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DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
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DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA (Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.)

Il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta rispetta i seguenti limiti:
1. Rilevanza del fatto narrato: l’interesse pubblico dei fatti esposti risulta prevalente sulla tutela della reputazione. La vicenda non deve soddisfare una mera curiositร  ma assumere rilevanza pubblica anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo;
2. Veritร  dei fatti narrati o criticati: poichรจ la diffamazione non รจ configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere mentre in realtร  non lo sono, trova applicazione l’art. 59 c. 4 c.p. e la scriminante erroneamente supposta viene valutata a favore dell’agente. Secondo l’orientamento piรน rigoroso il requisito della veritร  deve essere riferibile sia al fatto dell’intervista sia al contenuto della stessa. Viceversa, l’orientamento meno rigoroso ritiene sussistere l’interesse pubblico a conoscere quanto rilasciato in occasione di un’intervista a prescindere dalla veritร  della stessa;
3. Continenza delle espressioni usate: le modalitร  espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. Tale requisito risulta meno rigido nel caso del diritto di critica, ove l’autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato, rispetto al diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato.

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Come precisato dalla Cassazione (nella sentenza 4897/2016), per il legittimo esercizio del diritto di cronaca occorrono tre condizioni:

  1. la veritร  della notizia pubblicata;
  2. l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza);
  3. la correttezza formale nella esposizione (c.d. continenza). In questo senso, vedasi anche Cass 04/07/1997 nยฐ 41; Cass. 25/05/2000 nยฐ 6877.

Diffamazione

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con piรน persone offende l’altrui reputazione, รจ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
2. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena รจ della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
3. Se l’offesa รจ recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicitร , ovvero in atto pubblico, la pena รจ della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
4. Se l’offesa รจ recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autoritร  costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 595 c.p.
Esclusione della prova liberatoria
1. Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non รจ ammesso a provare, a sua discolpa, la veritร  o la notorietร  del fatto attribuito alla persona offesa.
2. Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurรฌ d’onore il giudizio sulla veritร  del fatto medesimo.
3. Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la prova della veritร  del fatto medesimo รจ perรฒ sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa รจ un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa รจ tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la veritร  o la falsitร  del fatto ad esso attribuito.
4. Se la veritร  del fatto รจ provata o se per esso la persona, a cui il fatto รจ attribuito, รจ [per esso] condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non รจ punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell’art. 594, comma 1, ovvero dell’art. 595, comma 1.
Art. 596 c.p.
Diffamazione col mezzo della stampa
Se il delitto di diffamazione รจ commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.
Art. 596-bis c.p.
Querela della persona offesa ed estinzione del reato
1. I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.
2. Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltร  indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
3. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e altresรฌ in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltร  indicata nel capoverso dell’articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.
Art. 597 c.p.
Ritorsione e provocazione
1. Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice puรฒ dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
2. Non รจ punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
Art. 599 c.p.
RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE E DELL’EDITORE (Artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis c.p.)
Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilitร  dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, รจ punito, a titolo di colpa, se un reato รจ commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Art. 57 c.p.
Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione รจ ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non รจ indicato o non รจ imputabile.
Art. 57-bis c.p.
Stampa clandestina
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
Art. 58 c.p.
Procedibilitร  per i reati commessi col mezzo della stampa
1. Se il reato commesso col mezzo della stampa รจ punibile a querela, istanza, o richiesta, anche per la punibilitร  dei reati preveduti dai tre articoli precedenti รจ necessaria querela, istanza o richiesta.
2. La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l’editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell’autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
3. Non si puรฒ procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se รจ necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall’autore della pubblicazione, fino a quando l’autorizzazione non รจ concessa. Questa disposizione non si applica se l’autorizzazione รจ stabilita per le qualitร  o condizioni personali dell’autore della pubblicazione.

Art. 58-bis c.p.

Quando la cronaca giudiziaria รจ lecita?

La cronaca giudiziaria รจ lecita quando diffonde la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo รจ quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive in quanto in tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e non puรฒ certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti.

Esercizio del diritto di critica giornalistica.

Anche nella valutazione dell’esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti piรน ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Cass. 14 marzo 2016 n. 4897

Diffamazione a mezzo internet: va accertato IP di provenienza del messaggio

โ€œAi fini della condanna per diffamazione a mezzo internet, รจ necessario che lโ€™accusa provi di aver verificato lโ€™indirizzo IP di provenienza della frase diffamatoria, nonchรฉ i cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessioneโ€.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V Sezione Penale, nella sentenza 05/02/2018 n. 5352, accogliendo il ricorso di una donna, condannata per il reato di cui allโ€™art. 595, comma 3, del codice penale.

Difatti la Corte di appello aveva reputato riferibile allโ€™imputata il messaggio postato sul social network sulla base dei seguenti indizi:

  • la provenienza da un profilo che riporta il suo nome e cognome.
  • la natura dellโ€™argomento di discussione del forum (riguardante pretese di lavoratori del Comune), di interesse della ricorrente, essendo lโ€™imputata sindacalista.
  • la circostanza che la stessa non avesse mai lamentato lโ€™utilizzo abusivo da parte di altri del proprio nome e cognome, nรฉ avesse mai denunciato alcuno per furto di identitร .

In Cassazione la ricorrente ha lamentato lโ€™omessa verifica da parte dellโ€™accusa dell’indirizzo IP di provenienza (codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, allโ€™atto della connessione da una data postazione dal servizio telefonico, onde individuare il titolare della linea) della frase diffamatoria, cosรฌ come la mancanza di una prova fornita attraverso i cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessione.

SCATTA IL RISARCIMENTO DA PARTE DELLA TESTATA GIORNALISTACA IN CASO DI MANCATA RIMOZIONE PER UNA NOTIZIA NON AGGIORNATA

La Cassazione, nella recente sentenza n. 6116 del 1 marzo 2023, detta le regole per il risarcimento del danno in caso di mancata rimozione, da un giornale online, di una notizia non aggiornata relativa ad un procedimento penale. Il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito ad aggiornare o rimuovere l’informazione diventa incompleta รจ idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato).