promozionale ... continua la lettura dopo il box:
Usufruisci di uno sconto per fare un CONTROLLO DELLA REPUTAZIONE PERSONALE o AZIENDALE [ click qui ]